VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il presente emendamento si pone l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle autonomie delle istituzioni scolastiche attraverso la valorizzazione della figura del dirigente. Per questo motivo, si auspica un incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa dei dirigenti scolastici a valere sul finanziamento del piano programmatico di cui all’art. 1, comma 3, lettera a), della legge 28 marzo 2003, n. 53; finanziamento previsto all’art. 18, comma 4, della legge finanziaria per il 2005.
Al comma 4, dopo le parole “del personale” aggiungere le seguenti:
“contrattazione integrativa per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici ”
Presentato dai senatori : Pedrizzi (AN), Valditara (AN) (emendamento 18.31), Eufemi (UDC) e Iervolino (UDC) (emendamento 18.32)
RAZIONALIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Il presente emendamento persegue l’obiettivo di rendere più flessibile e adattabile alla realtà gestionale effettiva di ciascuna istituzione scolastica l’organizzazione degli uffici, la cui determinazione è attribuita in via generale dalla normativa in vigore (art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) al dirigente scolastico, quale organo preposto alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Il dirigente scolastico, infatti, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative può avvalersi - ai sensi dell’art. 25, comma 5, del predetto decreto legislativo - di docenti da lui individuati, ai quali può delegare specifici compiti. Successive norme di tipo pattizio (si veda l’art. 31 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 24 luglio 2003) hanno regolamentato la retribuibilità di tale personale, limitandola inopinatamente a due soli docenti anziché mantenere il principio di discrezionalità del dirigente scolastico sulla base delle specifiche esigenze dell’istituto.
La normativa generale sopra richiamata intendeva, evidentemente, lasciare all’autonoma determinazione del dirigente la definizione di tale numero in relazione alle effettive esigenze di gestione dell’istituzione scolastica.
La proposta emendativa, inoltre, è espressamente non derogabile dalle definizioni di tipo pattizio, così come deve essere per tutte quelle norme che riguardano l’organizzazione degli uffici della pubblica amministrazione.
Infine, si deve considerare che l’emendamento proposto non produce aggravio di spesa, poiché tutti i docenti individuati dal dirigente sarebbero retribuiti a carico del fondo dell’istituzione scolastica, il cui ammontare complessivo è definito esclusivamente in base a parametri di complessità stabiliti a priori, indipendentemente dalle determinazioni del dirigente in materia di organizzazione degli uffici.
Articolo 18
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. - Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il numero delle unità di personale docente di cui all’art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è determinato dal dirigente dell’istituzione scolastica in base alle esigenze generali e specifiche di organizzazione dell’ufficio. La retribuzione spettante a tale personale è a carico del fondo dell’istituzione scolastica. La disposizione di cui al presente comma non è derogabile dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati in base alle norme vigenti in materia di contrattazione collettiva di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Presentato dai senatori : Pedrizzi (AN), Valditara (AN),(emendamento 18.73) Eufemi (UDC) e Iervolino (UDC) (emendamento 18.74)
RAZIONALIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
In un momento storico caratterizzato da profondi mutamenti strutturali e normativi dell’amministrazione pubblica in generale e di quella scolastica in particolare, il presente emendamento si propone di dare risposta all’esigenza delle istituzioni scolastiche di affrontare lo sviluppo del processo dell’autonomia, di supportare la ricca e diversificata capacità organizzativa e progettuale delle scuole e l’articolazione sempre più complessa delle istituzioni scolastiche, nonché l’avvio della riforma nella scuola.
Questo quadro richiede necessariamente che il docente che svolge funzioni vicarie, al quale vengono attribuiti compiti sempre maggiori e di più grande responsabilità, sia in presenza che in sostituzione del Capo d’Istituto, nelle more di un riconoscimento giuridico ed economico, debba essere sempre esonerato dall’insegnamento, almeno nelle scuole dimensionate secondo i parametri minimi previsti dalle norme vigenti (dall’art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233). Nelle scuole sotto-dimensionate, è prevista la concessione del semi-esonero.
L’introduzione di questa previsione non comporterebbe un aggravio di spesa in quanto molte istituzioni scolastiche hanno già un collaboratore vicario con esonero o semiesonero e molte altre scuole, anche sottodimensionate, hanno già ottenuto uno o più esoneri.
