Roma, 24 ottobre 2003

 

Avv. Luigi Mazzella

Ministro per la Funzione Pubblica

Palazzo Vidoni

00186 Roma

 

 

oggetto:            diritto di assemblea sindacale e nota ARAN prot. 7295 del 22 ottobre 2003.

 

Come è noto, questa organizzazione sindacale – che rappresenta i dirigenti e le alte professionalità docenti della scuola – è in possesso dei requisiti di legge per la rappresentatività relativamente al personale dell'area V. In quanto firmataria di un contratto nazionale – e di numerosi contratti regionali – di lavoro, che trovano regolare e costante applicazione in ciascuna unità scolastica, essa è altresì titolare (ai sensi degli art. 19 e 20 della legge 300/70, espressamente richiamata dall'art. 42 del D.Lgs. 165/01) delle diverse libertà sindacali previste dall'ordinamento, fra le quali quella di indire assemblee nei luoghi di lavoro.

Poiché l'Anp – unitamente all'ANQUAP, e nell'ambito della comune appartenenza alla CIDA, confederazione sindacale anch'essa rappresentativa – si accinge a prendere parte alle imminenti elezioni per il rinnovo delle RSU del personale del comparto scuola (che l'Anp e l'Anquap rappresentano), ha  preso nelle scorse settimane l'iniziativa di indire assemblee sindacali nelle scuole per presentare la propria proposta agli elettori. Dopo qualche giorno, ed in modo del tutto inopinato, alcune amministrazioni periferiche del MIUR hanno preso l'iniziativa di dichiarare inammissibili tali assemblee, ovvero hanno preteso di escluderne la presenza di docenti ed ATA, sulla base di una lettura restrittiva del CCNL del comparto scuola, e comprimendo così l'esercizio delle libertà sindacali tutelate dalla legge. I responsabili di tali comportamenti sono stati da noi prontamente denunciati alla Magistratura ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Quel che è più grave è che – in data 22 ottobre scorso – su tale stessa linea si è collocata l'ARAN, che ha risposto ad un quesito in merito del Gabinetto del Ministro per l'Istruzione. Il parere, reso con la nota di cui all'oggetto, contiene affermazioni estremamente gravi in materia sindacale, tanto più censurabili in quanto la stessa ARAN non è un'agenzia super partes, cui la legge riconosca un ruolo di arbitro o di interprete unico delle norme. Vi si legge, fra l'altro,

"la organizzazione sindacale CIDA-ANP, non essendo rappresentativa nel comparto Scuola, non è titolare del diritto citato e, pertanto, non può indire assemblee del personale docente e ATA. La CIDA-ANP è, invece, organizzazione sindacale rappresentativa nell'area V e, quindi, può indire l'assemblea in orario di lavoro per i dirigenti scolastici, nel limite orario annuo previsto e nel rispetto delle procedure, con la precisazione che alla stessa non può partecipare il personale docente o ATA, appartenente al comparto. Nel caso in cui ciò avvenga l'assenza dal lavoro risulta ingiustificata."

Nel merito, sono da rilevare alcuni errori di non poco conto: per esempio, l'affermazione che la CIDA-ANP può indire assemblee per i dirigenti scolastici "nel limite orario annuo previsto" (quando è pacifico che il limite annuo è posto alla fruizione individuale da parte del lavoratore e non al potere di indizione del sindacato); ovvero la precisazione "che alla stessa non può partecipare il personale docente o ATA", che non è contenuta in alcun testo di legge e neppure contrattuale, ma rappresenta invece un'inferenza del tutto arbitraria rispetto al dettato letterale delle norme; o, ancora,  la stupefacente invasione di campo rispetto alla natura delle assenze, che non spetta all'ARAN decidere se siano o meno giustificate (ciò che è invece compito dell'Amministrazione, attraverso i propri dirigenti competenti).

Ma la contestazione più radicale è certamente quella relativa al metodo ed ai presupposti giuridici stessi dell'intervento ARAN, che fonda le proprie asserzioni su una lettura – per di più unilaterale – delle sole norme del CCNL del comparto scuola, ignorando del tutto le fonti di legge che sono a monte di esso e che non possono essere sovrascritte dal contratto. La legge 300, in materia di libertà sindacali, prescrive esplicitamente che i contratti di comparto possano prevedere "condizioni di maggior favore" e non condizioni restrittive delle libertà stesse.

Si deve allora ricordare che il diritto di indire assemblee e quello di prendervi parte sono in capo, per legge, a soggetti diversi: il primo è riconosciuto ai soggetti sindacali che soddisfino determinati requisiti (per quanto riguarda l'ANP, l'aver firmato contratti di lavoro applicati nell'unità produttiva, cioè nella singola scuola: e questo è il caso di tutte le scuole italiane). Il secondo diritto – quello di prender parte alle assemblee legittimamente indette – è un diritto di cui i lavoratori usufruiscono uti singuli e non è collegato alla natura o alla denominazione del sindacato promotore, tanto è vero che non è richiesta l'adesione ad alcun sindacato per prender parte alle assemblee che si svolgono nei luoghi di lavoro. Il lavoratore non è tenuto a sapere o a verificare se il sindacato in questione sia o non sia rappresentativo, né a svolgere alcun altro accertamento preventivo; tanto meno può essere sanzionato per assenza ingiustificata per aver esercitato un diritto riconosciuto dalla legge e dalla stessa Costituzione, ed al quale l'unico limite legittimo è quello del monte ore annuo (limitatamente, fra l'altro, a quelle svolte in orario di servizio).

In conclusione, l'Anp ha, per legge, il diritto di indire assemblee sui luoghi di lavoro ed i singoli lavoratori hanno, per legge, il diritto di parteciparvi. Entrambi questi diritti sono sanciti dalla legge 300/70 e dal D.Lgs. 165/01 e non possono essere limitati o impediti dal contratto di comparto, cui la legge riconosce solo la facoltà di ampliare, e non di restringere, gli spazi di libertà sindacale.

L'ARAN, sposando la tesi restrittiva ed illiberale dei sindacati firmatari del CCNL, è incorsa in una palese violazione di legge della quale potrebbe essere chiamata a rispondere nelle sedi competenti: e, quel che è più grave, ha indotto l'Amministrazione del MIUR, che ad essa si era rivolta per un parere, in un errore giuridico e politico di estrema gravità, come sempre quando ci si avventuri con incauta leggerezza nel campo delle libertà costituzionalmente garantite e lo si faccia con spirito repressivo.

Ci rivolgiamo a Lei, Signor Ministro, perché eserciti – con la responsabilità e l'autorevolezza che sono proprie del suo ruolo – le funzioni di vigilanza che le competono, al fine di garantire che le pubbliche amministrazioni mantengano comportamenti rispettosi della legge e di quel principio di imparzialità cui il dettato costituzionale le vincola in modo non equivoco.

In attesa di un intervento chiarificatore, che ristabilisca la legalità ed il rispetto delle libertà violate, voglia gradire distinti saluti.

 Giorgio Rembado

Presidente Anp-CIDA