Ultime notizie


26 gennaio 1999


RSU - in G.U. il Decreto-legge 22.1.99 n.5
e il Comunicato dell Presidenza del Consiglio dei ministri
con la nuova data delle elezioni: 16-19 dicembre 2000

 

La Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 23 gennaio 1999, n.18, riporta il decreto-legge n.5 di cui abbiamo dato notizia il 22 gennaio quando il provvedimento fu approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo ora riportato, oltre al dispositivo vero e proprio che ha consentito l'annullamento delle elezioni delle Rsu previste per ieri 25, è completo anche di tutti i riferimenti normativi.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 23.1.99 è riportato anche il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, riguardante il protocollo di intesa ARAN-Confederazioni sindacali sulla individuazione della nuova data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale del comparto a scuola, che si terranno dal 16 al 19 dicembre del 2000.

 



Capi di istituto immessi in ruolo dal 1.9.96
Procedure automatiche di ricostruzione carriera

Con nota prot. DIV.14 N. 30 del 21 gennaio 1999, il Ministero della Pubblica Istruzione ha comunicato ai provveditorati agli studi che dal 21 gennaio 1999 sono in linea le procedure automatiche di ricostruzione carriera del personale della scuola che ha conseguito passaggi negli anni scolastici 1995-96 e seguenti.
I provveditori agli studi potranno così produrre i decreti di ricostruzione carriera per i capi di istituto immessi in ruolo dopo la firma del CCNL/95. Si conclude una vicenda che è durata già troppo tempo, fatta di continui rinvii al Consiglio di Stato o alla Ragioneria per chiedere pareri talvolta del tutto inutili.

 



O.M. 15 del 22 gennaio 1999
Termini per le operazioni di mobilità

ART. 3
termini per le operazioni di mobilità

I TERMINI PREVISTI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA' PER L'A.S. 1999/2000 SONO I SEGUENTI:
1. TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDA DI MOVIMENTO  8 APRILE
2. TERMINE ULTIMO COMUNICAZIONE AL CED POSTI DISPONIBILI  16 GIUGNO
3. PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI   6 LUGLIO
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA E' FISSATO A VENTI GIORNI PRIMA DEL TERMINE ULTIMO PER LA COMUNICAZIONE AL CED DEI POSTI DISPONIBILI.

 

 



22 gennaio 1999


[comunicato stampa ANP]
UNA SVOLTA NELLE RELAZIONI SINDACALI

RICONOSCIUTE LE RAGIONI DELL'ANP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO "CONTROPARTE" E RESPONSABILE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

Oggi, 22 gennaio 1999, con decreto legge, il Consiglio dei Ministri ha disposto che le RSU verranno

  • elette nel comparto scuola dal 13 al 16 dicembre 2000

  • istituite a livello di ogni singola scuola "a seguito della realizzata autonomia".

Lo stesso decreto legge conferma pertanto i contenuti del protocollo di accordo del 19 gennaio con il quale veniva motivata la scelta del rinvio, e cioè:

  • la piena attuazione, entro quella data, dell'autonomia delle scuole identificate come sede di contrattazione integrativa;

  • il riconoscimento ai capi di istituto della dirigenza con la connessa titolarità dei poteri in tema di relazioni sindacali, come già previsto dal D.Lgs 59 del 1998.

Questa decisione del Consiglio dei Ministri segna il pieno successo della politica e dell'azione dell'ANP, che fin dall'inizio della lunga vicenda delle RSU si era battuta per questa soluzione.
Tra l'altro, in tal modo si sancisce definitivamente, anche in un testo contrattuale, che i dirigenti scolastici avranno la loro area autonoma. Ne consegue che i capi di istituto non parteciperanno alle elezioni delle RSU del restante personale.
Anche le Confederazioni sindacali rappresentative del comparto e l'Aran hanno finalmente riconosciuto il ruolo di "controparte" contrattuale del dirigente scolastico, in quanto responsabile dei risultati della gestione della scuola.


A seguito del decreto, il Ministero della Pubblica Istruzione con un telefax urgentissimo ha comunicato a tutti i provveditorati l'annullamento delle elezioni del 25 gennaio.

