SENTENZA N. 322
ANNO
2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Piero
Alberto CAPOTOSTI Presidente
-
Fernanda CONTRI Giudice
-
Guido NEPPI MODONA ”
-
Annibale MARINI ”
-
Franco BILE ”
-
Giovanni Maria FLICK ”
-
Francesco AMIRANTE ”
-
Ugo DE SIERVO ”
-
Romano VACCARELLA ”
-
Paolo MADDALENA ”
-
Alfio FINOCCHIARO ”
-
Alfonso QUARANTA ”
-
Franco GALLO ”
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza del 9 luglio
2004 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra
Bellucci Carlo ed altri e Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, iscritta al n. 894 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Visto
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella
camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il Giudice relatore
Alfonso Quaranta.
Ritenuto in fatto
1.—
Nel corso di un giudizio, promosso nei confronti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca da alcuni
insegnanti dichiarati permanentemente inidonei allo svolgimento
della funzione di docente per motivi di salute e utilizzati in
altri compiti, volto all'accertamento del diritto, in ragione di
quanto previsto dai contratti collettivi di settore, alla
conservazione del rapporto di impiego, il Tribunale di Roma, con
ordinanza del 9 luglio 2004, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2003), per violazione degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.
1.1.— La norma sospettata di illegittimità costituzionale
dispone che «il personale docente dichiarato inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende
sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo
o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento
medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come
modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno
1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio.
Tale commissione è competente altresì ad effettuare le
periodiche visite di controllo disposte dall'autorità
scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti
di istituto può chiedere di transitare nei ruoli
dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione
statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non
transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un
periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di
collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti.
Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto
di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il
personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge».
Il
giudice a quo premette che l'accertamento della
inidoneità permanente risale, per tutti i ricorrenti, a data
anteriore all'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 e
che l'utilizzazione del personale docente, inidoneo allo
svolgimento delle proprie funzioni, è disciplinata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto scuola,
sottoscritto il 4 agosto 1995, dal contratto collettivo
decentrato nazionale (CCDN), stipulato il 1° febbraio 1996 e
modificato dal successivo CCDN del 24 ottobre 1997, nonché dal
contratto collettivo decentrato provinciale (CCDP), sottoscritto
il 18 marzo 1999; disciplina che riguarda, altresì, anche il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA),
nonché i dirigenti.
La
norma censurata, ad avviso del rimettente, introduce una causa
di “licenziamento in futuro”, peraltro diversa dalla generale
previsione di legge del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, per la sola categoria docente cui
appartengono i ricorrenti.
Tale
norma, quindi, comporterebbe un danno economico legato alla
perdita della progressione economica di carriera, con
conseguenze sul trattamento pensionistico e sulla indennità di
liquidazione e discriminerebbe il personale docente inidoneo
rispetto al personale scolastico dirigente ed amministrativo,
analogamente inidoneo, per il quale non è previsto alcun
transito ad altra amministrazione, né la risoluzione del
rapporto di lavoro.
Vi
sarebbe, altresì, una disparità di trattamento nei confronti del
personale docente per mancata applicazione delle tutele di cui
agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), relativi alla gestione delle
eccedenze di personale e alla mobilità collettiva. La norma
violerebbe, inoltre, il principio di tutela delle posizioni
lavorative dei portatori di handicap, di cui all'art. 39
del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale le pubbliche
amministrazioni ne devono promuovere l'assunzione e non il
licenziamento.
La
disposizione censurata contrasterebbe, quindi, con gli artt. 3,
35 e 36 della Costituzione, in quanto verrebbe ad introdurre una
disciplina svantaggiosa per i soli docenti e non per le altre
due categorie di personale che operano nel mondo della scuola
(dirigenti e personale ATA).
2.—
È intervenuto in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale ha dedotto preliminarmente la inammissibilità della
questione, attesa la carenza di adeguata motivazione sulla
rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della stessa.
