Corte
dei Conti
IL
PROGETTO DEGLI ACQUISTI CENTRALIZZATI E LA CONSEGUENTE GESTIONE DEI CONTRATTI
E DELLA SPESA NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NEGLI ESERCIZI 2000-2003 –
DELIBERA N.
INDICE
CAPITOLO
I – Obiettivi della indagine, cronologia del quadro normativo
e sua attuazione pag.
1
1.1 Obiettivi ed oggetto dell’indagine
1.2
Il progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
da parte della P.A. e la evoluzione del quadro
normativo
CAPITOLO
II – Risultati dell’attività amministrativa di attuazione del
progetto Centrale di Acquisti pag. 14
2.2
Riflessioni in ordine alla mancata collaborazione con l’Isae
ai fini della classificazione
merceologica
2.4 La
carenza di programmazione e di capacità progettuale nella
politica
degli acquisti delle Amministrazioni pubbliche
2.5
L’atteggiamento passivo delle amministrazioni pubbliche nella
contrattazione centralizzata
2.6
La riconversione del personale
2.7
Vigilanza e controlli nella esecuzione del contratto
2.8
Incertezza sui risparmi conseguiti e validazione delle
quantificazioni
2.9
Aste on line e market place - DPR. 4 aprile 2002
2.9.1
Profili problematici relativi alla c.d. asta elettronica
2.9.2
Market place e mercato elettronico
2.9.3
Considerazioni di
carattere generale sulla introduzione della
contrattazione elettronica
CAPITOLO
III - Problematiche emerse nella
attuazione del progetto di
centralizzazione
degli acquisti
pag. 39
3.1
Ritardi e inadempimenti dei servizi di controllo interno
nell’attuazione dell’art.26, comma 4, della legge
488/99
3.2
Metodologie minime per assicurare l’attuazione dell’art. 26,
della legge 488/99
3.3
Alcuni profili
problematici della contrattazione centralizzata
3.3.1 I
risparmi conseguiti dal Ministero dell’Ambiente
3.3.2
Problemi inerenti alla fornitura
del materiale di cancelleria
e di facile consumo
3.3.3
Personal Computer e sistemi operativi
3.3.4
Telefonia fissa e mobile
3.3.5
Buoni pasto al personale
3.3.6
Carburanti
CAPITOLO IV
– Impatto della contrattazione centralizzata sulla pubblica
amministrazione e sul mercato
pag. 59
4.1
Influenza nei rapporti tra lo Stato e il mondo delle Autonomie
4.2
Sui moduli organizzativi della pubblica
amministrazione e sulle
modalità di
esternalizzazione dei Servizi. Il caso del
Global
Service
4.3 Sul
mercato
CAPITOLO V – Il punto di vista rappresentato in adunanza
dalle Amministrazioni
e le valutazioni conclusive
pag. 69
5.1
Il punto
di vista rappresentato dalle Amministrazioni nella
adunanza deliberativa della
Sezione
5.2
Valutazioni conclusive
5.3 Sintesi delle osservazioni
sull’attuazione dell’art. 26 e sulle
pertinenti gestioni
Centrale d’Acquisto
5.4
Sintesi delle osservazioni sulla vigente legislazione
ELENCO
DEGLI ALLEGATI
q
Allegato A: Elenco Amministrazioni sottoposte a controllo;
q
Allegato B1: Quadro sinottico inerente al valore delle Convenzioni Consip
attivate nel biennio 2000-2001;
q
Allegato
B2:
Quadro
sinottico inerente alla percentuale di risparmio dichiarata per l’adesione
alle convenzioni consip nel biennio 2000 – 2001;
q
Allegato B3: Quadro
sinottico inerente al valore delle Convenzioni Consip attivate nel 2002;
q
Allegato
B4: Quadro
sinottico inerente alla percentuale di risparmio dichiarata per l’adesione
alle convenzioni Consip nel biennio 2002;
q
Allegato C1: Convenzioni Consip attivate e non ancora esaurite alla data
della presente relazione;
q
Allegato C2: Convenzioni Consip attivate ed esaurite alla data della
presente relazione;
q
Allegato C3: Convenzioni Consip in attivazione alla data della presente relazione.
CAPITOLO I
Obiettivi
dell’indagine, cronologia del quadro
normativo e sua attuazione
La presente relazione
riguarda l’attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi, attraverso la istituzione di una struttura centralizzata,
creata in attuazione dell’art. 26 della legge finanziaria 2000 (488/99).
La rilevanza
strategica del progetto, la sua radicale innovatività, il forte impatto
sull’agire amministrativo hanno
indotto la Sezione centrale del controllo sulla gestione di questa Corte a
programmare detta indagine per gli esercizi 2000 – 2003[1]
con progressive e autonome valutazioni in sede di programmazione annuale,
tenendo nel debito conto le vastissime implicazioni che le norme successive e
la concreta attuazione del progetto stesso sono andate assumendo nel tempo.
Il tumultuoso sviluppo
dell’attività Consip e il rapido mutare dello scenario di riferimento
operativo, contrapposti alla lenta adesione delle amministrazioni pubbliche
agli intendimenti del legislatore, rilevati con una complessa attività istruttoria dalla Corte, impediscono – fino ad oggi – di
pervenire a valutazioni definitive e univoche sul fenomeno indagato.
Molte sono le
anfibologie emerse nella lunga gestazione della riforma; di esse si accennano
solo alcune, senza pretesa di esaustività:
a)
l’originario
intendimento del legislatore di avvalersi di una struttura altamente
specializzata è ben presto sfociato in un affidamento diretto ad una società
“completamente nuova” per ciò che riguarda questo particolare ramo di
attività, la quale ha dovuto impostare ex novo prassi e procedimenti
contrattuali;
b)
la finalità di favorire la creazione di un mercato più
concorrenziale e consentire il contenimento dei prezzi è stata talvolta posta in
discussione dalla concreta scelta dei metodi di contrattazione, non
a caso sottoposti – in alcune circostanze – al vaglio della Autorità per la tutela
della concorrenza[2];
c)
l’obiettivo
di quantificazione dei risparmi, che doveva essere verificato attraverso gli
strumenti forniti dalle recenti riforme in tema di contabilità e controlli,
ha finito per essere gestito solo attraverso operazioni statistiche, anziché
concretarsi in obiettivi confronti tra spesa storica e spesa successiva alla
riforma.
Queste notazioni non intendono
certamente sminuire il valore di un importante
progetto innovativo della spesa pubblica o anticipare valutazioni definitive
che, allo stato attuale,
ancora è prematuro formulare, bensì sono volte
a dare la misura della dimensione dei problemi, che una così radicale riforma
ha comportato.
Con la cautela,
doverosa di fronte ad un tale complesso scenario, vengono di seguito
sintetizzati gli obiettivi, cui è stata diretta la lunga attività
istruttoria che ha caratterizzato l’indagine:
a)
si è inteso, preliminarmente, verificare l’avvenuto
rispetto - da parte del Ministero del Tesoro - del modulo procedimentale
previsto dalla legge n. 488/99, tenuto a costante riferimento dalla
legislazione successiva (Cfr. cap. 2.1);
b)
è stato quindi analizzato lo stato di attuazione del
complesso programma di e- procurement, atteso che il sistema di
acquisto mediante convenzioni costituisce solo il primo passo di un percorso,
che prevede, attraverso stadi successivi, la progressiva introduzione delle
aste elettroniche e del cd. market-place;
c)
si è cercato, inoltre, di verificare se il modello operativo posto in essere abbia
portato, effettivamente, alla realizzazione di economie di spesa nelle
amministrazioni dello Stato. A tal scopo sono state esaminate sia le apposite
relazioni redatte dagli uffici
preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286[3],
sia quelle presentate annualmente dal Ministero dell’economia e delle
finanze alle Camere;
d)
si è valutato, altresì,
l’impatto che l’e-procurement ha avuto
sulla gestione della contabilità nazionale; ciò in particolare al
fine di ricostruire un quadro applicativo di
insieme, in un settore che ha visto l’introduzione di
innovazioni anche ad opera di fonti sub-primarie;
e) si è inteso verificare, infine, l’effetto delle
nuove disposizioni sulla organizzazione amministrativa e sul regime di libera
concorrenza, posto che un utilizzo indiscriminato e senza limiti di valore
degli strumenti di e-procurement (al pari di altri, beninteso) potrebbe
produrre vere e proprie riserve di mercato e posizioni dominanti in un’area commerciale di non
trascurabili proporzioni.
1.2. Il
progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della
P.A. e la evoluzione del quadro normativo.
Con la legge finanziaria
per l'anno 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) il Legislatore ha attribuito
al Ministero del tesoro (ora dell'economia e delle finanze) la possibilità di
stipulare - anche avvalendosi di società di consulenza specializzate -
convenzioni quadro con imprese fornitrici, aventi ad oggetto l'impegno di
quest'ultime ad accettare, a condizioni e prezzi stabiliti, ordinativi
deliberati dalle amministrazioni dello Stato, sino a concorrenza di un
quantitativo complessivo stabilito nella convenzione stessa.
In data 10 gennaio 2000,
lo Statuto della Consip veniva modificato attribuendo alla Società stessa la
facoltà di esercitare qualsiasi attività, avente quale unica ed esclusiva
funzione quella di servizio per lo Stato o compiuta per conto di
amministrazioni dello Stato.
Successivamente, con D.M.
24 febbraio 2000 veniva affidato alla Consip S.p.A. (società interamente
controllata dallo stesso Ministero) l'assistenza nella pianificazione e nel
monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni,
la gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni, nonché la
realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica
dell'esecuzione delle convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni
organizzative, servizi informatici, telematici e logistici.
Tali funzioni di
approvvigionamento si sommavano alle preesistenti prerogative informatiche in
materia finanziaria e contabile dell' amministrazione statale, di cui era già
titolare ai sensi del D.L.vo 19 novembre 1997, n. 414, attuativo della delega
contenuta nell' art. 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94[4] e, in particolare, alla gestione del sistema
informatico integrato del Ministero, conferita con D.M. 17 giugno 1998.
Nello svolgimento di queste funzioni, disciplinate
da apposito accordo di servizio con il Ministero, la Consip è in ogni caso
tenuta a rispettare la normativa nazionale e comunitaria applicabile.
In base al decreto, inoltre, è stato affidato alla
società Consip, per conto del Ministero e delle altre pubbliche
amministrazioni, lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
assistenza alle singole pubbliche amministrazioni nella pianificazione
e monitoraggio dei volumi complessivi dei fabbisogni dei diversi beni e
servizi;
b)
conclusione diretta delle convenzioni e dei contratti quadro con i
terzi fornitori di beni o prestatori di servizi, ai sensi dell'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
c)
predisposizione di strumenti idonei alla realizzazione del monitoraggio
dei consumi ed al controllo della spesa, in particolare avvalendosi di sistemi
di Information Technology;
d)
comunicazione alle pubbliche amministrazioni, mediante canali
informatici, della conclusione delle convenzioni e dei contratti quadro, nonché
delle relative condizioni;
e)
determinazione delle modalità di adesione delle pubbliche
amministrazioni alle convenzioni ed ai contratti quadro stipulati ai sensi del
ripetuto art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
f)
espletamento di attività di supporto - su richiesta delle
amministrazioni - per la risoluzione di problematiche specifiche nell’ambito
dei compiti operativi espressamente conferiti alla Consip;
g)
redazione di un bollettino periodico sulle iniziative realizzate dalla
medesima Consip, a disposizione delle diverse amministrazioni attraverso le
reti telematiche.