 


DECRETO LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE E DI VALUTAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI E CONFEDERAZIONI SINDACALI NEL COMPARTO 'SCUOLA'"


Art.1

In deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, nel comparto "scuola" si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali:

  1. in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'art.47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto "scuola" si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati nel protocollo sottoscritto il 19 gennaio 1999 presso l'ARAN dalle confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
  2. in via transitoria, limitatamente al comparto "scuola", l'ARAN procede alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni e delle confederazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, in base al solo dato associativo riferito al 1999; entro il primo trimestre del 2001 l'ARAN provvede, limitatamente al comparto "scuola", alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

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Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO
TELEFAX URGENTISSIMO

DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - GABINETTO

A PROVVEDITORI AGLI STUDI - LORO SEDI
AL CAPO DELL'ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA - SEDE
AL MINISTERO AFFARI ESTERI - ROMA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - LORO SEDI

E.P.C.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
PALAZZO VIDONI - ROMA

ALL'ARAN
VIA DEL CORSO - ROMA

ROMA, 22 GEN.1999

GAB/II
PROT.N.35069/BL

OGGETTO: ELEZIONI R.S.U. - COMPARTO SCUOLA

A SEGUITO DEL TELEFAX PROT. 34680/BL DELL'11 GENNAIO 1999 SI COMUNICA CHE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN DATA ODIERNA HA APPROVATO IL DECRETO LEGGE RIGUARDANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE E DI VALUTAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI E CONFEDERAZIONI SINDACALI NEL COMPARTO 'SCUOLA'", IN CORSO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE.

PERTANTO, LE VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DELLE R.S.U. NEL COMPARTO SCUOLA NON SI SVOLGERANNO NELLE DATE DAL 25 AL 28 GENNAIO P.V.

D'ORDINE DEL MINISTRO

IL CAPO DI GABINETTO

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20 gennaio 1999


RSU - Ricorso ANP sulla questione del collegio specifico dei Capi di Istituto
NUOVO RINVIO DELLE ELEZIONI


Si profila un nuovo rinvio delle elezioni per le RSU. In tal senso ieri si sono pronunciate l'Aran e le OO.SS. con la firma del protocollo che si riporta di seguito. L'accordo vero e proprio dovrebbe essere siglato non appena il Governo emanerà un decreto legge che preveda, per il comparto Scuola, la proroga della disciplina transitoria relativa alla rappresentatività (art. 44 del d.lgs. 80/1998). Il decreto dovrebbe essere approvato nella riunione del Consiglio dei ministri di venerdì 22 gennaio. Da segnalare tra le motivazioni del rinvio il riferimento all'autonomia delle scuole e "al riconoscimento ai capi di istituto della dirigenza con la connessa titolarità dei poteri in tema di relazioni sindacali sulle materie demandate dal CCNL di comparto per il quadriennio 1998-2001". Del tutto logica e conseguente la scelta di RSU in ciascuna istituzione scolastica.
L'Anp ha comunque presentato ricorso al giudice del lavoro per la mancata costituzione del collegio specifico per i capi di istituto nelle elezioni che si sarebbero dovute tenere il 25 prossimo. L'udienza è fissata per le ore 10.00 di domani.


PROTOCOLLO

In data 19 gennaio 1999 si sono riunite l'ARAN e le confederazioni sindacali sottoindicate, firmatarie dell'Accordo sulla costituzione delle RSU stipulato il 7 agosto 1998, per un ulteriore esame della situazione relativa alle elezioni delle RSU nel comparto Scuola.

Le PARTI, dopo ampio dibattito:

CONSTATATO che l'applicazione della legge 59/1997, entro la data del 1 settembre 2000, realizzerà l'autonomia scolastica attraverso il dimensionamento della rete degli istituti scolastici nonchè il riconoscimento ai capi di istituto della dirigenza con la connessa titolarità dei poteri in tema di relazioni sindacali sulle materie demandate dal CCNL di comparto per il quadriennio 1998-2001,

RITENGONO condizione essenziale che il Governo – in via eccezionale – realizzi la contestuale e coerente proroga per il comparto Scuola del periodo transitorio di cui all'art. 44 del d.lgs. 80/1998 anche per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali, da disporsi con idoneo atto normativo.

Alle condizioni esplicitate nel paragrafo precedente, REVOCANO le elezioni delle RSU nel comparto Scuola già fissate per il 25 - 28 gennaio 1999 e

INDICONO le elezioni delle RSU nel comparto Scuola dal 13 al 16 dicembre 2000, elezioni che - a seguito della realizzata autonomia - si terranno a livello di istituti scolastici identificati come sede di contrattazione integrativa. Le elezioni avverranno secondo la disciplina prevista dall'accordo sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998.

f.to ARAN - CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CISAL


DICHIARAZIONE A VERBALE
Le seguenti Confederazioni Sindacali concordano l'intesa in presenza di un impegno formale del Governo di adeguare tempestivamente ai contenuti della stessa il quadro normativo di riferimento.
Il mancato adempimento di tale impegno, nei termini necessitati dalle date precedentemente definite per le elezioni, produrrebbero pertanto la revoca della sottoscrizione del protocollo da parte sindacale.