2.1.— Secondo la difesa erariale, l'ordinanza di rimessione
risulterebbe, infatti, priva di argomentazione circa gli effetti
della invocata pronuncia di incostituzionalità rispetto
all'esito del giudizio a quo, del quale non viene neanche
indicato chiaramente il contenuto della domanda e, in
particolare, il tipo di pronuncia richiesto. Ciò anche in
ragione della circostanza che manca qualsiasi provvedimento che
incida sul rapporto di lavoro dei ricorrenti. Deduce la difesa
dello Stato, quindi, come lo scopo del giudizio a quo
appaia proprio il conseguimento della declaratoria di
illegittimità costituzionale, circostanza che, per l'appunto,
renderebbe inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio
principale, la questione stessa.
Il
giudice a quo si sarebbe poi limitato solo ad affermare
apoditticamente la sussistenza del requisito della non manifesta
infondatezza, mediante il semplice rinvio alle argomentazioni
prospettate dalla difesa dei ricorrenti. Dovrebbe, pertanto,
trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo
la quale la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente inammissibile nei casi in cui il giudice a quo
si limiti a rinviare per relationem al contenuto di un
atto della parte privata senza esplicitare le ragioni che lo
hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della
norma censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta
alla Corte.
2.2.— Nel merito, l'Avvocatura chiede che la questione sia
dichiarata non fondata. Essa deduce, al riguardo, come non
sembri sufficiente, per ritenere che la norma denunciata abbia
violato il parametro costituzionale della parità di trattamento
sancito dall'art. 3 della Costituzione, il confronto con la
distinta disciplina prevista dalla contrattazione collettiva per
tutte le categorie del personale scolastico (personale docente,
personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dirigenti, vale
a dire presidi e direttori didattici); disciplina che, a seguito
dell'entrata in vigore della norma in esame, continuerebbe ad
applicarsi al personale diverso da quello docente. Secondo la
difesa erariale, infatti, l'appartenenza di tutte le categorie
di personale sopra indicato all'amministrazione scolastica non è
sufficiente a superare le profonde differenze esistenti nei
profili professionali del personale docente, da una parte, e di
quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché di quello
dirigente, dall'altra. In realtà, mentre è possibile ipotizzare
che il soggetto dichiarato inidoneo all'insegnamento, ma idoneo
ad altri compiti, possa essere utilmente impiegato in altri
settori della stessa amministrazione o di altra amministrazione
statale o ente pubblico, di converso non è facilmente
ipotizzabile una soluzione simile anche per il personale
scolastico dirigente o amministrativo dichiarato inidoneo, per
motivi di salute, a svolgere le mansioni previste dal profilo di
appartenenza. L'Avvocatura ricorda, altresì, come il comma 6
dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002 stabilisca che «per il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato
inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di
appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I
collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto
personale cessano il 31 agosto 2003». Infine, la difesa dello
Stato deduce come non si possa sostenere che la norma censurata
leda il principio della tutela del lavoro ed il diritto alla
retribuzione dei lavoratori, riconosciuti rispettivamente dagli
artt. 35 e 36 della Costituzione, in quanto la risoluzione del
rapporto di lavoro viene individuata, come estrema ratio,
nell'ipotesi in cui il docente dichiarato inidoneo alla propria
funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, non
intenda chiedere, nel termine massimo di cinque anni, di
transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra
amministrazione statale o ente pubblico. In questo caso la
risoluzione del rapporto di lavoro discende direttamente dalla
mancata volontà del dipendente di trovare, comunque, nel settore
pubblico ed in tempi sicuramente ragionevoli, una nuova ed
idonea collocazione lavorativa confacente al proprio stato di
salute.
2.3.— Con successiva memoria, l'Avvocatura ha insistito nelle
richieste già formulate ribadendo le difese svolte.
Considerato in diritto.
1.—
Il Tribunale di Roma, adìto con ricorso da alcuni insegnanti,
dichiarati permanentemente inidonei allo svolgimento della
funzione di docente per motivi di salute e utilizzati in altri
compiti, per l'accertamento del diritto degli stessi alla
conservazione del rapporto di lavoro, dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), per
violazione degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.
1.1.— La norma in questione dispone che il personale docente,
dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
ma idoneo ad altri compiti, collocato fuori ruolo o utilizzato
diversamente, può chiedere di transitare nei ruoli
dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione
statale o ente pubblico; qualora non transiti in altro ruolo,
viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque
anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o
di utilizzazione in altri compiti e, decorso tale termine, si
procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle
disposizioni vigenti.