In data 27 marzo 2000,
veniva nuovamente modificato il testo dello Statuto della Società con la
previsione dell'esercizio di attività informatiche, di consulenza e di
assistenza in favore di amministrazioni pubbliche, nel settore della
compravendita di beni e acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta
del contraente, nonché di attività di negoziazione diretta su beni e servizi
per conto e su richiesta di tali amministrazioni.
Con l'art. 60 della legge n. 388 del 2000 venivano
attribuite alla Consip ulteriori funzioni in tema di analisi e studio dei
mercati dei prodotti acquistati dalle pubbliche amministrazioni. In
particolare, assumeva rilievo il compito - da svolgere in collaborazione con
la commissione tecnica per la spesa pubblica e con l'Istituto di studi e
analisi economica (I.S.A.E.) - volto a definire un'appropriata classificazione
merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione,
per la individuazione:
a)
dei beni oggetto delle
convenzioni, distinguendo - in particolare - tra beni preesistenti, beni
forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati
locali;
b)
del modello economico
dell'offerta: monopolio pubblico o privato regolamentato, monopolio privato in
mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopolio nazionale o
internazionale, concorrenza;
c)
delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture, legate alle
tipologie industriali del mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di
gara e semplice ricorso al mercato.
Attraverso tale normazione, pertanto, è stato
introdotto nel nostro Paese il c.d. “e-procurement”
(approvvigionamento telematico), cui faceva espresso riferimento l’Azione n.
12 del Piano d’Azione per l’e-governament, presentato il 23 giugno
2000 dal Ministro per la funzione pubblica[5] ed i cui obiettivi di
fondo sono stati ribaditi, di recente, con le direttive in tema di
amministrazione digitale[6].
Naturalmente, la ragionevole aspettativa di una
diffusione degli acquisti on-line non può che reggersi sul raggiungimento
preventivo dei risultati programmati in detto Piano e sulla ferma volontà
dell’amministrazione di accogliere ed utilizzare le moderne tecnologie I.C.T
(Information and Communication tecnologies): queste ultime, infatti,
richiedono alla P.A. non solo un continuo aggiornamento, ma soprattutto la
acquisizione di una piena padronanza dei nuovi strumenti e delle nuove
tecniche, necessari al perseguimento degli obiettivi di volta in volta fissati
dal legislatore.
Di qui, l’evoluzione del modello di e-procurement
verso nuovi archetipi telematici, come le “aste on-line” ed il “ Market
place”[7].
Va
sottolineato, peraltro, come le descritte innovazioni introdotte dal
legislatore non abbiano minimamente scalfito i principi base della
contrattualistica pubblica ed, in particolare, quelli derivanti
dall’ordinamento comunitario. Ed invero, la stessa legge n. 488/99 – al
comma 4 del menzionato art. 26 – prevedeva che tutte le amministrazioni
dovessero monitorare la spesa per beni e servizi, confrontandola con quella storica antecedente
alla istituzione della Centrale per gli acquisti.
Inoltre, al di là del
contenimento della spesa, il Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – IGF- individuava i seguenti ed
ulteriori obiettivi[8]:
-
eliminazione dell'onere delle gare per le singole pubbliche
amministrazioni, con conseguenti risparmi dei costi e recupero di risorse
interne per attività a valore aggiunto;
-
riqualificazione del personale coinvolto nel processo degli acquisti e
introduzione di attività e responsabilità sul controllo della domanda e dei
consumi;
-
promozione del commercio elettronico nella pubblica amministrazione
verso il mondo delle imprese;
-
semplificazione e trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione
e mercato;
-
conoscenza dei dati di spesa a supporto di iniziative per il controllo
della domanda: il flusso elettronico delle transazioni con i fornitori
consente l'elaborazione di analisi sulla spesa, facilitando l'attività di
programmazione a livello di governo e di singola amministrazione;
-
definizione di una policy pubblica per gli acquisti, che faciliti
l'utilizzo di prodotti ambientalmente sostenibili, la standardizzazione dei
beni e servizi acquistati e l'orientamento a servizi innovativi sul mercato.
Il risultato operativo conseguito
al 31 dicembre 2000 dal progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi - ammontante per le amministrazioni dello Stato a circa 25.000
miliardi di lire, di cui 6.500 per la spesa comune - è stato illustrato dal
Ministero dell’economia e delle finanze nella relazione annuale alle Camere,
predisposta[9] ai sensi del comma 5 del
più volte citato art.26, l. n. 488/1999.
Questi i principali risultati
dichiarati:
1.
l’attivazione di convenzioni sulla spesa comune, che
hanno prodotto oltre 300 miliardi di lire di risparmi presunti, a fronte di
una spesa di circa 660 miliardi per
le amministrazioni dello Stato;
2.
più di 3.000 adesioni[10]
al sistema delle convenzioni, che hanno interessato le seguenti categorie
merceologiche: telefonia fissa e mobile, centrali telefoniche, fotocopiatori,
personal computer desktop, stampanti e cancelleria;
3.
con riferimento all’e-procurement, gli accessi al
sito internet (dati da luglio a dicembre 2000) sono risultati circa 100.000
mensili, con una media giornaliera
di visite pari a 768.
Con la legge finanziaria
per il 2001 (legge n. 388 del 23 dicembre 2000) detto ambito è stato esteso
alla spesa comune di tutta la pubblica amministrazione, alla spesa specifica
della sanità, degli enti locali e delle università, con l'obiettivo di
facilitare il raggiungimento di benefici economici e di processo, promuovendo
l'aggregazione e la standardizzazione della domanda.
In particolare – per
quel che concerne la spesa specifica - l'articolo 59 ha individuato il
percorso per applicare le nuove metodologie d'acquisto, nel rispetto
dell'autonomia decisionale e gestionale degli enti interessati, attribuendo al
Ministero dell'economia e delle finanze il ruolo di promotore di aggregazioni
di enti per realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori
condizioni del mercato.
Al 31.12.2001, con la relazione
al Parlamento sul progetto di razionalizzazione della spesa per l’acquisto
di beni e servizi[11], il Ministero
dell’economia dichiarava il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1.
iniziative attivate pari a circa 4.280 milioni di euro, con
una riduzione media dei costi unitari, rispetto ai costi di mercato ed ai
prezzi precedentemente applicati alla pubblica amministrazione, pari al 33%.
Gli effetti stimati della riduzione dei costi unitari, presumendo parità di
consumi, corrispondevano a circa 1.400 milioni di euro di risparmio per la
P.A.;
2.
acquisti on line stimati in circa 32.000 ordinativi di
fornitura della pubblica amministrazione, emessi attraverso il portale
www.acquisti.tesoro.it[12];
3.
aggregazioni di enti sul territorio nazionale per la
razionalizzazione della spesa specifica dei comparti Sanità, Enti locali e
Università, con l’attivazione di 4 centrali regionali sulla sanità con
circa 60 aziende sanitarie locali e 60 aziende ospedaliere e istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, e con il coinvolgimento di oltre 100
enti locali e 20 università;
4.
settori di intervento pari ad una spesa complessiva pari a
circa 40 miliardi di euro, di cui circa 13 relativi alla spesa comune[13]
ed i restanti alla spesa specifica [14];
5.
sviluppo di un call center a servizio delle P.A.
aderenti a Consip;
6.
istituzione di un sistema di datawharehouse per
monitorare l’andamento delle convenzioni, sia in termini di spesa che in
termini di performances dei fornitori;
7.
un notevole incremento del numero di utenti registrati al
sistema delle convenzioni (11.614), e delle visite al suddetto portale (più
di 1.000.000);
8.
l’attivazione di 15 cataloghi elettronici per le
convenzioni di spesa comune.
Con la legge finanziaria per il
2002 (l. 28/12/2001, n. 448), peraltro, è stata precisata - per province,
comuni, comunità montane e consorzi di enti locali (art. 24, comma 6) – la
facoltà di aderire alle convenzioni de quibus, nel senso di consentire
a tali enti di provvedere in modo autonomo agli acquisti previa adozione dei
prezzi delle convenzioni come base d’asta al ribasso.
In seguito, il Ministero
dell’economia e finanze[15]
- illustrando i risultati gestionali conseguiti al 31 dicembre 2002 - ha
specificato che il valore della spesa di riferimento per le categorie
affrontate dal Programma (29 su base nazionale ed 8 su base locale) sarebbe
pari a 8.473 milioni di euro, con una percentuale di riduzione dei costi
unitari di circa il 27%, per un valore presunto di risparmi pari a 2.308
milioni di euro[16].
Di dette convenzioni si da
rappresentazione negli allegati C1, C2 e C3 della presente relazione,
distinguendo - rispettivamente – le iniziative già esaurite, quelle in
corso di esercizio e quelle in fase di attivazione.
Come
comunicato dal predetto Ministero, a seguito di precisa richiesta di
chiarimenti formulata dall’Ufficio, l’acquisizione dei suddetti dati
avviene mediante un processo di elaborazione del Flash Report, che
registra molteplici operazioni.
In
particolare, il monitoraggio del numero degli ordini, delle quantità e degli
importi relativi ai beni/servizi acquistati dagli enti, operato dalla
Struttura, viene effettuato su una piattaforma informatica (DWH), attraverso
la quale si elabora la reportistica destinata alla verifica dell’andamento
del sistema. I parametri riscontrati tramite il Flash Report,
predisposto all’interno della Struttura stessa, contribuiscono alla
comunicazione verso l’esterno degli obiettivi raggiunti dal programma.
Gli
oggetti del monitoraggio sono così definiti nella nota ministeriale:
a)
Spesa affrontata: valore complessivo della
spesa della P.A. per le categorie merceologiche oggetto di azioni di
razionalizzazione da parte di Consip;
b)
Massimale: valore del quantitativo massimo
previsto nelle convenzioni Consip;
c)
Registrazioni: numero delle
registrazioni effettuate dai responsabili di spesa della P.A. al sistema delle
convenzioni Consip. Il database delle registrazioni rende disponibile, oltre
al numero delle stesse, le modalità di registrazione (fax/on line);
d)
Transatto: valore degli ordini
effettivamente transitati attraverso il sistema Consip.
Questo, in sintesi, il
procedimento utilizzato:
1.
una volta registrati, gli Enti risultano abilitati ad aderire al sistema delle convenzioni
Consip e possono effettuare ordinativi sia via fax, con inoltro diretto al
fornitore che provvede ad evaderlo, sia on-line, attraverso la piattaforma di e-procurement
che si avvale di un applicativo interno alla struttura (DWD gestionale).
2.
il monitoraggio delle convenzioni attivate viene esercitato
grazie al contributo dei fornitori che, con cadenza periodica, inviano alla
Struttura un tracciato record contenente tutte le informazioni per comprendere
il grado di utilizzo di una convenzione ed il livello del servizio reso.
3.
tali flussi vengono sottoposti ad alcuni controlli prima di
essere caricati nel DWH. Qualora il risultato del controllo non dovesse essere
positivo, i flussi vengono rinviati
al mittente al fine di verificarne ed eventualmente integrarne il contenuto.
4.
i flussi entrano a regime nel DWH solamente a partire dal
terzo mese di avvio della convenzione; nella fase precedente, l’attività di
monitoraggio viene effettuata tramite flussi “excel” inviati dal
fornitore.
L’intera materia è stata
ulteriormente disciplinata dall’art 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria per il 2003).
Con tale norma, tra l’altro, il legislatore ha introdotto l’obbligo
per le Pubbliche Amministrazioni di espletare gare comunitarie per gli appalti
di forniture e di servizi anche al di sotto della “soglia” di 200.000
euro, purché il loro importo sia superiore a 50.000 euro (comma 1)[17].
