C. 1186 e abb.-A
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TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE
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Art. 1.
(Governo delle istituzioni
scolastiche).
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Art. 1.
(Governo delle istituzioni
scolastiche).
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2. Le disposizioni della presente
legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano esercitano la propria potestà
legislativa nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche.
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1.
Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali
sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera n), della Costituzione.
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1. Al governo delle istituzioni
scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i
genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i principi della
presente legge.
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2.
Identico. |
3. Le istituzioni scolastiche,
nell’esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione
e il funzionamento degli organi di governo secondo i principi della
presente legge. Per il dirigente scolastico restano ferme le
disposizioni legislative vigenti, salvo quanto disposto dalla
presente legge.
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3. Le istituzioni scolastiche,
nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di
governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le
norme generali della presente legge.
4.
Restano ferme le disposizioni
legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti
scolastici
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4. Gli organi di governo concorrono
alla definizione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso
percorsi articolati e flessibili coerenti con l’autonomia
scolastica, che trovano compiuta espressione nel piano dell’offerta
formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse
da singoli o da gruppi di insegnanti nell’ambito della libertà di
insegnamento. Essi valorizzano la funzione educativa dei docenti, il
diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla
vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto
educativo tra famiglie e docenti.
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5.
Gli organi di governo concorrono
alla definizione e realizzazione degli obiettivi educativi e
formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con
le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28
marzo 2003, n. 53, che trovano compiuta espressione nel piano
dell’offerta formativa. Il piano tiene conto delle prevalenti
richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni
eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti
nell’ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo
valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto
all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della
scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra
famiglie e docenti.
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5. L’organizzazione delle
istituzioni scolastiche si articola in funzioni di indirizzo e
programmazione, che spettano agli organi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), e compiti di gestione e
coordinamento, che spettano al dirigente scolastico.
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6.
Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e
programmazione, spettanti agli organi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), e compiti di gestione e
coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.
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6. Le disposizioni della presente
legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole
paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle
scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene
all’ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo
delegata, presiede il consiglio della scuola.
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7.
Le disposizioni della presente legge
si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole
paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle
scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene
all’ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo
delegata, presiede il consiglio della scuola. Nelle scuole
paritarie resta salva la responsabilità propria del soggetto
gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché
l’applicazione dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della
legge 10 marzo 2000, n. 62.
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Art. 2.
(Organi delle istituzioni
scolastiche). |
Art. 2.
(Organi delle istituzioni
scolastiche). |
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1. Gli organi delle istituzioni
scolastiche sono:
a)
il dirigente scolastico;
b)
il consiglio della scuola di cui
agli articoli 4 e 5;
c)
il collegio dei docenti di cui
all’articolo 6;
d)
gli organi di valutazione collegiale
degli alunni di cui all’articolo 7;
e)
il nucleo di valutazione di cui
all’articolo 9. |
Identico.
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Art. 3.
(Dirigente scolastico).
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Art. 3.
(Dirigente scolastico).
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1. Il dirigente scolastico, ai sensi
dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
delle altre disposizioni legislative vigenti, assicura la gestione
unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali
e dei risultati del servizio.
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Identico.
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Art. 4.
(Consiglio della scuola).
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Art. 4.
(Consiglio della scuola).
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1. Il consiglio della scuola,
nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle
scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha
compiti di indirizzo e programmazione delle attività
dell’istituzione scolastica. Esso, in particolare, su proposta del
dirigente scolastico:
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1. Il consiglio della scuola
ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività
dell’istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche
definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità
di bilancio. Esso, in particolare, su proposta del dirigente
scolastico:
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a)
delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
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a)
identica;
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b)
adotta il piano dell’offerta formativa, elaborato dal collegio dei
docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle
compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
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b)
identica;
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c)
approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo;
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c)
identica;
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d)
delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per
l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione, per la
partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della
scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi;
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d)
identica;
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e)
approva l’adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con
il piano dell’offerta formativa.
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e)
identica.
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2. Il consiglio della scuola dura in
carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 31 ottobre
successivo alla sua scadenza.
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2. Identico.
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3. In sede di prima attuazione della
presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a),
è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi
sei mesi dal suo insediamento, il consiglio della scuola può
adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai
sensi del presente comma.
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3. Identico.
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4. Nel caso di persistenti e gravi
irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata
inattività del consiglio della scuola, il dirigente scolastico
regionale provvede al suo scioglimento, nominando un commissario
straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo
consiglio.
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4. Identico.
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Art. 5.
(Composizione del consiglio della
scuola).
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Art. 5.
(Composizione del consiglio della
scuola).
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1. Il consiglio della scuola è
composto da undici membri, tra cui il dirigente scolastico nonché
cinque genitori e tre docenti nella scuola materna, elementare e
media e tre genitori, tre docenti e due studenti nella scuola
secondaria superiore. Fanno altresì parte del consiglio della scuola
il direttore dei servizi generali e amministrativi e un
rappresentante dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali
della scuola.
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1. Il consiglio della scuola è
composto da undici membri. Di esso fanno parte il dirigente
scolastico, quattro docenti, quattro genitori,
il direttore dei servizi generali e amministrativi e un
rappresentante dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali
della scuola. Negli istituti del secondo ciclo dell’istruzione i
rappresentanti dei genitori sono due, e sono chiamati a far
parte del consiglio altrettanti rappresentanti degli studenti. Il
regolamento della scuola può prevedere, in relazione alle dimensioni
e alla complessità dell’istituzione, l’aumento dei componenti fino a
un massimo di quattro unità suddivise, in modo paritetico tra
genitori e docenti negli istituti del primo ciclo dell’istruzione,
ed in misura pari ad un genitore, uno studente e due docenti negli
istituti del secondo ciclo dell’istruzione.
