Ultime notizie

31 agosto 2004



Attuazione Legge 53
Polemiche fuori luogo

Nell'inserto Azienda Scuola di ItaliaOggi di oggi compare un articolo di Giorgio Rembado in cui il presidente dell'Anp illustra la posizione dell'associazione in merito alle polemiche di questi giorni sulla figura del tutor.
Sullo stesso argomento siamo già intervenuti in queste pagine lo scorso 25 agosto.

30 agosto 2004



Trattenimento in servizio fino a al 70º anno di età
Nota della D.G. per il personale della Scuola del MIUR

La Legge 27 luglio 2004, n.186 (G.U. n.175 del 28.7.04 -suppl.ord.-), ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
tra le novità, oltre alle nuove disposizioni in materia di formazione delle graduatorie per i supplenti, l'art.1-quater consente il trattenimento in servizio, a domanda, del personale delle amministrazioni dello Stato fino al 70º anno di età. L'applicazione della nuova disposizione, visto il periodo dell'anno scolastico in cui è stata approvata (nomina in ruolo del personale docente e attribuzione degli incarichi di presidenza) ha creato qualche problema. Sull'argomento, dipo aver sentito il Dipartimento della Funzione Pubblica, interviene il Direttore Generale del personale della Scuola, dott.Giuseppe Cosentino con nota n.190/segr. del 26 agosto 2004, che pubblichiamo di seguito.
Il testo del decreto-legge coordinato con la Legge di conversione è reperibile nell'apposita pagina del Parlamento
La nota del MIUR e quella del Dipartimento della Funzione Pubblica si possono scaricare in formado pdf.

 



Prot. 190/segr. Roma, 26 AGO. 2004
  Ai Direttori Generali
Degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI


OGGETTO: Decreto legge 28 maggio 2004, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.186.
Trattenimento in servizio personale scolastico.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per le valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche Amministrazioni - prot.6428/21 del 12 agosto 2004 in merito all'applicazione al personale scolastico delle disposizioni contenute nell'art.1-quater della legge 186/2004 per il trattenimento in servizio fino al compimento del 70º anno di età, a partire dall'anno scolastico 2004/2005.
Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che, ai fini dell'accoglimento di eventuali istanze di mantenimento in servizio prodotte dagli interessati entro il 31 agosto p.v. ai sensi e nei limiti della precitata legge, le SS.LL. non potranno non valutare il preminente interesse pubblico all'ordinato avvio dell'anno scolastico con la salvaguardia, conseguentemente, delle operazioni fin qui svolte.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino


Istruzione post-secondaria
Convocazione al MIUR

Il direttore Generale per l'Istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali, dott.ssa Maria Grazia Nardiello, ha invitato le Confederazioni CIDA, CGIL, CISL, UIL e CONFSAL a partecipare ad un incontro che si terrà, in sede tecnica, venerdì 3 settembre p.v. sui seguenti temi:


 

25 agosto 2004



A proposito di docenti "tutor"...
Polemiche e responsabilità

Riguardo alle polemiche di questa fine d'agosto focalizzate, in particolare, sulla nomina dei cosiddetti “docenti tutor” nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, sembra opportuno nonchè utile fare qualche precisazione in merito ai compiti dei soggetti chiamati ad esprimere criteri ed a prendere decisioni.
In primo luogo è da mettere in chiaro che la riforma è legge dello Stato, per cui non è ipotizzabile una sua non applicazione nel prossimo anno scolastico. A questo proposito va detto che una cosa sono le posizioni politiche personali e le opinioni diversificate che, ogniqualvolta viene coinvolto il mondo della scuola, accompagnano (diciamo così) il dibattito sulle riforme, un'altra sono le posizioni ufficiali delle scuole e dei loro organi amministrativi.
In secondo luogo va ricordato che i dirigenti sono direttamente responsabili dell'applicazione delle leggi dello Stato, mentre chi, singolarmente o in associazione, li incita a disattenderle li espone a rischi di ogni tipo standosene tranquillamente al sicuro.
Inoltre, le scuole devono assumere una posizione di tipo istituzionale proprio in quanto Istituzioni della Repubblica: devono applicare le leggi, anche nel caso in cui non piacessero. Naturalmente, nell'applicazione delle leggi, e dell'attuale riforma in particolare, si potranno avvalere di tutte le prerogative e competenze che l'ordinamento attribuisce o consente loro.
Il primo dovere di ogni scuola è quello di offrire il miglior servizio possibile, in qualsiasi situazione, tenendo conto delle leggi nel loro complesso, “leggendo” quindi anche il D.Lgs 59/2004 alla luce dell'autonomia scolastica e ricercando le migliori soluzioni organizzative.
Le prerogative delle scuole autonome sono infatti definite nel DPR 275/99 e senz'altro non prevedono giudizi di non applicabilità della riforma o di mantenimento del curricolo precedente alla stessa, ma prevedono ampi spazi di autonomia organizzativa e didattica comunque all'interno delle norme generali che spettano al Parlamento e al Governo.
Assumere questa posizione istituzionale è necessario non solo per un astratto e formalistico senso dello Stato: far diventare le scuole terreno di uno scontro partitico o ideologico, è gravemente lesivo della qualità del servizio pubblico; infatti dare l'impressione di una situazione poco chiara o addirittura caotica, può portare ad un disorientamento dell'utenza che si sentirebbe spinta a scelte diverse. I dirigenti, ai quali spetta la responsabilità dell'attuazione della legge, sanno che devono procedere alla nomina dei docenti “tutor”, sulla base dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di circolo e di istituto (laddove si siano espressi) ed a respingere tutti i comportamenti contrari alla legge.
Dispiace che il capo del dipartimento del MIUR, dott. Pasquale Capo, nel ricordare la normativa vigente, evochi “interventi adeguati anche di carattere disciplinare in presenza di eventuali comportamenti che configurino violazioni delle norme vigenti”. Non ce n'era bisogno! Va da sé che chi agisce in violazione della legge accetta di subirne le conseguenze.
Infine, non si può invocare il mancato riconoscimento contrattuale e retributivo per i docenti "tutor" per bloccarne la nomina. Infatti, non tocca ai contratti integrativi di istituto procedere in assenza di un contratto collettivo nazionale. Del resto, le organizzazioni sindacali e l'Aran a seguito dell'atto di indirizzo del comitato di settore saranno impegnati nelle prossime settimane a definire i compensi per i docenti "tutor".
È significativo, tuttavia, che anche quando qualche dirigente ha cercato di trovare soluzioni ragionevoli sul piano retributivo (cfr. l'operato del dirigente Reginaldo Palermo dell'Istituto di Pavone Canavese) si sia trovato contro non gli organi collegiali, ma proprio alcune organizzazioni sindacali che dovrebbero, invece, firmare i contratti per riconoscere le maggiori prestazioni lavorative dei docenti tutor.
Evidentemente per tali organizzazioni i docenti sono tutti eguali e devono continuare ad esserlo: altro che carriera!

 




 

 

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