Con specifico riferimento alla trattativa privata, il successivo comma 5
– oltre a ribadire alcuni principi generali, talvolta disattesi dai
regolamenti delle amministrazioni aggiudicatrici (eccezionalità
dell’istituto, necessità di idonea motivazione, esperimento di una indagine
di mercato) – sancisce l’obbligo di comunicazione “alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti”.
Si tratta di una innovazione di rilievo che, per il carattere di
generalità e per la non perspicua formulazione della norma, ha suscitato
dubbi ed incertezze in fase applicativa.
Ciò ha indotto le Sezioni Riunite della Corte a dettare principi di
indirizzo e coordinamento con la deliberazione n. 7/2003 del 4 marzo 2003, che
possono così sintetizzarsi:
a)
destinataria delle comunicazioni è la Corte
nell’esercizio delle funzioni di controllo successivo sulla gestione;
b)
la formulazione letterale della norma (“Sezione
regionale”) non ha contenuto derogatorio dell’articolazione delle
competenze tra gli Organi centrali e decentrati dell’Istituto, quale risulta
dal regolamento approvato dalle stesse SS.RR. con deliberazione n. 15/2000 del
16 giugno 2000;
c)
il limite di importo di 50.000 euro, di cui al primo
comma dell’art.24, va logicamente esteso anche alla ipotesi di cui al comma
5, nel senso che l’obbligo di comunicazione sussiste solo per gli
affidamenti a trattativa privata superiore a tale “soglia”;
d)
la comunicazione deve essere tempestiva e contenere
gli elementi essenziali del contratto, in stretta aderenza alle prescrizioni e
modalità fissate dalla norma in questione.
Per quanto concerne, in particolare, le convenzioni Consip il comma 3 del
ripetuto art. 24 generalizza l’obbligo di aderire al meccanismo di acquisto
centralizzato a tutte le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C
allegata alla legge e, comunque, anche agli enti pubblici istituzionali, salva
sempre la possibilità – per gli enti di cui
all’art.
24, comma 6, della legge 28/12/2001, n. 448[18]
- di procedere ad acquisti in maniera autonoma, adottando però i prezzi delle
convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso.
Per i contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal comma
primo o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro, il quarto comma
dell’art. 24 prevede la sanzione della nullità, precisando, altresì, che
“… Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo
personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti.
La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini
della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza
tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel
contratto”.
Il comma 5 ribadisce alcuni principi generali in materia di trattativa
privata, talvolta disattesi dai regolamenti delle amministrazioni
aggiudicatici e dalle norme di settore (“Anche nelle ipotesi in cui la
vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni
possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento
di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione
regionale della Corte dei conti”).
Tale onere pare sostanziarsi nella redazione di un circostanziato
documento riassuntivo da inviare alla Corte dei conti, ai fini del controllo
successivo sulla gestione.
IL comma sesto consente alla Consip di “stipulare convenzioni
quadro… per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di
una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel
rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero svolgere facoltativamente ed a
titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le
attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria sugli appalti pubblici”.
Infine,
al comma nono, viene precisato che “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5
costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento”.
1.3. La disciplina delle gare telematiche
I modelli operativi
precedentemente illustrati hanno trovato ulteriore disciplina nel
D.P.R. 4 aprile 2002[19]
- recante “Criteri e modalità per l’espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
l’approvvigionamento di beni e servizi” - che vede, quali destinatari
delle disposizioni, tutti i soggetti tenuti ad applicare le norme nazionali e
comunitarie.
In disparte ogni
considerazione in ordine alla applicabilità di detto regolamento agli enti
locali, alla luce della nuova formulazione dell’art. 117 Cost., è fuor di
dubbio che esso costituisce un vero e proprio vocabolario giuridico di questa
parte della materia contrattuale[20],
profondamente influenzata dall’avanzamento della tecnologia.
Il regolamento disciplina
le procedure di aggiudicazione telematica che – pur in considerazione delle
peculiarità tecniche – possono essere ricondotte ai modelli comunitari
delle procedure aperte, ristrette e negoziate. Le modalità previste possono
essere applicate alle fattispecie di valore sia superiore che inferiore alla
soglia comunitaria.
Ad oggi, risultano essere state esperite 6 aste
on-line sperimentali delle quali, due svolte direttamente da Consip, di cui
una per la fornitura di 38 videoproiettori, e l’altra per la fornitura di PC
e servizi connessi. Una è stata indetta dal comune di Torino per la fornitura
di biancheria varia per le esigenze degli asili nido e dei servizi
socio-assistenziali. L’Ateneo di Bologna ed il Politecnico di Torino,
inoltre, hanno indetto le ultime due per acquisire, rispettivamente, il
servizio di smaltimento dei rifiuti speciali e n. 13 cappe chimiche. Infine
l’Azienda Sanitaria locale di Foligno ha utilizzato detto istituto per
l’acquisto di ausili per disabili.
Tutte le sperimentazioni sono avvenute a
legislazione vigente, col meccanismo del rilancio delle offerte fino alla
scadenza del termine indicato nella lettera d’invito, previsto dall’art.
89, comma 1, lett. a) del R.D. 23/5/24, n. 827[21].
In pratica, durante la negoziazione, risultano visibili le singole offerte di
concorrenti, eccetto che la rispettiva provenienza: alle scadenze stabilite,
il sistema evidenzia l’offerta migliore e la Commissione procede
all’aggiudicazione in via semplificata, ai sensi dell’art. 16 del R.D.
2440/23.
La disciplina esposta si presenta anticipatrice
della normativa comunitaria e innovativa rispetto a quella degli altri Stati
membri: in sede europea, infatti, solo di recente – in data 20 marzo 2003
– è stata formalizzata la “posizione comune” del Consiglio
dell’Unione, in vista della adozione della direttiva del Parlamento Europeo
e del Consiglio, afferente al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di fornitore di servizi e di lavori (proposta della
Commissione del 10/5/2000 - COM (2000) 275 – e successive modificazioni).
Nel
documento citato, in particolare, vengono fissate le nozioni di “procedimento
dinamico di acquisizione” e di “asta on line”, di cui si dirà
in successivo paragrafo.
CAPITOLO II
Risultati dell’attività
amministrativa di attuazione del Progetto
Centrale di Acquisti
Il presente capitolo valuta i risultati ad oggi raggiunti dalla
complessa attività di attuazione delle norme in materia di acquisti
centralizzati in relazione ad alcuni obiettivi di rango primario contenuti
nella stessa legislazione, nelle direttive e negli atti programmatici emanati
dal Ministero dell’economia.
L’attenzione
è qui concentrata - nell’ottica di collaborazione che connota il controllo
sulla gestione - sugli aspetti problematici e in qualche misura bisognosi di
correzione: in particolare, alcune
criticità delle gestioni esaminate offrono alla Corte l’occasione per
compiere valutazioni di carattere generale, utili per il miglioramento
dell’azione amministrativa. Nondimeno,
contestualmente, si darà conto anche dei risultati positivi conseguiti dal
grande programma strategico sotteso alla istituzione della Centrale degli
Acquisti.
Preliminarmente si deve sottolineare come parte delle patologie
riscontrate non discendano direttamente dalla attività del Ministero
dell’economia e della Consip, bensì dalla scarsa propensione delle
amministrazioni pubbliche ad applicare gli elementi di novità introdotti
dalla nuova legislazione, sulla scia del grande avanzamento tecnologico degli
ultimi anni.
Tuttavia,
sembra difficilmente controvertibile che la concentrazione in capo alla stessa
Consip di funzioni consultive, attività contrattuale, compiti di controllo e,
talvolta, di regolazione indiretta della materia non possa protrarsi oltre la
fase di avvio del progetto, perché – in caso contrario – troppi conflitti
virtuali o reali turberebbero l’assestamento del mercato pubblico delle
forniture.
Secondo
le scansioni temporali richiamate nel precedente capitolo, per attuare il
programma di e-procurement il
Governo ha individuato una società, a totale partecipazione statale ed
operante senza scopo di lucro, denominata Consip S.p.A., già concessionaria
di altri servizi informatici pubblici (c.d. "Società dedicata").
La procedura adottata per la scelta del gestore del
programma di approvvigionamento telematico non appare conforme al modello
legislativamente delineato sotto due profili:
a)
ci si è avvalsi di una sola società;
b)
contrariamente alla previsione non è stata posta in essere
alcuna procedura selettiva, riducendosi la contrattazione in un solo rapporto
diretto ed unilaterale con la Consip S.p.A.
Inoltre
– alla data di affidamento (febbraio 2000) – la società non aveva mai
svolto attività di consulenza di tal genere, essendo la stessa affidataria di
servizi informatici pubblici. Lo Statuto all’epoca vigente non contemplava,
infatti, l’attività oggetto di affidamento.
Di conseguenza, per rendere compatibile l’attività
della Consip con l’imprevista commessa, si è proceduto alla modifica
dell'oggetto sociale per ben due volte: una prima, in data 10/1/2000 ed una
seconda, in data 27/3/2000[22].
In entrambi i casi il tratto caratterizzante la modifica è
stato l'ampliamento delle attribuzioni della Consip, tale - invero - da
portare ad un sostanziale cambiamento delle funzioni ad essa intestate.
Confrontando il testo originario con le altre versioni e soprattutto
con l'ultima - infatti - emerge come la società in questione da fornitrice di
servizi informatici per il solo ex Ministero del tesoro (oggi Ministero
dell’economia e delle finanze) e in parte per la Corte dei conti, sia
“divenuta” l'intermediario per tutte le amministrazioni pubbliche, statali
e non, per la gestione degli acquisti di beni e delle forniture di servizi.
Si può segnalare, in proposito,
che nel corpo del D.M. Tesoro 24/2/2000 (di conferimento alla Consip dei suoi
attuali compiti) si indica (al 2° "considerato", cioè dandolo come
dato già esistente) l'oggetto sociale esclusivo in una formulazione non
corrispondente a quella vigente per statuto a quella data, poiché la dizione
ivi recata risulta approvata con delibera assembleare solo al successivo
27/3/2000.
Con riguardo al modello
organizzativo utilizzato, la Corte ritiene opportuno evidenziare come - sin
dalle prime fasi della istruttoria - sia emerso un rapporto di grande
dipendenza della Consip dal Ministero del tesoro (ora economia e finanze): ciò,
invero, ben oltre il naturale collegamento che di norma caratterizza le
relazioni tra ente controllante e società controllata.
Il profilo societario, in
sostanza, appare chiaramente formale, presentandosi la società - sul piano
organizzativo e funzionale - quasi come una struttura dedicata del Ministero[23].
A ben vedere siamo nell’ambito di modelli riconducibili alla sostituzione
amministrativa, tradizionalmente attuata attraverso organismi di committenza.
Peraltro, il modello delle
centrali d’acquisto quali organismi di committenza sembra ormai avere
superato l’esame di conformità all’ordinamento comunitario: nella bozza
di direttiva unificata in materia di appalti pubblici n. 2000/0115 l’art. 11
recita, infatti: “1. Gli
Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni
aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad
una centrale di committenza. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che
acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di
committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in
linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l’abbia
rispettata”.
E’
da segnalare tuttavia come detta norma preveda il ricorso alla centrale
d’acquisto quale facoltà e non obbligo delle amministrazioni aggiudicatici.
2.2.
Riflessioni in ordine alla mancata collaborazione con l’I.S.A.E. ai fini
della classificazione merceologica.
Con l'art. 60 della legge
n. 388 del 2000 venivano attribuite alla Consip funzioni in tema di analisi e
studio dei mercati dei prodotti acquistati dalle pubbliche amministrazioni da
svolgere in collaborazione con la commissione tecnica per la spesa pubblica e
con l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE).