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2. Le modalità di elezione delle
rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono
stabilite dal regolamento della scuola.
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2. Identico.
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3. Il consiglio della scuola è
presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e fissa
l’ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta
di almeno i due terzi dei suoi componenti o su richiesta del
Garante dell’utenza di cui al comma 4.
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3. Il consiglio della scuola è
presieduto da uno dei genitori di cui al comma 1. Il
presidente convoca il consiglio e ne fissa l’ordine del
giorno. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta di
almeno i due terzi dei suoi componenti.
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4. Il primo degli eletti tra i
genitori assume, su delibera del consiglio della scuola, la funzione
di Garante dell’utenza, con il compito di rappresentare, attraverso
risoluzioni, documenti e altri strumenti, il punto di vista e le
esigenze degli utenti del servizio. Il Garante dell’utenza è membro
di diritto del nucleo di valutazione di cui all’articolo 9 e lo
presiede.
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Soppresso.
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5. Il direttore dei servizi generali
e amministrativi svolge anche le funzioni di segretario del
consiglio della scuola. Non ha diritto di voto per le delibere
riguardanti il bilancio e il conto consuntivo. Per le medesime
delibere, non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni
che fanno parte del consiglio della scuola.
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4.
Identico.
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6. Il consiglio della scuola può
decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto,
soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo, culturale,
sociale ed economico.
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5.
Identico.
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Art. 6.
(Collegio dei docenti).
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Art. 6.
(Collegio dei docenti).
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1. Il collegio dei docenti è
composto da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio
nella scuola, nonché dai docenti a contratto e dagli esperti che
svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali
secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
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1. Il collegio dei docenti ha
compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio
delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in
particolare, alla elaborazione del piano dell’offerta formativa,
secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 4.
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2.
Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione,
coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative.
Esso provvede, in particolare, alla elaborazione, secondo i principi
di cui all’articolo 1, comma 4, del piano dell’offerta formativa,
comprensivo delle attività educative e didattiche, sia obbligatorie
che facoltative ed opzionali, sulla base dell’orario per esse
previsto dalle norme emanate in attuazione della legge 28 marzo
2003, n. 53
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2. Sono rimesse all’autonomia del
collegio dei docenti le forme di articolazione interna ritenute
idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione del
collegio è recepita dal regolamento della scuola.
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2. Identico.
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3. Il collegio dei docenti è
presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce
l’ordine del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
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3. Il collegio dei docenti è
presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce
l’ordine del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il presidente
del collegio è coadiuvato da un vice presidente, da lui scelto tra i
docenti di ruolo, al quale può delegare specifici compiti.
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Art. 7.
(Organi di valutazione collegiale
degli alunni).
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Art. 7.
(Organi di valutazione collegiale
degli alunni).
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1. I docenti, nell’esercizio della
propria responsabilità professionale, valutano gli alunni,
periodicamente ed alla fine dell’anno scolastico, in sedi collegiali
e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi
degli alunni stessi indicate dal regolamento della scuola.
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Identico.
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Art. 8.
(Partecipazione e diritti degli
studenti e delle famiglie).
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Art. 8.
(Partecipazione e diritti degli
studenti e delle famiglie).
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1. Le istituzioni scolastiche,
nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciute
dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della
scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i
diritti di riunione e di associazione.
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Identico.
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2. Salvo quanto previsto
dall’articolo 5, il regolamento della scuola può stabilire altre
forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica
anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall’articolo 2,
commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
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Art. 9.
(Nuclei di valutazione del
funzionamento dell’istituto).
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Art. 9.
(Nuclei di valutazione del
funzionamento dell’istituto).
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1. In ogni istituzione scolastica è
istituito un nucleo di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia
del servizio, che opera anche tenendo conto delle finalità fissate
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell’istruzione in ordine alla qualità complessiva dell’offerta
formativa. Il nucleo di valutazione, su indicazione del consiglio
della scuola, si collega a rete con i nuclei di altri istituti. Il
nucleo di valutazione è composto dal Garante dell’utenza di cui
all’articolo 5, comma 4, nonché da un docente e da un soggetto
esterno all’istituzione scolastica, nominato dal consiglio della
scuola.
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1. In ogni istituzione scolastica è
istituito un nucleo di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia
del servizio, che opera anche tenendo conto delle finalità fissate
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell’istruzione in ordine alla qualità complessiva dell’offerta
formativa. Il nucleo di valutazione, su indicazione del consiglio
della scuola, si collega a rete con i nuclei di altri istituti. Il
nucleo di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo
presiede, e da un genitore e da un docente, diversi da
quelli che fanno parte del consiglio della scuola, nonché da un
soggetto esterno all’istituzione scolastica, nominati dal
consiglio della scuola.
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Art. 10.
(Comitato per la valutazione
del servizio dei docenti).
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1. Resta fermo, anche ai fini
della valutazione dell’attività di insegnamento svolta sulla base
degli appositi contratti di formazione e lavoro previsti
dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo
2003, n. 53, il comitato per la valutazione del servizio dei
docenti, di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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Art. 10.
(Disposizione finanziaria).
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Art.
11.
(Disposizioni finanziarie).
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1. La partecipazione agli organi
collegiali previsti dalla presente legge non comporta la
corresponsione di compensi o gettoni di presenza.
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1. Dall’attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
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2.
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Art. 11.
(Abrogazioni).
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Art. 12.
(Abrogazioni).
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1. Sono abrogate le disposizioni di
cui alla parte I, titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, incompatibili con la presente legge.
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Identico.
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