![]()
associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALL'ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION
Roma, 28 giugno 2004
Capo
Dipartimento MIUR
V.le Trastevere, 76/a
00153 Roma
oggetto:
Esoneri e semi-esoneri per i collaboratori vicari (art. 3 comma 88 legge
350/03).
Come è noto, i dirigenti delle istituzioni
scolastiche stanno procedendo in questi giorni alla individuazione dei docenti
destinatari degli esoneri e semi-esoneri previsti dall’art. 459 del D.Lgs.
297/04, così come riformulato dall’art. 3 comma 88 della legge 350/03
(finanziaria 2004).
Pervengono a questa organizzazione sindacale
segnalazioni di interpretazioni difformi della predetta normativa, in
particolare per quanto riguarda il comma 4, che recita:
“L'esonero
o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un
numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei
precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi
di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.”
Le
perplessità riguardano l’espressione “plessi”, che – da parte di alcuni
CSA – verrebbe intesa come restrittivamente riferita solo a plessi di scuola
elementare, con esclusione quindi delle succursali di istituti di istruzione
secondaria.
E’
invece avviso di questa organizzazione sindacale che il contesto della norma
(“plessi di qualunque ordine di scuola”) ricomprenda, in modo non equivoco,
ogni sede scolastica posta in un edificio distinto rispetto alla sede
principale.
Si
ritiene altresì che, agli stessi fini, rientrino nella previsione di legge
anche i corsi serali, in quanto dotati di uno specifico codice meccanografico e
di un organico distinto rispetto a quello dei corsi diurni della stessa
istituzione scolastica.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
Il
Presidente nazionale
Giorgio
Rembado