La collaborazione, secondo l’intendimento del
legislatore, doveva sfociare in un'appropriata classificazione merceologica
delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione per la
selezione delle aree di interesse delle stipulande convenzioni.
Nel
corso della istruttoria, il Ministero dell’economia[24]
ha fatto presente che il disegno normativo non ha potuto trovare attuazione: in sede di concertazione tra la società affidataria
e l’Istituto di ricerche, infatti, è emerso come la competenza dell’Isae
riguardi propriamente la elaborazione di studi macroeconomici, attribuzione
questa non compatibile con le finalità analitiche indicate dal Legislatore.
La vicenda merita un commento da parte della Corte,
dinanzi al ripetersi di casi di coinvolgimento di Istituti operanti nel campo
delle scienze macroeconomiche in attività di analisi e di controllo, poi
inevitabilmente smentiti in termini di fattibilità[25]: in effetti, lo scenario degli Enti Pubblici appare
affollato da Istituzioni di tal genere, mentre appare carente di strutture
specializzate nelle operazioni di puntuale analisi gestionale e finanziaria.
Negli
obiettivi fissati dal Ministero dell’economia sulla base delle innovative
norme in tema di acquisti centralizzati è richiamata con forza l’esigenza
di definire “una policy pubblica per gli acquisti e il suo impatto sul
mercato, che faciliti l'utilizzo di prodotti ambientalmente sostenibili, la
standardizzazione dei beni e servizi acquistati e l'orientamento a servizi
innovativi sul mercato”.
Di
per sé lo scopo appare condivisibile ma merita alcune precisazioni, alla luce
di fenomeni emersi durante la istruttoria.
Alcune
Amministrazioni, infatti, formalmente e più spesso in via informale, hanno
sottolineato la scarsa qualità di prodotti di cancelleria e facile consumo,
di prodotti informatici e di prodotti di alto valore tecnologico[26].
Sia pure con prospettazioni diverse, la causa di detti fenomeni viene
individuata nella rigidità delle convenzioni che non vincolerebbe soltanto al
prezzo ma indirizzerebbe verso prodotti talvolta di scarsa qualità, talvolta
incompatibili con le attrezzature tecniche preesistenti, talvolta non in linea
con l’evoluzione tecnologica, talaltra – infine – suscettibili di
condizionare indirettamente scelte in relazione alle alternative disponibili
sul mercato[27].
A
ben riflettere, una politica pubblica per gli acquisti non deve concretarsi in
uno strumento dirigistico che potrebbe – considerate le dimensioni assunte
dal progetto in esame – divenire causa di squilibri o di ingessamento del
mercato.
In
particolare, l’azione pubblica non deve influenzare caratteristiche e
tipologie dei beni offerti dal mercato. A questo compito rispondono le
specifiche tecniche dei prodotti, che sono già oggetto di disciplina
comunitaria, attraverso la validazione dei singoli articoli.
Così,
pure la standardizzazione può in alcuni casi collidere con lo sviluppo e il
miglioramento tecnologico, che nell’attuale periodo storico risulta
estremamente veloce.
Posto
che le convenzioni quadro e gli stessi cataloghi elettronici non possono –
per loro natura – essere costantemente aggiornati con l’innovazione
tecnologica e le specifiche esigenze di settore, occorre lasciare dei margini
alla contrattazione integrativa, evitando che la domanda pubblica si indirizzi
verso prodotti simili od assimilabili, ma non ottimali, dal punto di vista
dello scopo per cui vengono acquistati. E’ forte in questi casi il rischio
che una convenzione non appropriata diventi il veicolo per smaltire prodotti
tecnologicamente superati[28].
Peraltro, anche con riferimento alle forniture di
dettaglio - come ad esempio la cancelleria[29]
- la estrema standardizzazione può incidere negativamente sulla qualità dei
beni acquistati[30]. In sede istruttoria,
infatti, è emerso che – nel caso di alcuni enti - si sono conseguiti
considerevoli risparmi non tanto in ragione dell’abbattimento dei prezzi
unitari (che pure talora si è verificato in modo rilevante), bensì a causa
della drastica diminuzione degli ordini, indotta dallo scadente livello dei
prodotti offerti, dalla loro indisponibilità ovvero dai consistenti ritardi
nella consegna, con conseguente rapida obsolescenza e perdita di valore degli
stessi[31].
Pur
comprendendo le ragioni indefettibili di una politica di contenimento della
spesa pubblica per le forniture, sembra evidente che questa debba realizzarsi
in un’ottica di equivalenza qualitativa.
La
Corte è consapevole che il progetto acquisti centralizzati ha come principale
obiettivo il superamento delle
immotivate disuguaglianze nel valore e nella qualità delle forniture
pubbliche e che un simile percorso teleologico deve, talvolta,
passare per pratiche cogenti, volte ad
evitare fenomeni elusivi, capaci di compromettere
irrimediabilmente i risultati attesi.
Tuttavia,
questa fase per così dire “di coazione” non può portare
al sostanziale annullamento di un altro dei principi cardine della riforma
della pubblica amministrazione: quello della responsabilità dei risultati da
parte del dirigente e – più in generale – del funzionario pubblico. Il
suo rispetto comporta che in subiecta materia devono essere lasciati
margini di flessibilità per consentire il reperimento degli strumenti più
appropriati per il raggiungimento di risultati qualitativamente ottimali.
L’ammissibilità di soluzioni diverse,
da un lato, appare naturale corredo al principio di responsabilità e,
dall’altro, preclude la possibilità di addebitare
alla rigidità normativa l’eventuale mancato raggiungimento del risultato da
parte della dirigenza. Naturalmente, il riconoscimento
di tale “spatium decidendi” comporta - quali necessarie
conseguenze - l’obbligo di motivazione tecnica e circostanziata, nonché la predisposizione di appropriati controlli,
idonei a contrastare fenomeni di abuso e di sostanziale irresponsabilità.
E’
altresì necessario che la motivazione tecnica prenda a riferimento i settori
già esplorati dalla esperienza Consip: qualificare equipollente o meno un
prodotto o una tecnologia presuppone il raffronto con elementi concreti, i
quali – fino alla attuazione dell’art.26 - non esistevano o erano
difficilmente reperibili, ma oggi fortunatamente sono individuabili nelle
convenzioni stesse. Peraltro, la cultura dei costi parametrici si sta
estendendo anche oltre la esperienza Consip e risulta pertanto strumento
indefettibile della managerialità pubblica la conoscenza e la consultazione
degli studi e della letteratura esistente nella estesissima materia delle
forniture e dei servizi.
D’altronde
la stessa CE appare preoccupata dell’ impatto degli accordi quadro sulla
politica degli acquisti, raccomandando la più ampia flessibilità nella loro
articolazione e prevedendo addirittura la possibilità di una rinegoziazione
di clausole integrative o non esattamente definite in sede di convenzione
generale[32].
2.4. La carenza di programmazione e di capacità
progettuale nella politica degli acquisti delle amministrazioni pubbliche.
Come già specificato alcuni dei profili
problematici emersi nel corso della istruttoria non possono essere
direttamente ricondotti all’attività sinergica Ministero
dell’economia-Consip, ma al modo di operare delle amministrazioni pubbliche
e in particolare alla scarsa propensione progettuale e programmatoria di
queste ultime.
Benché
nella legislazione generale e in quella di settore (cfr. in proposito il
D.P.R. n. 573/94) l’obbligo di programmare con precisione ed incisività
l’attività amministrativa, ivi compresa quella negoziale, sia stato più
volte codificato, la prassi costantemente seguita in materia è costellata di
interventi frammentari, sovente assunti per esigenze indilazionabili,
piuttosto che ispirata a meditate e selettive politiche di individuazione
degli obiettivi e dei correlati fabbisogni.
Ne consegue che, seguendo la mera scadenza
dei vecchi contratti o sulla base di esigenze di volta in volta
sopravvenienti, l’amministrazione tende ad adottare iniziative non
personalizzate agli effettivi bisogni e talvolta parzialmente efficaci
rispetto agli obiettivi da raggiungere.
Nella
materia degli acquisti un simile approccio
emergenziale comporta che le amministrazioni risultano costantemente
prive di parametri idonei a segnalare le priorità, le interrelazioni tecniche
tra le strategie d’acquisto e il patrimonio in dotazione, gli elementi
qualitativi irrinunciabili dei prodotti da acquisire.
Nessuna
delle Amministrazioni citate nel corso della relazione per profili critici
della gestione risulta aver definito in sede programmatoria questi
indefettibili profili delle strategie di acquisto.
Il
fenomeno è eziologicamente collegato all’accertamento delle patologie più
ricorrenti quali:
a)
la interferenza tecnica dei nuovi prodotti con gli impianti
preesistenti a cominciare dal settore telematico ove le caratteristiche
dell’hardware, astrattamente compatibili, si scontrano con problemi di
software e di rete riconducibili alle caratteristiche del materiale
precedentemente impiegato;
b)
la scarsa utilità di un prodotto in un concreto contesto tecnico;
c)
la qualità non ottimale che obbliga a ridimensionare le aspettative
dell’acquirente.
In tutti i casi citati una previa
attività di studio potrebbe sconsigliare l’adesione a convenzioni, troppo
lontane da quel concetto di equipollenza che è il vero spartiacque tra
vincolatività della contrattazione decentrata e facoltatività di strategie
alternative. Al contrario la comparsa di dette problematiche, successivamente
alla stipula dei contratti adesivi, pone
problemi difficilmente rimediabili perché il negozio ha forza di legge fra le
parti e quella pubblica, che superficialmente ha aderito a schemi non
convenienti, sopporta il pregiudizio economico e tecnico di tale
comportamento.
2.5. L’atteggiamento passivo
delle Amministrazioni pubbliche nella contrattazione centralizzata.
I problemi trattati in questo paragrafo sono strettamente
collegati a quelli del precedente: la scarsa cura nella programmazione è
“doppiata” da un atteggiamento analogo nella stipula adesiva dei contratti
quadro e nella loro gestione.
E’ principio generale di sana amministrazione che, anche
in presenza di schemi negoziali standardizzati,
non possa essere conculcata la
discrezionalità del soggetto che vi aderisce.
Quando quest’ultimo è un’amministrazione pubblica, tale libertà si concreta in un doveroso
atteggiamento di ponderazione dell’interesse pubblico sotteso alla conclusione del contratto. Questa
ponderazione deve rendere “flessibile” il
modello della fattispecie quadro, se del caso adattandolo agli
scopi concretamente perseguiti: ciò da un lato comporta la possibilità di
rinegoziare clausole irriducibili alle
finalità che si intendono perseguire, dall’altro di escludere – nei casi
in cui la incompatibilità investa la natura stessa del negozio – che si
verta nella ipotesi dell’obbligo a contrarre.
Al contrario, la maggior parte delle amministrazioni che
lamentano la inadeguatezza delle convenzioni alle
proprie esigenze specifiche, risultano non aver
esperito – nella fase antecedente alla stipulazione - alcun tentativo per
adeguare lo schema contrattuale a tali necessità.
Profili ulteriormente deficitari presenta poi la gestione
dei contratti conclusi. Di questo aspetto si riferisce più ampiamente nel
successivo paragrafo dedicato ai controlli.
In questa sede è sufficiente ricordare come alcune delle
lamentele registrate nel corso dell’istruttoria non siano state formalizzate
nei confronti delle imprese interessate e nemmeno siano sfociate nel
contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
2.6. La riconversione del personale.
Non può sottacersi una valutazione negativa sul grado di
raggiungimento di uno dei principali obiettivi della istituzione degli
acquisti centralizzati: la riconversione del personale precedentemente adibito
alla contrattazione diretta.
Per
evidenti motivi di opportunità le unità liberate dai compiti di negoziazione
avrebbero dovuto essere impiegate nella fase di gestione del contratto ed, in
particolare, nella vigilanza degli adempimenti di pertinenza dei fornitori e
dei prestatori.
E’ necessario sottolineare, al riguardo,
che lo strumento della centralizzazione degli acquisti può sostituire il
procedimento di formazione del contratto, ma non è assolutamente idoneo a
supportare la fase dell’esecuzione e la funzione di vigilanza.
Queste,
infatti, sono strettamente legate all’ambito
territoriale e ambientale in cui il contratto viene eseguito e non possono non
coinvolgere direttamente l’Amministrazione attraverso il funzionario che la
rappresenta[33].
Si deve, tra l’altro, ricordare che la maggior
parte dei contratti centralizzati sono caratterizzati da prestazioni
continuate e/o periodiche e che anche quelli di natura istantanea abbisognano
di qualche tempo per verifiche e collaudi.
Detti
compiti non possono che essere attribuiti ad una struttura dedicata e
specializzata, in grado di affrontare non solo la tradizionale dialettica dei
contraenti su un programma negoziale concordato, ma anche quello fissato da
soggetti terzi, quali indubbiamente risultano – rispetto alle
amministrazioni pubbliche aderenti – la Consip e le ditte aggiudicatarie
delle convenzioni.
Quest’ultimo
aspetto non è di poco momento: chiunque si occupi di gestioni contrattuali
conosce quanto sia più complesso interpretare e dirimere questioni inerenti
ad un programma contrattuale predisposto da terzi piuttosto che elaborato
direttamente.
In
generale si può affermare che, nelle amministrazioni statali, la fase di
riconversione del personale precedentemente impiegato nel procedimento di
formazione negoziale sul diverso fronte
della gestione del contratto e del controllo è stata largamente deficitaria.
A
parte l’assenza di una formazione mirata ai nuovi compiti, la soluzione più ricorrente è quella di individuare appositi responsabili dei
servizi senza, però, organizzare una rete funzionale di supporto, idonea a recepire e gestire
ordinatamente reclami, difetti, disservizi.
Dei profili organizzativi comuni all’attività di
vigilanza e controllo si parlerà in successivo paragrafo: in questa sede
occorre comunque ribadire la insufficiente riconversione del personale
liberato dalla contrattazione centralizzata sul versante della vigilanza e del
controllo, la cui intensità deve tendenzialmente aumentare in proporzione
della lontananza e della estraneità della contrattazione centralizzata
dall’ambito burocratico in cui viene utilizzata.
Si è già riferito dell’atteggiamento
marcatamente passivo, in sede negoziale,
della maggior parte dei centri di spesa delle amministrazioni statali e della conseguente scarsa flessibilità delle convenzioni rispetto ad esigenze “personalizzate” degli stessi.
Sotto
l’aspetto più specifico della capacità di vigilanza e del controllo, la
istruttoria ha messo in evidenza scollamenti organizzativi tra uffici
tecnico-manutentivi, uffici legali o addetti alla gestione del contratto,
uffici di ragioneria e uffici preposti al controllo di gestione.
Va
premesso che ciascuno di questi servizi è direttamente coinvolto, sia pur
sotto diverso profilo, nei compiti qui esaminati e che la limitatezza delle
risorse umane e strumentali a disposizione delle amministrazioni pubbliche,
nonché il rispetto di elementari principi di economicità, non consentono una
dispersione delle informazioni in rivoli diversi e paralleli. Ne consegue che
un settore strategico, quale quello dello approvvigionamento dei beni e dei
servizi, dovrebbe essere caratterizzato da un sistema informativo in grado di
consentire a ciascuna struttura di fruire, in modo organizzato, del maggior
numero di notizie per esprimere osservazioni e valutazioni.
Nel
caso di specie – invece – le sinergie accertate sono molto rare e,
conseguentemente, ciascun servizio sconta degli handicap che si riverberano
nella capacità di interloquire con il fornitore, con la Consip stessa e,
soprattutto, di presentare rimostranze, precise e collegate, sulla cattiva
esecuzione dei contratti, piuttosto che reclamare interventi episodici e
marginali, che pure sono fisiologici nella materia oggetto di indagine. In
sostanza, la Corte ritiene che valutazioni complessive sulla esecuzione di un
contratto non possano essere documentate sulla base di episodiche rimostranze
ma costruendo un quadro generale delle positività e negatività riscontrate
nel corso della esecuzione.
Ad
una analisi più approfondita, infatti, si è potuto verificare come gli
uffici tecnico-manutentivi - benché dotati, in alcuni casi, di appositi
strumenti di archiviazione informatica - abbiano scarsamente dialogato con gli
uffici legali o deputati alla gestione del contratto, per illustrare
adeguatamente il reale livello e gli eventuali difetti delle prestazioni rese
dal convenzionato.
Così
pure agli uffici di ragioneria preposti al pagamento, in molti casi, non sono
stati rappresentati in modo circostanziato i difetti delle prestazioni e le
conseguenti iniziative, anche economiche, assunte[34].
Ciò è particolarmente negativo nei
contratti ad esecuzione continuata o periodica, ove si procede al pagamento
della rata corrispettiva senza una effettiva validazione delle prestazioni
rese.
Ma
il gap più forte si è registrato – come si illustra più in dettaglio
nell’apposito paragrafo – nella attività dei servizi di controllo
interno, i quali sono per lo più rimasti estranei alla circolazione delle
informazioni, riuscendo a reperire solo notizie di dettaglio, inidonee a
ricostruire il quadro complessivo della esecuzione dei contratti e dei
pertinenti effetti sulla spesa.
Le
esposte disfunzioni riguardano essenzialmente le Amministrazioni aderenti alla
convenzioni, ma emergono anche elementi di perplessità nei riguardi della
gestione complessiva delle convenzioni.
Alla
data odierna – infatti – sono ormai state stipulate complessivamente n. 39
convenzioni e per molte di esse le Amministrazioni hanno segnalato diversi e
reiterati tipi di inadempimento contrattuali.
E’
chiaro che queste ultime non potranno che rivendicare il corretto adempimento
ed, eventualmente, attivare il contenzioso per ciò che riguarda direttamente
il loro contratto adesivo.
E’ indubitabile, tuttavia,
che l’eventuale ripetersi di vizi nella esecuzione dei contratti adesivi
alle convenzioni non possa essere concepita solo come una serie scoordinata di
separati inadempimenti, bensì porsi come
un inadempimento complessivo alla convenzione-quadro.
E’
preoccupante e meritevole di approfondimento che, fino ad oggi, nessuna azione
di questo tipo sia stata intrapresa dalla Centrale d’Acquisto.
Il
forte impatto sul mercato, le cui implicazioni
problematiche sono analizzate in altro paragrafo, sarebbe certamente distorsivo
se una impresa convenzionata, anziché rispondere dei propri errori e
inadempimenti in una successiva contrattazione-quadro, lucrasse semplicemente
la disponibilità dei requisiti tecnici ed economici, maturati nella
esecuzione della precedente convenzione[35].
La
importanza strategica del progetto in esame e la sua innovatività hanno
indotto non solo profonde modificazioni organizzative ma anche larghe attese
di informazione, a livello di Governo e di pubblica opinione, in ordine al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Effettivamente
nel triennio decorso sono state pubblicate
sulla stampa, comune e specializzata, notizie di cospicui risparmi, sia in
termini percentuali che di valore: in questa sede sarebbe
assai oneroso riproporre nel dettaglio le tante informazioni, ma in ogni caso
– per rendere idea della dimensione economica del fenomeno – sono
riportati i dati ufficiali presentati dal Ministero dell’economia (paragrafo
1.2).
La
istruttoria ha messo in evidenza come i sistemi di calcolo dei risparmi siano
basati – salvo eccezioni espressamente richiamate nel corso della
rilevazione - esclusivamente su metodologie empiriche poiché,
a tutt’oggi, non è stato ancora strutturato
un sistema di rilevazione diffuso e attendibile.
E’
da sottolineare come buona parte delle stime di spesa e di risparmio sia
pervenuta dopo il deferimento della presente relazione alla Sezione del
controllo[36] e come – addirittura -
le scarne tabelle relative all’esercizio 2002 siano state elaborate
esclusivamente sulla base di comunicazioni avvenute in tale lasso temporale.
Fin
dall’origine la legge prevedeva (art. 26 legge 488/99) che la valutazione
scaturisse oggettivamente dalle risultanze storiche dei bilanci. E
d’altronde, la messa a regime della Riforma contabile del 1997 (legge n. 94)
aveva ingenerato grandi aspettative sulle potenzialità illustrative dei nuovi
bilanci che sono state, almeno nel caso di specie, gravemente disattese.
Malgrado
il fatto che negli ultimi bilanci dello Stato la esposizione contabile sia
stata integrata sotto il profilo della contabilità economica, sono di fatto
mancati i presupposti per la corretta illustrazione – sotto questo aspetto
– della entità e degli effetti della gestione degli acquisti centralizzati.
Fin
dall’inizio della istruttoria la Corte ha sottolineato la indefettibile
necessità di:
a)
Estrapolare dai bilanci precedenti la spesa storica dei
prodotti successivamente sottoposti alla procedura contrattuale centralizzata;
b)
Censire non solo i centri di costo ma anche i centri
decisionali di pertinenza di ciascuna amministrazione:
c)
Censire i funzionari delegati e le contabilità speciali,
caratterizzati dalla gestione contrattuale di beni e servizi;
d)
Individuare – sulla base degli esposti profili – le
unità elementari di rilevazione, che dovevano essere alla base della
quantificazione globale della spesa nel settore e del raffronto per la
determinazione della percentuale di risparmio;
e)
Individuare una procedura di validazione dei dati, intesa
sia come attestazione di veridicità e appropriatezza della fonte notiziale,
sia come estrinsecazione delle metodologie utilizzate per il calcolo dei
risparmi.
Sotto il profilo sub a-c) è da sottolineare come
nessuna delle Amministrazioni sottoposte a controllo sia risultata adempiente.
Ciò ha influito negativamente sugli altri aspetti operativi, anche nei pur
commendevoli casi in cui si è cercato di dare un qualche livello di certezza
e di esaustività ai dati esposti negli allegati B1, B2, B3 e B4, riguardanti
l’ammontare della spesa dichiarata dalle Amministrazioni per gli esercizi
2000-2002, nonché la percentuale di risparmio stimata.
Mancando infatti il censimento dei centri
decisionali[37], capaci di incidere sulla
spesa in subiecta materia, risulta impossibile determinare gli addendi
necessari per quantificare la globalità della spesa ed anche la percentuale
di questa rispetto al totale.
L’assenza di questi ultimi dati priva del
necessario termine di riferimento anche il calcolo dei risparmi.
Le esposte carenze impediscono a loro volta di
validare la completezza della fonte notiziale e la attendibilità dei calcoli
di risparmio.
Per questo motivo la maggior parte delle
amministrazioni, che hanno presentato i conteggi esposti nei richiamati
allegati B1-B4, hanno ripreso notizie e metodologie statistiche utilizzate
dalla Consip, senza aggiungere il riscontro di certezza che il Legislatore
pretendeva[38].
In
nota si riportano[39]
le risposte di maggior dettaglio fino ad oggi pervenute. Dalla loro lettura si
evince il massimo impegno posto nel tentativo di supplire alle richiamate
deficienze del sistema informativo, ma anche la prova dell’assenza di
strumenti certi per analizzare i volumi di spesa storici e quelli
post-riforma, dal cui confronto dovrebbe scaturire la certezza dei dati resi
pubblici.