Articolo 18
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. - L’articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: “Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento; l’esonero è disposto per ogni istituzione scolastica autonoma la cui popolazione scolastica rientra nei parametri definiti dall’art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233”, il semiesonero è disposto per le istituzioni scolastiche autonome non rientranti nei predetti parametri.”
Presentato dai senatori : Pedrizzi (AN)(emendamento 18.75) Eufemi (UDC) e Iervolino (UDC) (emendamento 18.76)
RAZIONALIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Il presente emendamento si propone di non applicare alle istituzioni scolastiche la norma secondo la quale esse debbono utilizzare, come limiti massimi, i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni adottate dalla CONSIP per l’acquisto di beni e servizi. Tale previsione è stata recentemente introdotta dall’art. 1, comma 4, Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2004, n. 191. L’emendamento proposto estende tale facilitazione anche alle istituzioni scolastiche in ragione della autonomia funzionale di cui sono titolari.
Tra l’altro, in sede di conversione in legge del decreto è stata stabilita l’inapplicabilità delle suddette norme con riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. La norma proposta estende tale facilitazione anche alle istituzioni scolastiche, che hanno complessità di funzionamento di certo non superiore ai comuni la cui tipologia è stata presa a base per l’esclusione dal vincolo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. All’articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole “non si applicano” sono inserite le parole “agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative,”.
Presentato dai senatori Eufemi (UDC) e Iervolino (UDC) (emendamento 18.86)
RAZIONALIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
L’emendamento presentato si propone di far coincidere l’anno finanziario con l’anno scolastico.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5 – bis. A decorrere dal primo settembre 2005 l’anno finanziario coincide con l’anno scolastico
RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
La presentazione dell’articolo aggiuntivo 18-bis scaturisce da una crescente preoccupazione per la situazione dei dirigenti scolastici. Secondo stime attendibili (tabelle ufficiali MIUR) al 1 settembre del 2006 (dopo l'espletamento sia del concorso riservato già ultimato, che di quello ordinario appena bandito) ci saranno ancora 2000 scuole prive di dirigente in numero grosso modo equivalente a quello delle sedi vacanti all’inizio delle procedure concorsuali (maggio 2002 – circa 1600 sedi libere).
Il presente articolo aggiuntivo si pone due obiettivi fondamentali: da un lato quello di arrivare alla scadenza del 1 settembre 2006 con tutte le sedi scolastiche coperte da titolari pienamente legittimati da un concorso, dall’altro quello di mettere a regime un sistema di reclutamento - già previsto più di sei anni fa dalla legge (D.Lgs. n. 59/98) e mai attuato – che, oltre ad azzerare il precariato preesistente, sia anche in grado di prevenire la sua rinascita.
Il tutto avverrebbe senza alcun aumento di spesa anzi, con una riduzione, dovuta alla minore durata delle procedure concorsuali.
Inoltre, applicando il sistema di reclutamento proposto, nei concorsi a dirigente scolastico si attinge da un bacino di personale insegnante esperto e formato, il cui costo per l’amministrazione non subisce variazioni a seguito della promozione per effetto dell’avanzamento dei livelli retributivi già conseguiti dal docente incaricato.
Infine, la posizione di insegnante resasi vacante sarà colmata con nuove assunzioni di neo-laureati la cui retribuzione è inferiore a quella percepita dal docente che assume la carica di dirigente scolastico.
Dopo l’articolo 18 aggiungere il seguente:
ART. 18-bis
(Reclutamento dei dirigenti scolastici)
1. Il numero di posti da mettere a bando nel primo corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici è rideterminato, aggiungendo alle millecinquecento unità di cui all’art. 2 del D.P.R. 3 luglio 2004: il 50% di quelli vacanti e disponibili alla data del 1° settembre 2004 e l’ulteriore 50% di quelli che si renderanno presumibilmente vacanti nel periodo successivo e fino a tutto il 1° settembre 2008. Ai fini di tale calcolo, si assume come base di partenza il numero medio annuo delle cessazioni dal servizio per il periodo compreso fra il 1.9.2001 ed il 31.8.2004, moltiplicato per quattro.
