PARERE LEGALE

Con riferimento alle recenti vicende delle assemblee indette dall’ANP e con particolare riguardo alla nota del MIUR prot. 2574 del 14.10.2003, con la quale si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla corretta applicazione delle normativa sulle assemblee sindacali, si fa presente quanto segue:

a)      è evidente che anche in questa materia si deve prioritariamente far riferimento alla fonte legale base, costituita da ultimo dall’art. 42 del D.lgs n. 165/2001, strumento questo che viene espressamente richiamato anche nella nota del Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico per la Toscana del 16.10.2003;

b)      il comma I° dell’art. 42 ult. cit. prevede appunto che nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalla legge 20.5.1970 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, tra le quali è essenziale la norma che attribuisce la rappresentatività alle Associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi applicati nell’unità produttiva o, più correttamente per il nostro caso, nell’Unità amministrativa;

c)      è ugualmente pacifico che la normativa di cui sopra (art. 42 D.lgs. n. 165 cit.)  è applicabile nel comparto scuola sia perché ad essa rinvia espressamente l’art. 133, norma finale del CCNL 24.7.2003, sia perché il CCNQ del 9.8.2000 precisa che l’area dirigenziale di contrattazione separata veniva costituita all’interno del comparto scuola: d’altro canto è logico che dopo l’entrata in vigore della normativa sull’autonomia dell,e istituzioni scolastiche e degli istituti educativi (art. 21 legge 15.3.1997, n. 59), la funzione del dirigente scolastico è destinata ad esplicarsi essenzialmente nell’ambito scolastico e nelle concrete relazioni funzionali, organizzative e didattiche con il restante personale docente e non docente, come peraltro previsto dall’art. 1 del relativo CCNL di area in data 1.3.2002

d)      una volta riconosciuta all’ ANP la rappresentatività derivante dall’esser firmataria del CCNL dell’Area V^ stipulato il 1.3.2002 ed il connesso potere di indire assemblee ex art. 20 legge 20.5.1970, n. 300 e 42 D. lgs. 30.3.2001 n. 165, non si vede come – cioè sulla base di quale limitazione normativa e/o contrattuale – sia lecito e materialmente possibile imporre all’ANP l’indizione di assemblee destinate esclusivamente ai dirigenti scolastici ricompresi nell’Area V^: questa pretesa è infatti illegittima principalmente alla luce dell’art. 20 Statuto dei Lavoratori, che è stato costantemente interpretato dalla Suprema Corte nel senso che la riunione durante l’orario di lavoro non è soggetta a limiti;  la stessa Suprema Corte, nel caso di un ricorso nel quale erano parti il Ministero della Giustizia e la CGIL, ha avuto modo di precisare che il datore di lavoro (nel caso pubblico) non ha alcun potere di controllo dello svolgimento dell’assemblea e dell’effettiva partecipazione da parte dei lavoratori alla stessa, che può essere tenuta sia all’interno che all’esterno dei luoghi di lavoro senza che in quest’ultima evenienza venga meno l’obbligo retributivo (così Cassazione 17.5.2000, n. 6442, Sezione Lavoro);

e)      in definitiva la selezione preventiva dei soggetti destinatari dell’assemblea, fondata su una artificiosa e burocratica predeterminazione che discrimina sulla base della qualifica e della posizione funzionale (dirigenti, docenti, personale ATA) gli appartenenti al comparto o settore o unità amministrativa, è destinata innanzitutto a scontrarsi con il pieno diritto dei lavoratori e dei dipendenti addetti all ”unità” a partecipare all’assemblea, nei limiti delle 10 ore annue, uti singuli, senza alcuna possibilità di ulteriori controlli e/o limitazioni da parte del datore di lavoro pubblico;

f)        l’unica possibilità di sindacato dell’amministrazione è quella relativa all’ordine del giorno che non può non riguardare principalmente le funzioni ed i compiti del dirigente scolastico nell’ambito dell’unità amministrativa e nelle sue relazioni con il restante personale del comparto, così come è avvenuto nel caso delle assemblee convocate dalla ANP e che hanno dato luogo alla nota del MIUR;

g)   il Tribunale di Cuneo e quello di Milano hanno qualificato come comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro volto ad impedire ai soci-lavoratori (Trib. Cuneo 5.1.2002, in Riv. Critica Dir. Lav., 2002, 71) ovvero ai dirigenti sindacali esterni (Trib. Milano, 14.6.2001, in Orient. Giur. Lav., 2001, I, 480) di partecipare alle assemblee indette nelle unità produttive.