A
ciò si aggiunge che le stime sono in modo diretto o indiretto riconducibili
– per la quasi totalità - a Consip, essendo rimasto sostanzialmente inevaso
il ruolo assegnato dalla legge alle amministrazioni pubbliche. In buona
sostanza, i pubblicizzati dati del risparmio risultano – salvo alcune
fattispecie gestite dal Ministero dell’economia di cui si riferisce al par.
3.1 – il frutto di rilevazioni ed estrapolazioni statistiche di informazioni
tra loro eterogenee, ivi comprese quelle ricavate da criteri parametrici
strutturali e territoriali; se non, addirittura, mere proiezioni del ribasso
percentuale dei costi unitari delle convenzioni, raffrontato con i costi
stimati convenzionalmente o con costi unitari di precedenti contratti.
Questa valutazione di carattere generale
sull’operato delle amministrazioni sottoposte a controllo non impedisce di
graduare comunque il giudizio critico nei confronti di quegli apparati, che
– pur in modo incompleto e frammentario – hanno presentato i dati esposti
nei più volte richiamati allegati sub B1-B4.
Nei loro riguardi – anche alla luce di alcune
dichiarazioni dei legali rappresentanti nella adunanza – è ragionevole
attendersi un rapido miglioramento delle procedure di rilevazione e degli
standard qualitativi delle informazioni. Suscitano al contrario pessimismo
quelle amministrazioni, per le quali i citati prospetti allegati non
presentano notizie di alcun tipo.
In
conclusione non può essere negato che la innovatività delle disposizioni
legislative ed il loro peculiare contenuto presentino aspetti di complessità
e difficoltà operativa, soprattutto in un contesto informativo
dell’amministrazione pubblica assai carente.
Per questo motivo – tuttavia – si sarebbe dovuta
adottare maggiore cautela nella diffusione pubblica delle notizie riguardanti
i risparmi conseguiti, evitando toni enfatici, sproporzionati rispetto alle
risultanze obiettive. Caratterizzate queste ultime da innegabili profili di
incertezza: da un lato la Consip - per ragioni di carenza obiettiva di
strumenti - è stata costretta a ponderare
una serie di dati, non completi ne’ omogenei, ai fini delle proprie stime;
dall’altro tutto il peso delle verifiche di risultato è andato a gravare
sulla società stessa, dando luogo ad un
evidente conflitto di interessi, perché - nel valutare il grado di
raggiungimento degli obiettivi - essa ha finito per valutare gli effetti del
proprio operato.
2.9. Aste on line e market place - DPR. 4 aprile
2002.
Il presente paragrafo, inerente alla contrattazione
elettronica, viene inserito nel capitolo relativo alla attuazione del
programma di contrattazione centralizzata perché - pur contenendo riflessioni
di carattere generale sul nuovo quadro normativo - prende spunto da fenomeni
gestionali, intercettati nel corso della attività istruttoria e da colloqui
informali tenuti con i dirigenti delle amministrazioni interessate, i quali
hanno spesso rappresentato momenti di incertezza e perplessità sugli snodi
operativi, conseguenti alla adozione dei nuovi strumenti gestionali. Per
questo motivo – dopo la illustrazione sintetica dell’attuale stato di
esecuzione delle iniziative previste dal più recente quadro normativo – si
è ritenuto di sottolineare i profili problematici e di rischio che i nuovi
strumenti comportano nonché gli adattamenti minimi che potrebbero condurre al
loro superamento.
E’
da precisare che la materia della contrattazione telematica non è terreno
circoscritto alla esperienza Consip ma riguarda tutte le amministrazioni
pubbliche, singole e associate. Pertanto, nel corso del presente paragrafo, si
è cercato di separare gli aspetti riguardanti l’intero settore da quelli
inerenti alla attività della Centrale d’Acquisti.
Sul
programma strategico affidato alla Consip, dunque, ha interagito anche il
nuovo regolamento 4 aprile 2002 recante criteri e modalità per
l’espletamento, da parte di amministrazioni pubbliche, di procedure
telematiche di acquisto e approvvigionamento di beni e servizi, il quale non
disciplina soltanto l’attività della Centrale d’Acquisti ma anche quella
delle amministrazioni, che intendono gestire aste on line o sistemi dinamici
di acquisto telematico.
Le regioni, le province, le città metropolitane, i
comuni e le comunità montane sono semplicemente facoltizzati alla
applicazione di detto regolamento, ben potendo esercitare in materia la
propria potestà regolamentare. Questa prerogativa rende ancora più complesso
il quadro operativo generale e altresì opportune le considerazioni
successivamente sviluppate, perché, in un quadro di regolazione molto
frazionato, principi e osservazioni di carattere generale assumono rilevanza
pregnante per assicurare la sana amministrazione delle risorse pubbliche.
Finora
l’istituto dell’asta telematica è stato utilizzato dalla Consip, anche
per conto di raggruppamenti di stazioni appaltanti, e da qualche altra
amministrazione pubblica[40].
Esso è destinato ad espandersi nel breve e medio periodo, per cui mette conto
formulare alcune osservazioni sulla base delle esperienze già realizzate,
raffrontate con i modelli normativi richiamati.
Occorre
premettere che i principi in tema di libera circolazione delle merci, di
libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, i principi di
parità di trattamento, di non discriminazione e tutti gli altri profili di
tutela della concorrenza valgono anche per le procedure di aggiudicazione
telematica. Quindi anche le norme nazionali in subiecta materia devono
essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati e alle altre
disposizioni rilevanti del Trattato CE.
E’
indubbio che le nuove tecniche di acquisto elettronico siano in costante
sviluppo: esse consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della
attività negoziale della Pubblica Amministrazione, soprattutto in virtù del
risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Tuttavia la loro
adozione non comporta, di per sé, un incremento della trasparenza e della
economicità della contrattazione, se non è accompagnata da un innovativo ed
equilibrato sistema di garanzie, sia di carattere tecnico che
giuridico-economico: da un lato occorre essere certi dell’uso corretto delle
tecnologie e, dall’altro - tenuto conto della problematicità
dell’avanzamento tecnologico e dei deficit di conoscenza, anche nel mondo
imprenditoriale - occorre assicurare strumenti divulgativi, capaci di
garantire equo trattamento alle imprese che desiderano entrare nel settore.
Siffatta esigenza riguarda sia le procedure di gara
vere e proprie che quelle inerenti al mercato elettronico.
In primis va sottolineato come alla trasmissione di
informazioni per via elettronica debba essere applicata la direttiva
1999/93/CE del 13 dicembre 1999, in tema di firme elettroniche e la
direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, relativa ai servizi della società
dell'informazione e di commercio elettronico, così come in principi contenuti
nei regolamenti emanati ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 675/96.
E’
innegabile, tuttavia, che in materia di pubblici appalti le regole di
sicurezza previste in questi corpi normativi non siano sufficienti,
soprattutto per quel che riguarda la ricezione elettronica dei documenti atti
alla qualificazione, delle domande di partecipazione, delle offerte e – più
in generale – l’automazione del processo di gara o la gestione del
catalogo di beni e di imprese, costituenti il cosiddetto mercato elettronico,
di cui si dirà successivamente.
2.9.1 Profili problematici
relativi alla cosiddetta asta elettronica.
Ai
sensi dell’art. 1, comma 7, della “posizione comune” del Consiglio UE,
l’asta on line[41]
è definita “...un processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo
una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro
classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento
automatico”.
Si
tratta a ben vedere di un modello
di gara in cui sono trasposti, nel mutato contesto tecnologico, i principi
delle normali procedure di gara aperte e ristrette.
Momenti
pregnanti di questa procedura sono le modalità di presentazione virtuale
della documentazione informatica, la classificazione degli aspiranti e degli
offerenti, la presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso
(ripristinando il vecchio schema della gara per pubblico banditore o candela
vergine in una nuova veste tecnologica), la gestione del meccanismo di
aggiudicazione.
In
linea di massima non dovrebbe essere consentito di gestire con mezzi
telematici gare caratterizzate da valutazioni di tipo extraeconomico come
quelle identificate con il termine “offerta economicamente vantaggiosa”,
ove il concorso riguarda anche elementi diversi
dal prezzo. Tuttavia procedure di questo genere possono essere gestite in via
telematica quando gli elementi extraeconomici sono suscettibili (per esempio
attraverso la loro espressione in cifre e percentuali) di una valutazione
automatica a mezzo elettronico, senza alcun intervento – anche di tipo
meramente interpretativo - da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
Si
è invece dell’avviso che questo sistema non possa essere esteso ai casi in
cui l’amministrazione esercita valutazioni discrezionali, anche di mero
ordine tecnico.
2.9.2 Market place e mercato
elettronico.
Oltre
alle procedure di gara convenzionali e telematiche per la stipula di
convenzioni e ai primi esperimenti di asta telematica, la Consip ha avviato un
programma per la realizzazione del cosiddetto “market place”, il
quale, attraverso opportune opzioni tecnologiche, dovrebbe realizzare
piattaforme di e-procurement, di e-commerce/e-business,
strumenti per campagne di marketing ed erogazione di servizi on line.
Il
contenuto principale della iniziativa sembra coincidere con i caratteri del
cosiddetto “mercato elettronico” preso di recente in considerazione dallo
stesso legislatore comunitario.
Il
mercato elettronico o sistema dinamico è definito all’art. 1, comma 6 della
citata “posizione comune” come “
.. processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso
corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato
soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo
ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa
conforme al capitolato d'oneri”.
Il programma di recente avviato da Consip presenta i
seguenti caratteri principali:
·
gestione completa del Portale del mercato elettronico, sia
dal punto di vista sistemico che nei confronti dei fornitori e delle
amministrazioni pubbliche; definizione della struttura e dei contenuti del
sistema;
·
gestione della sicurezza e dell’inviolabilità del
sistema e dei dati in esso contenuti (creazione, attivazione, gestione profili
degli utenti che si avvalgono del sistema; riconoscimento e certificazione
utenti; validazione richieste di accesso alla piattaforma Market Place);
·
gestione e archiviazione documentale, attraverso la
conservazione in formato elettronico disponibile on-line per gli utenti;
·
controllo degli accessi al sistema;
·
capacità di gestire in proprio e per conto delle
amministrazioni pubbliche
e-procurement e altre transazioni on line.
Il sistema istituito prevede l’accreditamento dei
fornitori, proporzionalmente allo sviluppo del mercato stesso, attraverso
parametri predefiniti (con garanzia di visibilità ai soli utenti registrati e
di sicurezza degli accessi), entro i quali dovrebbero orientarsi le
amministrazioni utilizzatrici del Portale.
Nella
buona sostanza il mercato organizzato dalla Consip provvede alla
prequalificazione dei fornitori, consentendo di allargare progressivamente il market
place ad un maggior numero di partner e, conseguentemente incrementando le
opzioni per le imprese partecipanti e per le amministrazioni. In tal modo
risulta assicurata la standardizzazione delle modalità di invio di ordini di
acquisto e il diretto collegamento elettronico tra acquirenti e fornitori.
Peraltro,
in questo ambiente - almeno in teoria – si dovrebbero poter realizzare anche
procedure di tipo diverso: ordinazioni automatiche mediante la presentazione,
in ordine di convenienza economica, degli articoli richiesti dai committenti,
oppure negoziazioni articolate sulla base di richieste progressivamente
analitiche delle amministrazioni e di “repliche on line” dei
fornitori qualificati.
Tra
gli effetti rilevanti di una simile ipotesi di mercato elettronico vi è
indubbiamente la possibilità di gestire database completi relativi
alle transazioni effettuate, i quali permettono di migliorare l’informazione
e favorire miglioramenti e autocorrezioni nella gestione della attività
contrattuale.