L'ultimo inciso dell'art. 35, comma 5, contiene una disposizione
transitoria, in ragione della quale, per il personale già
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti (è questa la
condizione in cui si trovano i ricorrenti nel giudizio a quo),
il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in
vigore della legge medesima.
Ad
avviso del rimettente, la norma in esame contraddice quanto
previsto dalla normativa contrattuale di settore, arreca un
danno economico ai ricorrenti e viola il principio della tutela
delle posizioni lavorative dei portatori di handicap
(art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»).
La
disposizione censurata sarebbe, quindi, lesiva degli artt. 3, 35
e 36 della Costituzione, in quanto introdurrebbe una disciplina
svantaggiosa per i soli docenti e non per le altre due categorie
di personale che operano nel mondo della scuola (dirigenti e
personale amministrativo, tecnico e ausiliario – personale ATA).
Si
realizzerebbe, in particolare, una disparità di trattamento nei
confronti del personale docente per la mancata applicazione, nei
confronti dello stesso, delle tutele previste dagli artt. 33 e
34 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il
Tribunale ha osservato, in ordine alla rilevanza della
questione, che la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi
della disposizione impugnata, in ragione delle condizioni
oggettive e soggettive in cui si trovano i ricorrenti, potrebbe
avvenire «in qualsiasi momento e comunque entro gennaio 2008».
2.—
Ciò precisato, occorre darsi carico, preliminarmente, della
eccezione di inammissibilità della questione, per carenza di
motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta
infondatezza, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'eccezione non è fondata.
2.1.— Il giudice rimettente ha esplicitato, con motivazione non
implausibile (cfr. sentenze n. 147 del 2005 e n. 339 del 2004),
le ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza
della questione, chiarendo, in particolare, come il giudizio
a quo sostanzialmente abbia ad oggetto una domanda di
accertamento del diritto alla conservazione del rapporto di
impiego, diritto di cui i ricorrenti prospettano la lesione per
effetto dell'applicazione della norma sospettata di
illegittimità costituzionale.
3.—
La questione, però, deve essere dichiarata inammissibile per la
parte che riguarda l'indicazione, quali parametri che si
assumono violati, degli artt. 35 e 36 della Costituzione, in
quanto viene enunciata dal rimettente senza alcuna motivazione
specifica (ex multis, ordinanze n. 149 del 2005, n. 318 e
n. 156 del 2004).
4.—
Con riferimento, dunque, al solo parametro dell'art. 3 della
Costituzione, ai fini dell'esame nel merito della questione
sollevata dal giudice a quo, è opportuno procedere ad una
ricognizione della disciplina che regola la fattispecie, con la
precisazione che restano estranee allo scrutinio di
costituzionalità tutte le questioni relative alla disciplina
della materia contenuta in atti di contrattazione collettiva per
le varie categorie di personale della scuola, quale che sia la
funzione svolta o il profilo professionale di appartenenza.
4.1.— La norma sospettata di illegittimità costituzionale si
inserisce nell'ambito della disciplina della dispensa dal
servizio per assoluta e permanente inidoneità fisica o
incapacità o persistente insufficiente rendimento del personale
docente e dei dirigenti, di cui all'art. 512 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado). Analoga
disposizione, di carattere generale per tutto il personale del
pubblico impiego, è contenuta nel decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il
quale all'art. 71 stabilisce che, scaduto il periodo massimo di
aspettativa per infermità previsto dall'art. 68 o dall'art. 70
dello stesso decreto, l'impiegato che risulti non idoneo per
infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia
possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti
alla sua qualifica.
Per
il comparto della scuola (docenti, dirigenti e impiegati), per
effetto degli artt. 514 e 579 del d.lgs. n. 297 del 1994, il
personale dichiarato inidoneo all'espletamento della propria
funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato
in altri compiti.
Va,
inoltre, ricordato che gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del
2001, richiamati dal giudice a quo come parametri
interposti, hanno disciplinato, rispettivamente, le “eccedenze
di personale” e la “mobilità collettiva” (art. 33), da un lato,
e la “gestione del personale in disponibilità” (art. 34),
dall'altro.
