PARERE
LEGALE
Con
riferimento alle recenti vicende delle assemblee indette dall’ANP e con
particolare riguardo alla nota del MIUR prot. 2574 del 14.10.2003, con la quale
si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla corretta applicazione
delle normativa sulle assemblee sindacali, si fa presente quanto segue:
a)
è evidente
che anche in questa materia si deve prioritariamente far riferimento alla fonte
legale base, costituita da ultimo dall’art. 42 del D.lgs n. 165/2001,
strumento questo che viene espressamente richiamato anche nella nota del
Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico per la Toscana del 16.10.2003;
b)
il comma I°
dell’art. 42 ult. cit. prevede appunto che nelle
pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate
nelle forme previste dalla legge 20.5.1970 n. 300 e successive modificazioni ed
integrazioni, tra le quali è essenziale la norma che attribuisce la
rappresentatività alle Associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi
applicati nell’unità produttiva o, più correttamente per il nostro caso,
nell’Unità amministrativa;
c)
è
ugualmente pacifico che la normativa di cui sopra (art. 42 D.lgs. n. 165 cit.)
è applicabile nel comparto scuola sia
perché ad essa rinvia espressamente l’art. 133, norma finale del CCNL
24.7.2003, sia perché il CCNQ del 9.8.2000 precisa che l’area dirigenziale di
contrattazione separata veniva costituita all’interno
del comparto scuola: d’altro canto è logico che dopo l’entrata in
vigore della normativa sull’autonomia dell,e istituzioni scolastiche e degli
istituti educativi (art. 21 legge 15.3.1997, n. 59), la funzione del dirigente
scolastico è destinata ad esplicarsi essenzialmente nell’ambito scolastico e
nelle concrete relazioni funzionali, organizzative e didattiche con il restante
personale docente e non docente, come peraltro previsto dall’art. 1 del
relativo CCNL di area in data 1.3.2002
d)
una volta
riconosciuta all’ ANP la rappresentatività derivante dall’esser firmataria
del CCNL dell’Area V^ stipulato il 1.3.2002 ed il connesso potere di indire
assemblee ex art. 20 legge 20.5.1970, n. 300 e 42 D. lgs. 30.3.2001 n. 165, non
si vede come – cioè sulla base di quale limitazione normativa e/o
contrattuale – sia lecito e materialmente possibile imporre all’ANP
l’indizione di assemblee destinate esclusivamente ai dirigenti scolastici
ricompresi nell’Area V^: questa pretesa è infatti illegittima principalmente
alla luce dell’art. 20 Statuto dei Lavoratori, che è stato costantemente
interpretato dalla Suprema Corte nel senso che la riunione durante l’orario di
lavoro non è soggetta a limiti; la
stessa Suprema Corte, nel caso di un ricorso nel quale erano parti il Ministero
della Giustizia e la CGIL, ha avuto modo di precisare che il datore di lavoro
(nel caso pubblico) non ha alcun potere di
controllo dello svolgimento dell’assemblea e dell’effettiva partecipazione
da parte dei lavoratori alla stessa, che può essere tenuta sia all’interno
che all’esterno dei luoghi di lavoro senza che in quest’ultima evenienza
venga meno l’obbligo retributivo (così Cassazione 17.5.2000, n. 6442,
Sezione Lavoro);
e)
in
definitiva la selezione preventiva dei soggetti destinatari dell’assemblea,
fondata su una artificiosa e burocratica predeterminazione che discrimina sulla
base della qualifica e della posizione funzionale (dirigenti, docenti, personale
ATA) gli appartenenti al comparto o settore o unità amministrativa, è
destinata innanzitutto a scontrarsi con il pieno diritto dei lavoratori e dei
dipendenti addetti all ”unità” a partecipare all’assemblea, nei limiti
delle 10 ore annue, uti singuli,
senza alcuna possibilità di ulteriori controlli e/o limitazioni da parte del
datore di lavoro pubblico;
f) l’unica possibilità di sindacato dell’amministrazione è quella relativa all’ordine del giorno che non può non riguardare principalmente le funzioni ed i compiti del dirigente scolastico nell’ambito dell’unità amministrativa e nelle sue relazioni con il restante personale del comparto, così come è avvenuto nel caso delle assemblee convocate dalla ANP e che hanno dato luogo alla nota del MIUR;
g) il Tribunale di Cuneo e quello di Milano hanno qualificato come comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro volto ad impedire ai soci-lavoratori (Trib. Cuneo 5.1.2002, in Riv. Critica Dir. Lav., 2002, 71) ovvero ai dirigenti sindacali esterni (Trib. Milano, 14.6.2001, in Orient. Giur. Lav., 2001, I, 480) di partecipare alle assemblee indette nelle unità produttive.