Come
già evidenziato, l’esperienza del mercato elettronico non è circoscritta,
dal regolamento 2002 e dalla vigente legislazione, agli acquisti centralizzati
ma può essere adottata da qualsiasi amministrazione pubblica o raggruppamento
di amministrazioni pubbliche, che voglia raggiungere, su scala minore, gli
obiettivi perseguiti dal Ministero dell’economia attraverso Consip. Esiste
pertanto la teorica possibilità di uno sviluppo asimmetrico delle centrali
d’acquisto, differenziate per settori, per ambiti territoriali, per
tipologie di amministrazioni, a loro volta in grado di sviluppare il proprio
mercato, singolarmente o in modo associato. Questo aspetto assume una
importanza fondamentale nell’ambito della organizzazione amministrativa e
del mercato: la prima, fortemente condizionata dalle opzioni contrattuali
prescelte; il secondo, sicuramente influenzato dal numero, dalle dimensioni e
dalle caratteristiche, che le future unità di mercato elettronico andranno ad
assumere.
2.9.3
Considerazioni di carattere generale sulla introduzione della contrattazione
elettronica.
Per gli esposti motivi, lo scenario nazionale
risultante dalla combinazione delle esperienze degli acquisti centralizzati,
dall’art. 24 della legge 289 e dal regolamento dell’aprile 2002 oscilla
tra due tendenze, entrambe da evitare se radicalizzate al massimo: la
concentrazione delle grandi commesse, definite sia sotto il profilo
quantitativo che qualitativo, verso una o poche centrali d’acquisto con i
rischi oligopolici, di cui si riferisce in altri punti della relazione; la
parcellizzazione delle piccole in una molteplice articolazione di minuscoli
mercati telematici, ove è facile far valere logiche protezionistiche e di
chiusura alla competizione.
Non
può negarsi che detto pericolo sia connaturato alla contrattazione pubblica,
indipendentemente dalla configurazione telematica dei processi di acquisto, ma
non v’è dubbio che il mondo virtuale del computer possa “celare” meglio
– sotto la scorza dell’ipertecnicismo – pratiche protezionistiche o
discriminatorie, con conseguenti ricadute anche sui risultati dell’attività
amministrativa in termini economici e qualitativi.
Se
in altri punti della relazione si sottolineano i pericoli di delegare in
bianco alla Centrale d’Acquisti articolazione, tipi negoziali e schemi
contrattuali delle convenzioni, non possono sottacersi – ad esempio - i
rischi insiti nell’art. 11, commi 1 e 3 del regolamento, per effetto dei
quali qualsiasi pubblica amministrazione o raggruppamento di pubbliche
amministrazioni può organizzare un proprio mercato elettronico, abilitando
direttamente i fornitori di beni e servizi.
Sul punto la Corte ritiene di formulare alcune
osservazioni in chiave interpretativa ed alcune riflessioni de iure
condendo:
·
L’iscrizione negli elenchi merceologici, che
costituiscono il mercato elettronico, deve essere necessariamente aperta, nel
senso che non si può prevedere il suo consolidamento a seguito di uno o più
bandi. Vi devono essere modalità snelle ed immediate per l’accesso in modo
da non provocare fenomeni di chiusura che hanno già condotto la Corte di
Giustizia e le direttive comunitarie a pronunciarsi contro gli albi chiusi (
cfr. nella legislazione nazionale attuativa l’art. 17, comma 2, del d.lgs n.
157/95[42],
nonché l’art. 15 del d.lgs n. 402/98[43]).
Il sistema originario degli albi intendeva disciplinare l’istituto della
trattativa privata, mitigandone le possibili distorsioni in danno della libera
prestazione dei servizi, grazie - tra l’altro - alla previsione della
rotazione tra le imprese interpellate. La norma regolamentare, in base ad
elementari principi ermeneutici in tema di contrattualistica pubblica, non può
essere interpretata quale autorizzazione a gestire una piattaforma
informatica, tendenzialmente permanente, perché questa sarebbe una
intollerabile discriminazione a favore dei soggetti abilitati. Va quindi
garantito il più ampio accesso ai soggetti aspiranti, riducendo ai minimi
termini i tempi di accesso al mercato telematico;
·
Deve essere garantito l’accesso a tutti gli interessati
alle modalità di qualificazione telematica – siano esse caratterizzate da
esito negativo o positivo – evitando che pretesi motivi di riservatezza
trasformino questa fase cruciale (ai fini della trasparenza e correttezza
contrattuale) in un fenomeno meramente formale, inaccessibile
all’informazione sui profili sostanziali delle decisioni in formato
elettronico. Le procedure di gestione telematica dovrebbero essere validate al
massimo livello delle garanzie previste dalla disciplina della firma
elettronica, con l’intervento di notai (sotto questo profilo non sembra
sufficiente il generico richiamo regolamentare dell’art. 8, comma 3, alla
nomina “ove espressamente previsto
dalle disposizioni di legge regolanti l’attività negoziale delle pubbliche
amministrazioni” di un ufficiale rogante) e soggetti veramente terzi
rispetto alla Amministrazione.
·
Tutte le amministrazioni gerenti simili sistemi dovrebbero
essere dotate di personale specializzato, addetto al controllo, rispettando il
principio di vigilanza-ingerenza connaturato alla morfologia dell’appalto
pubblico, sia esso tradizionale che informatizzato (anche in questo caso va
conferito un concreto contenuto alle disposizioni contenute nell’art. 8 del
regolamento in tema di responsabile del procedimento telematico). Nella buona
sostanza i dipendenti delle amministrazioni pubbliche preposti a questo
settore dovrebbero acquisire una specifica formazione mirata, non solo
all’utilizzo delle nuove tecnologie, ma alla loro interazione su
problematiche classiche dell’azione amministrativa afferenti agli aspetti
organizzativi, gestionali, legali, fiscali, societari. Ciò anche attraverso
la capacità di valutare software interattivi di auto-diagnostica, necessari
per definire fabbisogni effettivi e momenti strategici di vigilanza. Tenendo
conto delle dimensioni medio-piccole delle nostre Amministrazioni, un
programma del genere non può prescindere dalla aggregazione settoriale e
territoriale e dalla condivisione di esperienze e conoscenze tra i funzionari.
·
Tendenzialmente la legislazione dovrebbe garantire sistemi
di qualificazione generale e neutrale, sia nel campo delle forniture che dei
servizi, se del caso ricorrendo a soggetti accreditati sotto il profilo della
certificazione e attestazione dei requisiti per lo svolgimento della attività
commerciale o professionale. Questa soluzione potrebbe prevenire effetti
distorsivi sia della contrattazione centralizzata che di quella parcellizzata.
Si potrebbero, a tal fine, utilizzare, quali categorie di riferimento, quelle
contenute nelle direttive comunitarie, selezionando per le forniture e i
servizi, le tipologie ritenute meritevoli di una qualificazione uniforme su
tutto il territorio nazionale e lasciando alla libera determinazione del
committente solo i requisiti di quelle ritenute irriducibili ad un trattamento
omogeneo.
Le
considerazioni esposte non rivestono solamente natura astratta, dal momento
che esistono diversi elementi sintomatici – nelle prime prassi adottate –
di situazioni variegate e poco definite. Per motivi tecnici – tra l’altro
- non è stato possibile prendere visione dei “documenti virtuali” alla
base delle gare telematiche finora concluse.
Anche
dai colloqui informali con i funzionari che le hanno gestite, è maturato il
convincimento che le prospettazioni tecniche e ingegneristiche abbiano per il
momento il sopravvento sui profili giuridici ed economici di stampo
tradizionale. Se è indubbiamente comprensibile – nella fase di avvio di
questa epocale esperienza – che gli aspetti tecnici prevalgono su quelli di
natura economico-giuridica, nondimeno la Corte ritiene che le esposte
considerazioni costituiscano elementi integrativi minimi per assicurare la
correttezza e trasparenza delle procedure elettroniche, anche in carenza di
eventuali norme specifiche.
Considerato,
peraltro, che il ricorso alle procedure informatiche è concepito dalla
legislazione quale alternativa discrezionale ai metodi tradizionali, sembra
indefettibile che la valutazione degli elementi di rischio, sottolineati
precedentemente, debbano essere assunti quali necessari parametri di
ponderazione delle scelte in concreto attuate.
CAPITOLO
III
Problematiche emerse nella attuazione
del progetto di centralizzazione
degli acquisti
3.1.
Ritardi ed inadempimenti dei servizi di controllo interno nell’attuazione
dell’art. 26, comma 4, della legge 488/99.
Come
evidenziato nel paragrafo inerente al quadro normativo tutte le
Amministrazioni avrebbero dovuto monitorare la spesa per beni e servizi e
confrontarla con quella storica antecedente alla istituzione della Centrale
per gli Acquisti.
L’art.
26, comma 4, della legge 488/99, infatti, dispone che:
“Nell'ambito di ciascuna pubblica
amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano
l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere
tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei
prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici
sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono
rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di
prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di
controllo interno”.
In
considerazione della assoluta novità degli adempimenti introdotti dalla
richiamata disposizione, si è ritenuto di attendere un congruo termine prima
di accertarne le modalità di attuazione: la prima nota istruttoria è infatti
del 14 gennaio 2002, sulla base della quale si è potuto verificare che
nessuna delle Amministrazioni dello Stato sottoposte a controllo (individuate
nell’allegato A) aveva inviato
all’ufficio di direzione politica una relazione, avente i requisiti di
quella prevista dell’art. 26.
Dal sorprendente riscontro
ha preso le mosse una serrata attività istruttoria di questa Corte che ha
indotto la maggior parte delle Amministrazioni ad avviare procedure di
controllo, anche se – come si chiarirà appresso – difficilmente esse
hanno assunto i caratteri di sistematicità ed effettività.
Sono peraltro emersi una
serie di problemi di tipo organizzativo e tecnico, che mette conto richiamare:
·
inadeguatezza delle strutture
preposte al controllo di gestione[44],
già rilevata dalla sezione con delibera n. 15/2003/G;
·
mancata composizione
dell’Organo competente a predisporre il documento[45];
·
pletoricità dei centri
decisionali, rispetto alle risorse attribuite ai servizi di controllo interno[46];
·
complessità delle
trasformazioni strutturali e organizzative[47].
Con
riferimento agli esercizi finanziari 2000-2001 allo stato attuale – per quel
che concerne la stesura delle relazioni previste dall’art. 26 – risultano
inadempienti:
a)
il Ministero della difesa;
b)
il Ministero delle infrastrutture e trasporti;
c)
il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca ad
eccezione dell’ex MURST;
d)
il Ministero
dell’interno[48].
Peraltro, i
ministeri sub a), b) e d) hanno presentato deduzioni orali in adunanza.
Con riguardo all’
esercizio 2002 ha provveduto il solo Ministero delle comunicazioni ed il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali[49].
Quanto alla pubblicazione
sul sito Internet risulta in regola solo il Ministero dell’istruzione, della
università e della ricerca, ex MURST[50].
Le interlocutorie risposte
formulate dalle Amministrazioni, nelle more della predisposizione delle
relazioni richieste hanno assunto, in genere, la morfologia di semplice
discorso preliminare di tipo organizzativo o di generico richiamo alle finalità
perseguite con il programma di centralizzazione degli acquisti, prediligendo,
talvolta, segnalare le strutture che “non hanno fatto” piuttosto che
precisare“chi farà successivamente”[51].
Le risposte evidenziano in
modo incontrovertibile il sostanziale inadempimento alla norma richiamata ma
anche la volontà di ottemperare al richiamo della Corte in ordine alle
indefettibili prescrizioni dell’art. 26.