2. E’ indetto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un secondo corso-concorso riservato, da svolgersi secondo le modalità previste dall’art. 29 Decreto Legislativo 165/01, cui viene assegnato un numero di posti pari a quelli aggiunti al primo corso-concorso ordinario ai sensi del comma precedente. A tale corso-concorso riservato sono ammessi gli aspiranti che abbiano ricoperto in anni precedenti, o ricoprano alla data del bando, incarichi di presidenza, di qualunque durata.
3. Ai candidati ammessi al corso-concorso riservato di cui al comma 2 del presente articolo, che abbiano superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato indetto con Decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 17.12.2002, ma non abbiano conseguito la nomina, è riconosciuto un credito formativo consistente nell’esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria finale con un punteggio pari a quello riportato nel precedente corso-concorso riservato, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso di cui al comma 2 e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.
4. Ai candidati che abbiano superato la preselezione per titoli prevista per il primo corso-concorso ordinario e che abbiano superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato di cui al comma 3, ma non abbiano conseguito la nomina, è parimenti riconosciuto un credito formativo, consistente nell’esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove, successive alla preselezione, previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria finale con un punteggio pari a quello riportato nel precedente corso-concorso riservato, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso ordinario e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.
5. Il corso di formazione per il corso-concorso ordinario, di cui ai commi precedenti, non deve eccedere la durata complessiva di sei mesi.
6. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, non sono conferiti incarichi di presidenza ad aspiranti che non li abbiano già ricoperti in anni precedenti.
7. A decorrere dal termine del primo corso-concorso ordinario, non si fa più luogo al conferimento di alcun incarico di presidenza. Per la copertura delle sedi vacanti e disponibili, si utilizzano parallelamente le graduatorie di merito del predetto corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato di cui ai commi precedenti.
8. Per la copertura delle sedi di dirigenze scolastiche di fatto vacanti per almeno un anno scolastico, ma non disponibili, si ricorre all’istituto della reggenza. In subordine, si conferiscono incarichi di durata annuale agli idonei inclusi nelle predette graduatorie di merito.
9. Per la copertura di sedi di dirigenza scolastica vacanti per una durata inferiore all’anno scolastico, si ricorre unicamente all’istituto della reggenza.
10. Le graduatorie di merito del primo corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato conservano validità fino ad esaurimento.
11. Al comma 1, primo periodo, dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi” sono soppresse. Nel secondo periodo dello stesso comma sono altresì soppresse le parole “nei rispettivi settori formativi,”.
12. Al comma 2, dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative” sono soppresse.
13. Al comma 3, secondo periodo, dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative” sono soppresse.
14. Al comma 4, primo periodo, dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “comune e specifica” sono soppresse.
15. Al comma 5, primo periodo, dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative” sono soppresse.
16. E’ soppresso il comma 6 dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Presentato dai senatori Pedrizzi (AN) , Valditara (AN) (18.0.9), Eufemi (UDC), Iervolino (UDC) (18.0.10)
ISTITUZIONE
DELL'AREA DI
CONTRATTAZIONE PER LA CATEGORIA DEI
QUADRI
Motivazione
L'articolo aggiuntivo proposto mira a creare, all'interno delle amministrazioni pubbliche, un'area di contrattazione separata per i quadri, in applicazione dall'articolo 2095 del codice civile, e per i professionisti, docenti compresi, dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
In questo modo, si contribuirebbe in maniera significativa alla valorizzazione delle innegabili specificità di queste categorie di lavoratori.
ART. 16
Dopo l'articolo 16, aggiungere ìl seguente:
ART. 16-bis
(Istituzione dell'Area di contrattazione per la categoria dei quadri )
1. In applicazione dell'art. 2095 del codice civile la categoria dei quadri è prevista in tutte le amministrazioni pubbliche regolate dal decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 e la regolazione contrattuale del loro rapporto di lavoro è definita nell'ambito delle aree dirigenziali, in separata sezione.
2. La contrattazione separata all'interno delle aree dirigenzialiè estesa altresì alla categoria dei professionisti, docenti compresi, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Presentato dai senatori Pedrizzi (AN) (16.0.31), Eufemi (UDC), Iervolino (UDC) (16.0.24)