XIV LEGISLATURA

 PROGETTO DI LEGGE - N. 3461

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

 (Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione).


        1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

        "Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

                a) assistenza e organizzazione sanitaria;
                b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni  scolastiche;

                c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

                d) polizia locale".

Art. 2.

 (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano).


        1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.