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19 gennaio 1999


COPERTURA ASSICURATIVA PER I SOCI ANP


L'ANP ha stipulato con la LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI – gruppo assicurativo LA BASILESE – la polizza di RESPONSABILITA' CIVILE.

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N. 8282133

La copertura assicurativa da parte della nuova compagnia decorre dal 1/1/1999.
La garanzia RESPONSABILITA' CIVILE nei confronti della pubblica amministrazione o di terzi è prestata con un massimale unico di un miliardo per ciascun direttore didattico o preside, senza applicazione di alcuna franchigia.
In particolare sono garantiti:

  • i danni a terzi (allievi o dipendenti o terzi in genere), per i quali sussista una responsabilità del capo di istituto anche a titolo di colpa grave;
  • i danni patrimoniali all'Amministrazione, accertati dagli organi di controllo, derivanti da fatti colposi nell'esercizio delle funzioni (negligenze anche gravi, violazioni di obblighi di servizio dovuti ad errata, tardiva, incompleta o illegittima interpretazione o applicazione di norme di legge, di regolamenti, di disposizioni di enti o di organi della pubblica Amministrazione).

Sono ovviamente esclusi le sanzioni penali o amministrative anche pecuniarie, i danni derivanti da fatto doloso, gli oneri di natura fiscale.
Si riferiscono alla copertura assicurativa LEVANTE NORDITALIA:

  • i sinistri relativi ad eventi o situazioni verificatisi nel periodo decorrente dal 1/1/1999;
  • i sinistri riferiti ad eventi o situazioni verificatisi nel decennio precedente (al 1/1/1999), ma per i quali le richieste di risarcimento sono state avanzate per la prima volta durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, semprecchè l'assicurato non abbia avuto in precedenza alcuna notizia di pretese risarcitorie (in questo caso il sinistro doveva essere comunicato alla compagnia di assicurazione con la quale era al momento in essere il rapporto assicurativo).
  • i sinistri relativi a fatti dannosi posti in essere durante la durata del contratto (inteso come rapporto individuale) denunciati alla società, in relazione alla richiesta del danneggiato, fino a dieci anni dopo la cessazione del contratto stesso.

Le denunzie di sinistro, da presentare solo nei casi in cui si profili la responsabilità dell'assicurato o quando sia pervenuta la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato o dell'Amministrazione (costituzione in mora nei confronti dell'assicurato), devono essere inoltrate entro quindici giorni dalla conoscenza, a

LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI - AGENZIA REFE - VIALE GORIZIA 25 - 60019 SENIGALLIA - TEL/FAX 071 60100

 

Anche per quanto riguarda la garanzia assicurativa TUTELA GIUDIZIARIA è stata stipulata una nuova polizza con la compagnia LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI.

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA N. 8295107.

La garanzia con un massimale per evento assicurativo (sinistro) di quaranta milioni, comprende le spese giudiziali e stragiudiziali di difesa:

  • per l'intervento di un legale scelto dall'assicurato;
  • le spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla società o di soccombenza;
  • le spese per l'intervento di un legale scelto dall'assicurato, nonché le spese di giustizia, in un procedimento penale con esclusione dei casi in cui sia accertato il comportamento doloso con sentenza passata in giudicato;
  • la difesa degli assicurati in ogni procedimento civile, amministrativo o disciplinare anche per fatti determinati da colpa grave;
  • la difesa delle liti attive che l'assicurato dovesse intraprendere nei confronti della pubblica Amministrazione a tutela del suo status.

La garanzia è invece esclusa per le violazioni derivanti da fatto doloso o per oneri di natura fiscale.

LA GARANZIA PUO' ESSERE INVOCATA per fatti, implicanti l'esercizio del diritto di difesa, che si verificano durante la durata del contratto; per situazioni, implicanti il diritto di difesa, che si presentino durante l'efficacia del contratto, ma riferiti a fatti o comportamenti colposi precedenti ( da non oltre dieci anni) purché non conosciuti in alcun modo dall'assicurato (individualmente considerato) al momento di adesione al contratto.

DENUNCIA DEI SINISTRI
L'avviso del sinistro (denuncia) deve essere dato per iscritto, non oltre quindici giorni da quando l'assicurato ha avuto conoscenza del fatto in relazione al quale può avvalersi della garanzia tutela legale, alla

LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI - AGENZIA REFE - VIALE GORIZIA 25 - 60019 SENIGALLIA - TEL/FAX 071 60100

 



15 gennaio 1999




CIDA - FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA
REMBADO NUOVO PRESIDENTE



Giorgio Rembado è il nuovo presidente della Federdirigenti Funzione Pubblica. E' stato eletto all'unanimità dal Consiglio che ha rinnovato gli organismi statutari. I nuovi eletti rimarranno in carica fino al 2002. Rembado, già vicepresidente della Federazione e presidente dell'Associazione Nazionale Presidi e Direttori didattici, ha affermato che la sua elezione è un segnale di "continuità" per la Federazione. "Proseguiremo nell'azione fin qui svolta. Ci stiamo già attrezzando per affrontare i futuri pressanti impegni a cominciare dal rinnovo contrattuale per le aree dirigenziali. Si è aspettato fin troppo e ora non è più accettabile un ulteriore ritardo", ha detto il neo presidente che ha intenzione di continuare sulla strada dell'allargamento della rappresentanza alle categorie dei professionisti e dei quadri.
Rembado succede a Luigi D'Elia che, dopo 15 anni alla guida della Federazione, è stato nominato "Past President". Il Consiglio ha eletto inoltre vice presidente Giuseppe Levante e ha confermato segretario generale Luciano Dionisi. Tesoriere sarà Antonio Guerra. Il neo presidente sarà coadiuvato nel lavoro da un direttivo di cui fanno parte Massimo Fasoli (dirigenti dello Stato), Nicola Di Monaco (enti locali) e Franco Pavesi (enti di ricerca). Maurizio Angelo, attuale presidente della Confederazione europea dei dirigenti e dei quadri diventa Presidente Onorario della Federazione.



 



8 gennaio 1999


Firmato il contratto sulla mobilità 1999-2000

L'8 gennaio è avvenuta la firma del CCND sulla mobilità del personale della scuola.
I punti importanti e positivi acquisiti durante la prima fase della trattativa non hanno avuto ulteriori sviluppi.
In ogni caso, l'impegno dell'ANP non si ferma qui, ma prosegue per l'acquisizione di risultati ancora più significativi, ed in particolare per favorire, attraverso la più ampia liberalizzazione dei movimenti, la gestione del processo di dimensionamento.
Si tratta in particolare di tendere all'abolizione dell'istituto del passaggio - da ricondurre a semplice trasferimento - nella secondaria superiore (compresi quegli istituti per i quali fino ad ora è richiesta una laurea specifica); della possibilità per i capi di istituto (presidi e direttori) delle scuole comprensive di trasferirsi indifferentemente in circoli e scuole medie; e, infine, della liberalizzazione del passaggio per i capi di istituto di gradi di scuola diversi.
Comunque, il CCND sulla mobilità contiene le seguenti novità rispetto al regime precedente:

  1. Sia i direttori che i presidi di scuola media possono chiedere trasferimento in tutte le scuole verticalizzate. Le stesse sono disponibili per i trasferimenti d'ufficio.

  2. Tutti i presidi della secondaria superiore possono chiedere trasferimento (anche in assenza dei requisiti della laurea tecnica o dell'idoneità al concorso) negli istituti di istruzione secondaria risultanti dall'unificazione di istituti di più ordini o tipi, con relativa abolizione - per tali istituti - del meccanismo del passaggio. Le stesse sedi sono disponibili per i trasferimenti d'ufficio.

  3. I direttori didattici e i presidi di scuola media possono chiedere il passaggio:
     a) nella scuola secondaria di II grado per le istituzioni per le quali siano in possesso del titolo richiesto (idoneità in un concorso direttivo o in un concorso ordinario a cattedre in una delle discipline presenti nelle istituzioni richieste);
     b) in tutti gli istituti secondari superiori risultanti dall'unificazione di scuole di diverso ordine e tipo, qualora in possesso dei titoli di cui al punto precedente relativamente ad almeno un ordine o tipo di scuola compreso nell'unificazione.

  4. Ogni qual volta vi è un'operazione di unificazione di due o più istituzioni scolastiche con titolari, viene considerato "perdente posto" il dirigente scolastico con minor punteggio, secondo la tabella per i trasferimenti d'ufficio, fatte salve le precedenze di cui alla legge 104/92.

  5. L'aliquota per i passaggi di presidenza è confermata al 100% dei posti disponibili, anche per l'istruzione classica, essendo esaurite le graduatorie dei concorsi a preside;

  6. I piani di dimensionamento avranno effetto sulla mobilità solo se i dati potranno venire acquisiti dal sistema informativo entro il 31 marzo 1999. In caso di superamento di tale termine, gli effetti si produrranno nell'anno scolastico 2000/01.

  7. I capi di istituto che avessero indicato nella domanda di trasferimento sedi soppresse nel periodo intercorrente tra il termine della presentazione della domanda e quello utile al reperimento dei posti disponibili, saranno invitati a riformulare le relative preferenze.

Mettiamo a disposizione dei colleghi interessati il
testo integrato delle norme contrattuali sulla mobilità dei capi di istituto.

 

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