Consiglio dei Ministri n. 126 del 29 settembre 2003)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004

versione ridotta, articoli che riguardano rinnovi contrattuali e scuola
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Capo II

ONERI DI PERSONALE

Articolo 10

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2%, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.

2. Le risorse per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono detenninate in 430 milioni di euro per l’anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dal 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’art. 1l, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui -al comma 1.

5. In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 non sono considerati, a decorrere dall’anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all’articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell’ 8 agosto 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al fmanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l’anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002/2003.

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Articolo 14

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’art. 459 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito:

"Art. 459. -1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 31 del CCNL 24 luglio 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi successivi.

2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno 80 classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno 55 classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno 40 classi.

4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermo restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate anche se essi non siano tra i docenti individuati dal primo comma."

2. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’art. 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli Uffici scolastici regionali istituiscono

corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con D.M. n. 2845 del 25 ottobre 2002. I suddetti corsi di specializzazione saranno realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto Scuola.

3. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d’ufficio.

4. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al l0 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge l agosto 2002, n. 166.".

5. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo l, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientaniento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti.

6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

7. Dopo il comma 7 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione fonnazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma l, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche."

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Articolo 20

(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie)

1. Per il finanziamento del Fondo per i progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l’ulteriore spesa di 79,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell’informazione nel Paese.

2. Il Fondo, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Nel corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione e ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l’acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla CONSIP. La CONSIP svolge un’apposita indagine di mercato con la finalità di individuare non meno di cinque produttori o distributori di personal computer in grado di offrire PC portatili di accertata conformità ai vigenti standard di qualità da immettere sul mercato per la vendita esclusivamente riservata ai beneficiari di cui al precedente comma e stipula le conseguenti convenzioni. Con apposito decreto non regolamentare il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per l’economia e le finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

4. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell’interno, aventi per oggetto l’applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

5. Al comma 6 dell’articolo l della legge 29 gennaio 2001, n. l0, concernente "Disposizioni in materia di navigazione satellitare", le parole: "al termine del programma", sono soppresse.