
AREA V
Contratto 2002-2005
Piattaforma rivendicativa di ANP / CIDA
(integrata con la richiesta relativa la trattamento economico dei neodirigenti)
In questa fase delicata che segna il passaggio ancora incompleto dal centralismo statale al federalismo regionale e al decentramento di funzioni, l’ANP-CIDA intende finalizzare la propria azione sul piano contrattuale al consolidamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e al potenziamento del ruolo e della professionalità dei dirigenti dell’Area V.
Obiettivi politico-sindacali
Gli obiettivi dell’Anp per il secondo CCNL della dirigenza delle scuole sono principalmente i seguenti:
1. il completamento della perequazione delle retribuzioni di posizione e di risultato con quelle della restante dirigenza statale, della quale ultima peraltro i dirigenti dell’Area V fanno parte integrante secondo il parere del Consiglio di Stato N. 3994/2003 - Sezione Seconda - del 16 ottobre 2003; recupero, inoltre, del tasso di inflazione in misura più consistente e realistica rispetto a quella preventivata per il secondo biennio economico;
2. adeguata valorizzazione delle differenze in materia di responsabilità dirigenziali da riconoscere tramite la parte variabile della retribuzione di posizione;
3. riduzione dei livelli di contrattazione e ridefinizione delle materie, per fornire un peso maggiore alla contrattazione integrativa regionale, fatta salva ogni possibile salvaguardia rispetto a modifiche costituzionali o di legge relative ai soggetti titolari della contrattazione;
4. formulazione di un testo di CCNL completamente sostitutivo del precedente, per evitare la necessità di faticosi rimandi o di ambigue interpretazioni e immediata ricontrattazione e revisione del CCNL a fronte di qualsiasi intromissione di natura legislativa;
5. esplicita disapplicazione di tutta la normativa relativa ai presidi e ai direttori didattici (ex IX livello) non più compatibile con il nuovo profilo dirigenziale (in primis le norme disciplinari);
6. tutela assicurativa, anche per la responsabilità civile nei confronti della pubblica amministrazione, per gli atti adottati dai dirigenti in ragione del proprio ufficio.
Proposte
a) Relazioni sindacali:
· vanno previsti due livelli di contrattazione al posto degli attuali tre, ripartendo tra loro le materie di contrattazione. Il processo di decentramento dell’amministrazione scolastica, che sancisce il trasferimento di tutte le competenze di gestione del personale dirigenziale alle direzioni regionali, e le modifiche già apportate al Titolo V della Costituzione, rendono del tutto superfluo il ricorso alla contrattazione integrativa nazionale;
· mantenimento, per quanto compatibile con le modifiche costituzionali in corso, delle relazioni sindacali di tipo partecipativo, quali l’informazione preventiva e successiva e della concertazione a livello Miur;
· esplicita previsione, in caso di leggi nazionali o regionali applicative del titolo V della Costituzione, così com’è od ulteriormente modificato, e di revisioni della normativa contrattuale, di una immediata convocazione delle parti per la rinegoziazione del CCNL.
b) Parte normativa:
· Conferimento degli incarichi dirigenziali
Ferma restando l’applicabilità ai dirigenti delle scuole delle nuove regole della Legge 145/02 sul conferimento degli incarichi – anche ai sensi del parere del Consiglio di Stato 16 ottobre 2003, n.3994, Sezione Seconda – devono essere apportate due innovazioni compatibili con tale legge, ovvero:
1. per garantire le esigenze di stabilità del servizio educativo e della continuità dell’offerta formativa della scuola, si deve, prevedere una durata minima per gli incarichi, che la legge non disciplina, stabilendola in almeno due anni (fatta salva la valutazione o l’eventuale pensionamento);
2. modifica della disciplina dell’incarico dirigenziale presso l’Amministrazione centrale e periferica per compiti connessi all’autonomia. Il contratto deve confermare che l’incarico in “compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica” è un incarico dirigenziale a tutti gli effetti, pertanto:
- la sua durata sarà quella prevista per tutti gli altri incarichi dirigenziali;
- le modalità di incarico dei dirigenti dovranno far riferimento all’articolo 19, d.lgs.165/01;
- i compiti, le funzioni e gli obiettivi avranno carattere dirigenziale per la rilevante complessità dei medesimi e/o perché comportano la direzione di gruppi di lavoro).
· Revoca dell’incarico dirigenziale
Va rafforzata la previsione che la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale rispetto alla scadenza può essere disposta esclusivamente a seguito di valutazione negativa ai termini dell’articolo 27, comma 8, dell’attuale CCNL.
Va, inoltre, precisato, analogamente a quanto previsto per i dirigenti dell’Area I, che alla scadenza di un incarico dirigenziale e in assenza di valutazione negativa, il dirigente ha diritto ad un incarico equivalente.
· Costituzione del Comitato dei Garanti
Deve essere prevista la costituzione di un Comitato dei Garanti secondo quanto disposto per i dirigenti dello Stato. Tale Comitato dovrà essere paritetico ed istituito a livello regionale. Avrà la funzione di formulare un parere preventivo e vincolante in caso di mancato rinnovo o di revoca dell’incarico dirigenziale, oppure di declassamento dell’incarico medesimo.