Dette norme, in connessione anche con il successivo art. 34-bis,
dispongono, tra l'altro, che:
a)
la riduzione del personale eccedente può avvenire secondo una
procedura, che coinvolga le organizzazioni sindacali,
rigidamente disciplinata; procedura che si conclude – ove il
personale in esubero non possa essere impiegato diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione ovvero ricollocato
presso altre amministrazioni – con il collocamento in
disponibilità per la durata massima di ventiquattro mesi;
b)
il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi
(art. 34, comma 1) tenuti dal Dipartimento della funzione
pubblica per i dipendenti lato sensu statali (comma 2) e
dalle strutture regionali e provinciali, di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni
e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato
del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) per gli altri dipendenti pubblici; entrambe le suindicate
strutture hanno il compito di provvedere alla riqualificazione
professionale dello stesso personale ed alla ricollocazione
degli interessati presso altre amministrazioni, collaborando e
coordinandosi tra loro;
c)
decorso infruttuosamente il periodo di ventiquattro mesi, il
rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.
4.2.— Quanto alla giurisprudenza di questa Corte, va ricordato
che con sentenza n. 3 del 1994, nel pronunciare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. n. 3 del
1957 (nella parte in cui non prevedeva la riammissione in
servizio per chi fosse stato dispensato per motivi di salute),
la Corte ha affermato che «la dispensa per motivi di salute si
fonda su una situazione (lo stato di infermità) la quale (…) è
ovviamente indipendente dalla volontà dell'interessato – per cui
certamente esula dal provvedimento una valutazione negativa del
comportamento dell'impiegato (e comunque qualsiasi profilo
sanzionatorio)». Va ricordato, altresì, come la Corte, con la
sentenza n. 212 del 1983, nell'esaminare gli effetti
dell'assenza dal servizio per infermità del docente non di
ruolo, ha affermato che «in tutto l'ambito della pubblica
amministrazione non è mai riconosciuto all'impiegato il diritto
ad un'assenza illimitata dal servizio a causa d'infermità; è
sempre stabilito, invece, un periodo più o meno lungo, decorso
il quale, ove l'impiegato non sia in grado di riprendere
servizio, si fa luogo alla cessazione del rapporto d'impiego,
applicando, secondo i casi, gli istituti all'uopo preordinati
(collocamento a riposo per motivi di salute, dispensa dal
servizio per inabilità fisica, licenziamento, ecc.)».
Va
ricordato, infine che, con sentenza n. 388 del 2004, questa
Corte ha avuto modo di affermare che «l'art. 34 del d.lgs. n.
165 del 2001 enuncia esplicitamente il principio per cui il
personale in esubero presso pubbliche amministrazioni, sia
statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il
periodo di mobilità presso altre amministrazioni sia per evitare
la cessazione definitiva del rapporto di lavoro sia anche per
realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per
il personale».
4.3.— Dall'esame delle richiamate disposizioni normative,
dunque, e dalla giurisprudenza di questa Corte emerge con
chiarezza che sussiste un principio generale, nell'ordinamento
del pubblico impiego, in forza del quale il personale inidoneo
al servizio per ragioni di salute, prima di essere dispensato,
deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare
servizio nell'assolvimento di compiti e funzioni compatibili con
le sue condizioni di idoneità fisica. Soltanto nel caso in cui
non sia possibile tale utilizzazione, o per ragioni di carattere
oggettivo o per scelta dell'interessato, ne è disposto il
collocamento a riposo d'autorità.
5.—
Tanto rilevato, deve essere esaminata la questione di
legittimità costituzionale della norma impugnata per asserita
violazione dell'art. 3 della Costituzione in ragione della
ingiustificata disparità di trattamento che sussisterebbe tra il
personale docente, da un lato, e il personale dirigente e
amministrativo, tecnico ed ausiliario, dall'altro.
Secondo, infatti, la prospettazione formulata dall'ordinanza di
rimessione, tale disparità di trattamento deriverebbe sia dalla
impossibilità di applicare al personale docente le disposizioni
degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia dalla
sussistenza – in ordine al medesimo personale – di una
disciplina differenziata, in senso sfavorevole, rispetto a
quanto previsto per i dirigenti e per il personale ATA.
