L’anno 2003, il giorno 24 del mese di luglio, in Roma presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale

TRA

LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE TRATTANTE PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO NAZIONALE

E


I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RISULTANTI
DALL’ALLEGATO 1) AL PRESENTE CONTRATTO


PREMESSO CHE

- l’art. 37, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. 1°.3.2002 - area V - della dirigenza scolastica - indica tra le voci che compongono la struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici la retribuzione di risultato;
- l’art. 27 del C.C.N.L, al 1° e 2° comma, prevede rispettivamente che i dirigenti scolastici rispondano in ordine ai risultati e che le prestazioni, le competenze organizzative e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati siano valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie stabilite dall’art. 1 del d.lgs. 30.7.1999, n. 286;
- i risultati dell’attività dirigenziale sono accertati con i meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione di cui all’art. 27 del C.C.N.L.;
- l’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30-7-1999 n. 286 prevede i seguenti principi per il procedimento valutativo delle prestazioni dirigenziali:
· conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza;
· approvazione o verifica della valutazione da parte del valutatore di seconda istanza;
· partecipazione al procedimento del valutato.

viene sottoscritta l’allegata sequenza contrattuale relativa al personale dirigente dell’area V della dirigenza scolastica per il periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001.


Art. 1 - Campo di applicazione della sequenza contrattuale

1. La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell’art. 7, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 1.3.2002 e dell’art. 7, comma 5, del contratto integrativo nazionale del 23.9.2002, disciplina i criteri generali per l’assegnazione della retribuzione di risultato.

2. Nel testo della presente sequenza contrattuale il riferimento al C.C.N.L. del 1.3.2002 è riportato come C.C.N.L. e il riferimento al contratto integrativo nazionale del 23.9.2002 è riportato come C.I.N.


Art. 2 - Contrattazione integrativa regionale

1. Ove non siano stati assunti i provvedimenti contemplati all’art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L., a ciascun dirigente scolastico è corrisposta, nei limiti delle risorse disponibili, una retribuzione annua di risultato nella misura di cui all’art. 44 del C.C.N.L.
In relazione alla disponibilità di risorse, l’importo della retribuzione di risultato è incrementato, in base agli esiti della valutazione del dirigente, come previsti dal sistema di valutazione quale si configurerà a seguito della verifica dei risultati della sperimentazione.

2. Gli importi della retribuzione di risultato vengono determinati in sede di contrattazione integrativa regionale.


Art. 3 - Disposizione transitoria

1. In assenza di un sistema di valutazione per l’anno scolastico 2002/2003 e considerato il carattere sperimentale del processo di valutazione per l’anno scolastico 2003/2004, in prima applicazione per tali anni scolastici, la retribuzione di risultato viene erogata a ciascun dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall’art. 4, comma 4 del C.I.N., nella misura del venti per cento del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti per il 2002/2003 o, anche, per il 2003/2004, di assunzione dei provvedimenti contemplati all’art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L.

Allegato 1)

PARTI CHE SOTTOSCRIVONO LA SEQUENZA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI

 

PARTE DATORIALE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


F.to Giuseppe COSENTINO   

F.to Francesco PAGLIUSO   

F.to CGIL-SCUOLA    
F.to CISL-SCUOLA   
F.to UIL-SCUOLA   
F.to SNALS-SCUOLA   
F.to CIDA-ANP