· Valutazione
Ferme restando tutte le forme di garanzia già introdotte dall’articolo 27 del CCNL, deve essere precisato che la stessa valutazione è una tutela per il dirigente valutato rispetto alle modifiche introdotte dalla legge 145/2002. Per questo:
- le procedure devono essere codificate e trasparenti;
- deve essere consentita l’attivazione di tutti gli strumenti di ricorso;
- la scelta degli obiettivi deve essere bilaterale;
- va stabilito che la valutazione avviene in relazione alle direttive ed agli obiettivi assegnati in modo formale per iscritto;
- devono essere snellite le procedure cartacee evitando ogni ridondanza e ogni richiesta di notizie già in possesso dell’Amministrazione;
- va definito con precisione un numero limitato di obiettivi ed indicatori da prendere in esame.
· Mobilità.
Devono essere ridefinite le modalità per il trasferimento territoriale tra regioni e professionale tra settori formativi.
Vanno previste norme relative alla mobilità dei dirigenti extra comparto. In particolare vanno definiti i parametri retributivi per ciascuna tipologia.
È vero che le modalità di reclutamento per settori formativi sono stabilite dalla legge, ma quelle relative alla mobilità sono materia negoziale, quindi vanno regolate per contratto.
· Disciplina contrattuale per i dirigenti dell’AFAM (Accademie e Conservatori). Deve essere disciplinata in separata sezione.
· Costituzione di un Ente bilaterale per la gestione delle attività di formazione e di aggiornamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche.
L’Ente dovrà essere costituito pariteticamente tra la parte datoriale e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dell’Area dirigenziale di riferimento. Le sue attività dovranno essere finanziate con le risorse extracontrattuali previste nel bilancio del MIUR per la formazione in misura non inferiore all’1% del monte-salari dei dirigenti, come stabilito dal Patto Sociale del 1998, nonché con eventuali altre risorse provenienti da disposizioni di legge, da programmi comunitari, da accordi di concertazione e da intese e convenzioni con altri enti, pubblici o privati;
· Devono essere definiti modalità e tempi per la stipula dei contratti individuali dei dirigenti che provengono da incarichi presso l’amministrazione scolastica centrale o periferica o presso altre amministrazioni o all’estero, che assumano incarichi di direzione nelle amministrazioni scolastiche regionali;
· per i dirigenti all’estero vanno precisati meglio i diritti e i doveri. Le norme inserite nella sequenza contrattuale vanno trasferite nel contratto nazionale;
c) Parte economica:
· Incremento della retribuzione di posizione e di risultato. Il primo contratto dell’Area V ha consentito sul piano economico l’equiparazione alla restante dirigenza pubblica per quanto riguarda il trattamento tabellare. Il prossimo CCNL dovrà garantire anche la corrispondenza della retribuzione di posizione e di risultato a quella media degli altri dirigenti dello Stato. Importante in tal senso è il parere del Consiglio di Stato (n.3994/2003), che nell’affermare che le disposizioni della Legge 145/2002 “riguardando tutta dirigenza statale”, sostiene che esse “si applicano anche ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, facendo essi parte della dirigenza statale”, con parità, quindi, di trattamento economico.
· Maggiore differenziazione della retribuzione di posizione. L’obiettivo del prossimo contratto deve essere quello di riconoscere adeguatamente i carichi di lavoro e le responsabilità connesse alla diversa articolazione delle posizioni dirigenziali ricoperte. Si dovrà superare l’attuale appiattimento della retribuzione di posizione – parte variabile - mediante l’impiego di gran parte delle risorse aggiuntive a disposizione sul trattamento accessorio. Deve essere alzato il limite massimo per la retribuzione di posizione, stabilendolo in misura uguale a quello delle altre dirigenze.
· Vanno semplificate ed accelerate le procedure contabili e stabiliti tempi certi per l’attribuzione degli incrementi contrattuali.
· Va riscritto totalmente l’art.26 (incarichi aggiuntivi), oggetto di interpretazioni le più svariate da parte dei diversi USR.
· Va risolta la questione delle reggenze, stabilendo che ogni reggenza viene retribuita con un compenso pari al 50% della differenza tra i livelli retributivi del personale docente e quello dei capi di istituto da far gravare sulla fiscalità generale. In aggiunta deve essere corrisposta al dirigente reggente la retribuzione di posizione e di risultato prevista per l’istituzione scolastica retta.
· Retribuzione dei dirigenti all’estero. Vanno specificate tutte le voci retributive per evitare indebite interpretazioni unilaterali in materia di riduzione di alcune voci stipendiali in presenza della corresponsione dell’assegno di sede.
· Assicurazione. Va riconfermato integralmente l’art.36 del contratto, con la precisazione che le risorse economiche accantonate per l’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili sono di proprietà dei lavoratori, in quanto sottratte al monte stipendi.