5.1.— La questione non è fondata.
5.2.— Quanto al primo profilo, si può osservare che gli artt. 33
e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 attengono ad istituti diversi,
strutturalmente e funzionalmente, rispetto a quello interessato
dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale.
5.3.— In merito poi alla denunciata disparità di trattamento del
personale docente rispetto al personale dirigente e al personale
ATA, in ragione della previsione solo per i primi della
risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma
5, della legge n. 289 del 2002, va osservato che le indicate
tipologie di personale versano in una situazione di stato
giuridico che non ne consente l'assimilazione in una unica
categoria, con la conseguenza che non è irragionevole la
previsione di una diversa disciplina in materia.
Il
Titolo I della Parte III del d.lgs. n. 297 del 1994 (artt. da
395 a 541), la cui rubrica reca Personale docente, educativo,
direttivo e ispettivo, agli artt. 395 e 396 definisce in
maniera specifica la funzione docente (intesa come esplicazione
essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di
contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla
partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione
umana e critica della loro personalità), rispetto alla funzione
direttiva (prevedendosi per questa che «il personale direttivo
assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle
attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla
gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione
delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le
specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le
competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato,
che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle
funzioni di ordine amministrativo»). L'art. 25 del d.lgs. n. 165
del 2001, al comma 1, prevede, poi, che nell'ambito
dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle
istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa), e successive
modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono
inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli
effetti dell'articolo 21, per i risultati conseguiti, che sono
valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla
base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione
istituito presso l'amministrazione scolastica regionale.
Quanto alla disciplina del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (personale ATA), essa è contenuta nel Titolo II della
Parte III (artt. da 542 a 580) del d.lgs. n. 297 del 1994.
In
particolare, per il personale in questione l'art. 579, comma 1,
prevede che «gli impiegati appartenenti al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti
permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di
appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto
del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio
di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità
di posti, in altro profilo professionale della medesima
qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la
necessaria idoneità».
Alla
luce delle citate disposizioni è palese che il giudice a quo
muove dall'erroneo convincimento che le tre categorie di
personale, che operano nel mondo della scuola (personale
docente, dirigente e ATA), siano riconducibili ad una medesima
disciplina di stato giuridico, con la conseguenza che sarebbe
ingiustificata una diversa regolamentazione in ordine alle
modalità e alla durata del trattenimento in servizio in caso di
riconosciuta inabilità allo svolgimento delle rispettive
funzioni di istituto per motivi di salute.
Il
presupposto di tale convincimento non corrisponde al dato
normativo, il quale si caratterizza per discipline di stato
giuridico distinte per le tre categorie. Si tratta, infatti, di
categorie che presentano sostanziali diversità di funzioni, che
giustificano la differenziata valutazione operata dal
legislatore – con scelta discrezionale non irragionevole – in
ordine al collocamento fuori ruolo e all'assegnazione a compiti
diversi da quelli inerenti alla qualifica di appartenenza
originaria. Non può, quindi, essere affermata l'esistenza di
quella identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la
disciplina impugnata sia idonea a determinare una disparità di
trattamento rilevante agli effetti dell'art. 3 della
Costituzione.
Inoltre, in un complessivo quadro di misure volte alla
razionalizzazione delle risorse finanziarie per la scuola e
nell'ambito di una politica generale di contenimento della
spesa, trovano giustificazione norme dirette alla più proficua
utilizzazione del personale che, pur non idoneo per ragioni di
salute all'espletamento della funzione docente, può essere
ancora proficuamente utilizzato in altre funzioni, previo il
transito presso altre strutture organizzative pubbliche. Né è
senza significato che il comma 6 dello stesso art. 35 oggetto di
censura stabilisca che «per il personale amministrativo, tecnico
e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste
dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori
ruolo» e che «i collocamenti fuori ruolo eventualmente già
disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003».
Alla
luce, pertanto, delle considerazioni che precedono, deve essere
dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal giudice rimettente in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
per
questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in
riferimento agli articoli 35 e 36 della Costituzione, dal
Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
35, comma 5, della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di
Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 luglio 2005.
F.to:
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso
QUARANTA, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.
Il
Direttore della Cancelleria
F.to: DI
PAOLA |