L’anno 2003, il giorno 24 del mese di luglio, in Roma presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale
TRA
LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE
TRATTANTE PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO NAZIONALE
E
I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RISULTANTI
DALL’ALLEGATO
1) AL PRESENTE CONTRATTO
PREMESSO CHE
- l’art. 37, comma 1, lett.
e) del C.C.N.L. 1°.3.2002 - area V - della dirigenza scolastica - indica
tra le voci che compongono la struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici
la retribuzione di risultato;
- l’art. 27 del C.C.N.L, al 1° e 2° comma, prevede rispettivamente
che i dirigenti scolastici rispondano in ordine ai risultati e che le prestazioni,
le competenze organizzative e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati
siano valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie stabilite dall’art.
1 del d.lgs. 30.7.1999, n. 286;
- i risultati dell’attività dirigenziale sono accertati con i meccanismi
e strumenti di monitoraggio e di valutazione di cui all’art. 27 del C.C.N.L.;
- l’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30-7-1999 n. 286 prevede i
seguenti principi per il procedimento valutativo delle prestazioni dirigenziali:
· conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore
di prima istanza;
· approvazione o verifica della valutazione da parte del valutatore di
seconda istanza;
· partecipazione al procedimento del valutato.
viene sottoscritta l’allegata sequenza contrattuale relativa al personale dirigente dell’area V della dirigenza scolastica per il periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001.
Art. 1 - Campo di applicazione della sequenza contrattuale
1. La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell’art. 7, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 1.3.2002 e dell’art. 7, comma 5, del contratto integrativo nazionale del 23.9.2002, disciplina i criteri generali per l’assegnazione della retribuzione di risultato.
2. Nel testo della presente sequenza contrattuale il riferimento al C.C.N.L. del 1.3.2002 è riportato come C.C.N.L. e il riferimento al contratto integrativo nazionale del 23.9.2002 è riportato come C.I.N.
Art. 2 - Contrattazione integrativa regionale
1. Ove non siano stati assunti i
provvedimenti contemplati all’art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L.,
a ciascun dirigente scolastico è corrisposta, nei limiti delle risorse
disponibili, una retribuzione annua di risultato nella misura di cui all’art.
44 del C.C.N.L.
In relazione alla disponibilità di risorse, l’importo della retribuzione
di risultato è incrementato, in base agli esiti della valutazione del
dirigente, come previsti dal sistema di valutazione quale si configurerà
a seguito della verifica dei risultati della sperimentazione.
2. Gli importi della retribuzione di risultato vengono determinati in sede di
contrattazione integrativa regionale.
Art. 3 - Disposizione transitoria
1. In assenza di un sistema di valutazione per l’anno scolastico 2002/2003 e considerato il carattere sperimentale del processo di valutazione per l’anno scolastico 2003/2004, in prima applicazione per tali anni scolastici, la retribuzione di risultato viene erogata a ciascun dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall’art. 4, comma 4 del C.I.N., nella misura del venti per cento del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti per il 2002/2003 o, anche, per il 2003/2004, di assunzione dei provvedimenti contemplati all’art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L.
Allegato 1)
PARTI CHE SOTTOSCRIVONO LA SEQUENZA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI
| PARTE DATORIALE | ORGANIZZAZIONI SINDACALI |
F.to Giuseppe COSENTINO F.to Francesco PAGLIUSO |
F.to CGIL-SCUOLA |