XIV
LEGISLATURA
PROGETTO
DI LEGGE - N. 3461
DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art.
1.
(Modifiche
dell'articolo 117 della Costituzione).
1. Dopo il quarto comma
dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
"Le
Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a)
assistenza e organizzazione sanitaria;
b)
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c)
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;
d)
polizia locale".
Art.
2.
(Disposizioni
concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di
Bolzano).
1. Sino all'adeguamento dei
rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite.