CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO SCUOLA
1998-2001
Allegato – ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
ART.1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi
pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a)l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati
dall’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica
delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di
prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;
sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti
connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti
strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).
ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui
all’ art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi
successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per
gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12
giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in
caso di sciopero, al fine di contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero
con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti
costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e
degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami
finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di
istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza
elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di
licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado
preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei
casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione
del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per
quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e
radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle
pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e
comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla
organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle
precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla
mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione integrativa a livello
nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione
dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le
prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.
L’accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale;
nelle more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai
precedenti accordi nella stessa materia.
3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto
inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria
circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione
della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero
sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi
d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e,
almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le
modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché
al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì
risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al
medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di
lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli
studi.
4. I Capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero,
individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in
questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da
includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 , in servizio presso le
medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni
indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità
delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati
cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo
alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo
sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative funzioni
aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell’ordine,
dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d’età in
servizio.
I capi d’istituto e gli organi dell’ Amministrazione scolastica, ai relativi
livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi
all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.
ART. 3 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione
di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e
rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni
15 e deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera
giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può
essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più
comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le
rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle
amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo
temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi
alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero
della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca
di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto
deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati
agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero
una comunicazione circa i tempi, le modalità e l’eventuale revoca
dell’azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli
organi di informazione garantiscano all’utenza una informazione chiara,
esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e
alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative
prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e
all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate
nell’articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia
dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui
alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di
insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel
corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a
8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore
annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri
ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di
sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due
giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un
intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per
l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure
nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi
di istituto e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono
essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se
le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno
effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno
pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere
precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non
essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili
ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di
sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli
scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere
stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni
dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare
un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come
terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non
finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle
operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate
dal calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la
conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia
propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un
differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla
scadenza programmata della conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in
difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
ART. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l’emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, d’intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per quelli a livello locale.
2. Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all’art. 3, le amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.