Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione Generale del
personale della Scuola e dell’Amministrazione - Ufficio VII
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
Oggetto: Corsi di laurea e Scuole di
specializzazione avviati presso le Università. Decreto Ministeriale di proroga
delle utilizzazioni disposte ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale n.
33733/BL del 2 dicembre 1998.
Si trasmette, per opportuna
conoscenza e per quanto di competenza, il Decreto Ministeriale n. 44 del 28
aprile 2003 con il quale, in attesa dell’emanazione dei decreti di cui
all’art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, in materia di formazione iniziale
dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo,
è stato stabilito che non si dà corso, per l’anno scolastico 2003/2004,
all’avvio delle procedure per l’utilizzazione del personale dirigente,
docente ed educativo presso le Università e si dispone, di conseguenza, la
proroga di un anno nei confronti del personale che, con decorrenza 1° settembre
2003, cessa dall’utilizzazione disposta ai sensi dell’art. 2 del D.M. prot.
n. 33733/BL del 2 dicembre 1998.La presente nota ed il relativo D.M. vengono
pubblicati nel sito INTERNET di questo Ministero e diramati anche attraverso la
rete INTRANET.
Decreto Ministeriale n. 44 del 28 aprile 2003
IL MINISTRO
VISTA la
legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di “Interventi
finanziari per l’università e la ricerca, con particolare riferimento ai
comma 4 e 5 dell’articolo 1;
VISTO il Decreto ministeriale prot. n. 33733/BL del 2
dicembre 1998;
VISTO il Decreto ministeriale prot. n. 9342/DM del 15
marzo 2001;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la
“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
CONSIDERATO che l’articolo 5 della legge sopra
indicata prevede che, con i decreti da adottare ai sensi dell’articolo 1 della
medesima legge, siano dettate le norme sulla formazione iniziale dei docenti
della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
RILEVATA la necessità di garantire la continuità
della formazione universitaria agli iscritti ai Corsi di Laurea o alle Scuole di
Specializzazione per insegnanti elementari e insegnanti delle scuole secondarie;
RITENUTA l’opportunità, nell’attuale fase di
transizione, in attesa dell’emanazione dei sopra citati decreti che dettino
norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del
primo ciclo e del secondo ciclo, di non procedere secondo i criteri fissati con
i Decreti ministeriali prot. n.
33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. 9342/DM del 15 marzo 2001 all’avvio di
nuove procedure di selezione del
personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare nei Corsi di Laurea o
nelle Scuole di Specializzazione;
DECRETA
Articolo
1
Per
le finalità di cui alla premessa, a partire dall’anno scolastico 2003/2004
non si dà corso all’avvio delle procedure previste dal Decreto
ministeriale prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e dal Decreto ministeriale
prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 per la selezione del personale dirigente,
docente ed educativo da utilizzare, a tempo pieno o a tempo parziale, nei Corsi
di laurea e nelle Scuole di specializzazione attivati presso le Università.
Articolo 2
Al
fine di garantire la formazione dei nuovi iscritti ai Corsi di Laurea o alle
Scuole di Specializzazione per insegnanti elementari e insegnanti delle scuole
secondarie, per l’anno scolastico 2003/2004 gli organismi preposti possono
provvedere alla proroga dell’utilizzazione nei confronti del personale che,
con decorrenza 1° settembre 2003, cessi dall’utilizzazione disposta ai sensi
dall’articolo 2 del Decreto ministeriale prot. n. 33733/BL del 2
dicembre 1998.
Roma,
28 aprile 2003
Il
Ministro: Moratti