Va sottolineato, in
proposito, come quasi tutte le Amministrazioni interessate abbiano assicurato
la futura trasmissione dei dati richiesti dopo la predisposizione della relazione[52].
Intento, peraltro,
confermato dalle deduzioni orali dei rappresentanti delle amministrazioni
intervenute in adunanza.
L’insistenza della Corte
volta a conoscere i profili elementari delle gestioni in esame ha comunque
costretto alcune amministrazioni ad avviare embrionalmente l’attività di
raccolta dei dati (cfr. ad esempio Ministero per l’ambiente[53]
e Ministero per i beni e le attività culturali[54]).
Tale
principio di attività, comunque,
raramente si è tradotto nella individuazione di una procedura, sia pure
minima, utile a raccogliere e ad assemblare le notizie da sottoporre
a valutazione ed inserire nel referto all’organo politico.
Peraltro, nelle richiamate
deduzioni orali, di cui si riferisce più analiticamente in successivo
paragrafo, diverse amministrazioni hanno comunicato la loro spontanea adesione
alle metodologie proposte da questa Corte.
Molteplici difficoltà sono
state eccepite nella predisposizione di una procedura di controllo e
monitoraggio efficace e obiettiva:
·
recente istituzione di nuove
direzioni generali e conseguente eterogeneità dei dati forniti dai vari
centri di spesa[55];
·
eterogeneità dei prodotti acquistati prima e dopo l’intervento della
Consip e la conseguente non piena comparabilità dei
relativi costi, come accaduto al
soppresso Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
[56].
·
difficoltà nel ripartire le
spese di ciascun centro di responsabilità, in quanto il soppresso
Provveditorato Generale, cui era affidato il pagamento dei servizi fruiti,
avrebbe comunicato il solo dato complessivo dei costi annui[57].
·
difficoltà nella stima delle
spese sostenute sui capitoli di spesa dei centri di responsabilità e dei
funzionari delegati che gestiscono autonomamente i fondi loro assegnati[58].
La Presidenza del Consiglio[59]
ha individuato i centri di spesa incaricati - alla data del 31/12/01 -
dell’acquisizione di beni e servizi, confrontando i costi gravanti sui
pertinenti capitoli prima e dopo l’adesione alle convenzioni, al fine di
determinare le economie conseguite. Tale analisi, peraltro, risulta parziale,
non essendo stati ancora acquisiti i dati relativi ai beni informatici, alla
cancelleria ed ai fotocopiatori.
Peraltro alcuni servizi di
controllo interno, che non hanno eccepito difficoltà nelle procedure di
verifica, hanno evitato di precisare le metodologie di raccolta delle
informazioni e di elaborazione dei calcoli in quanto:
§
alcuni si sono limitati a rappresentare, nelle loro note,
mere percentuali di risparmio, senza alcuna ulteriore
precisazione nel merito della
informazione fornita: tra questi il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali[60],
il Ministero delle politiche agricole e forestali che indica[61],
complessivamente, un risparmio pari a circa
€ 258.228,00 (circa L. 500.000.000),
il Ministero delle comunicazioni[62] ed il Ministero degli
affari esteri;
§
altri - nel trasmettere le relazioni dei singoli centri di
responsabilità, redatte secondo criteri non omogenei - non hanno evidenziato
risparmi conseguiti a livello complessivo dall’amministrazione interessata,
ma si sono limitati ad elencare le percentuali minime e massime - talvolta
assai distanti tra loro- ivi rappresentate[63].
Il
Ministero della economia, dopo la data del deferimento della presente
relazione alla Sezione del controllo, ha prodotto la documentazione già più
volte sollecitata a far data dal 14 gennaio 2002.
Dalla
stessa emerge – per la suddetta Amministrazione - uno scenario operativo
parzialmente diverso a quello delle altre.
Infatti
per l’esercizio 2001 il Secin[64]
ha organizzato una rilevazione finalizzata a verificare l’incidenza degli
acquisti effettuati in convenzione sul totale degli acquisti riguardanti le
categorie merceologiche oggetto di convenzione e la riduzione della spesa
conseguita per effetto degli acquisti in convenzione.
Il
lavoro svolto dal Secin, pur non essendo caratterizzato dal raffronto tra
stime effettuate e partite contabili di riferimento, presenta indubbiamente un
livello di elaborazione più avanzato rispetto alla attività svolta da altri
servizi di controllo interno.
Tra
i dati di maggiore interesse emersi dalla rilevazione vi sono il rapporto tra
spesa per beni in convenzione Consip e complesso della spesa assunta per
l’approvvigionamento di beni e servizi e quello tra il valore dei contratti
adesivi all’interno delle diverse convenzioni.
La
spesa complessiva per contratti adesivi alle convenzioni Consip[65]
ammonta ad euro 31.513.505 ed incide per appena il 14,71% sul totale della
spesa del Ministero per l’approvvigionamento di beni e servizi.
Di
questa spesa poco meno della metà (euro 14.608.292) è rappresentata
dall’acquisto dei buoni pasto, che in valore assoluto quasi eguaglia la
somma di tutti gli altri contratti adesivi alle altre convenzioni.
L’Amministrazione nel richiamato rapporto
rappresenta anche i criteri di stima adottati, per i quali mette conto
riportare uno stralcio dello stesso.
“Con riferimento a quest’ultima categoria di costi,
dall’elaborazione dei dati trasmessi dai centri di spesa nonché da
informazioni acquisite dai documenti elaborati da Consip, si possono dedurre i
seguenti risparmi:
a)
per la categoria merceologica telefonia fissa,
sono state evidenziate spese per servizi in convenzione per € 2.895.082,91
(Lit. 5.605.000.000). Per lo stesso servizio nell’anno 2000 erano state
sostenute spese per € 4.238.561,77
(Lit. 8.207.000.000). Il risparmio viene pertanto quantificato in
€ 1.343.479 (Lit. 2.601.000.000) che rappresenta circa il 32% della
spesa sostenuta per il 2000;
b)
per la categoria merceologica buoni pasto, si
è appurato che:
-
in base ai vecchi contratti/convenzione (n.3) stipulati dall’ex
Provveditorato dello Stato relativamente alla fornitura di buoni pasto per gli
Uffici della Pubblica Amministrazione, il prezzo medio per la fornitura di un
buono pasto è risultato pari ad € 4,62;
-
in base alle nuove convenzioni stipulate da Consip (n.5), la fornitura
di buoni pasto per gli Uffici della Pubblica Amministrazione un buono pasto,
il prezzo medio di aggiudicazione è stato pari ad € 4,39; ne consegue che
il risparmio medio ottenuto è stato pari ad € 0,23 per buono pasto. Poiché
sono stati acquistati in convenzione n. 691.702 buoni pasto, il risparmio di
spesa è quantificabile in € 159.091 (Lit. 308.000.000);
c)
per la categoria merceologica centrali
telefoniche sono state esposte spese per € 7.168.376,30 (Lit.
13.880.000.000). Da informazioni acquisite, considerata l’impossibilità di
far riferimento ad una sequenza storica data la specificità del prodotto, è
risultato un risparmio del 30%, rispetto ai listini Ericsson. Si può quindi
ipotizzare che il risparmio realizzato rispetto al listino, sia stato di
circa € 3.047.000 (Lit. 5.900.000.000);
d)
per la categoria merceologica personal computer
desktop, sono stati rendicontati noleggi in convenzione per circa €
1.730.535,47 (Lit. 3.351.000.000) utilizzando prevalentemente la
convenzione con il RTI Getronics/DSI/IngLease. Da documentazione acquisita è
risultato che detta convenzione ha determinato una riduzione dei costi
unitari, rispetto alla stima del valore di mercato dei beni oggetto di gara,
pari al 25%. E’ possibile quindi ipotizzare un risparmio di circa €
568.000 (Lit. 1.100.000.000).
Per l’esercizio 2002 non risulta emanato ancora
alcun rapporto da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
La
metodologia di controllo adottata, ancorché di livello superiore a quella di
altri ministeri presi in esame nel corso della indagine, risulta ampiamente
perfezionabile, soprattutto sotto il profilo della correlazione delle stime e
delle risultanze contrattuali con i pertinenti centri di costo e con i centri
decisionali, preposti alla gestione dei singoli acquisti.
3.2
Metodologie minime per assicurare l’attuazione dell’art. 26,
L. n. 488/99.
Nell’ottica
di collaborazione che fisiologicamente connota il controllo sulla gestione,
questa Corte ritiene che alle esposte osservazioni critiche sulla attività
dei servizi di controllo interno debbano seguire anche rilievi propositivi,
suscettibili di essere presi a riferimento per la necessaria autocorrezione
dei comportamenti accertati.
Sotto
questo profilo è da premettere che qualsiasi attività di controllo interno
di gestione può spiegare efficacia solo se pianificata in sede di
programmazione. Come si ricava dalla esperienza aziendale in cui è nato, tale
controllo di gestione ed, in particolare, le rilevazioni che ne sono alla
base, devono essere costruiti “a matrice” sulla organizzazione preposta
alla amministrazione attiva, secondo il principio “dove si produce deve
essere effettuato il controllo e il monitoraggio”. Quindi sono i centri
decisionali gestori della spesa a dover essere prioritariamente censiti e
sottoposti a predeterminate, obiettive ed effettive procedure di rilevazione.
Ciò
premesso, con riguardo alla materia in esame, risulta evidente che - avendo la
legge 488/99 riservato all’attività dei servizi di controllo interno un
ruolo fondamentale, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo strategico di
riduzione della spesa e di trasparenza negli approvvigionamenti - la
sostanziale non attuazione delle procedure di autocontrollo costituisce, di
fatto, una vanificazione dei suddetti obiettivi.
Senza
un esauriente quadro giuridico economico e contabile degli acquisti
globalmente effettuati, infatti, risparmio e maggiore trasparenza rimangono
petizioni di principio non dimostrate. Né a tal fine possono essere
utilizzate proiezioni di spesa sulla base dei migliori prezzi unitari ottenuti
e di statistiche incomplete e di settore, riguardanti il pagamento di quegli
articoli.
Ben
altra consistenza avrebbe dovuto assumere il report degli acquisti di
beni e servizi.
Queste, in sintesi, appaiono le
operazioni minime per assicurare comparazioni tra il quadro storico della
spesa antecedente alla riforma e la evoluzione di quest’ultima negli anni
successivi:
·
previo censimento dei centri decisionali gerenti gli
acquisti;
·
determinazione degli uffici e delle unità di personale
adibiti a svolgere e validare le rilevazioni;
·
censimento, nell’ambito di un congruo numero di esercizi
precedenti a quello della Riforma, dei principali contratti di acquisto e
somministrazione di beni e servizi;
·
determinazione del valore dei beni e servizi
approvvigionati;
·
informatizzazione delle categorie merceologiche e dei
rispettivi prezzi unitari pagati;
·
suddivisione, con la necessaria specificazione temporale,
conseguente all’ambito di estensione delle convenzioni, dei beni e servizi
già coperti dalla attività di e-procurement e di quelli liberi;
·
ricognizione dei contratti a prestazioni periodiche in
scadenza e acquisizione di tutti gli elementi necessari per l’assunzione di
una eventuale decisione di proroga;
·
individuazione del fabbisogno da parte dei diversi uffici,
al fine di pianificare le diverse strategie di acquisto: ricorso a procedure
concorsuali, adesione a convenzioni Consip, rinnovo contratti in scadenza,
ricorso a procedure in economia.
Solo in un contesto di
informazioni così integrato le strategie di risparmio possono essere
proficuamente perseguite e, contemporaneamente, rese compatibili con le
altrettanto importanti esigenze di rispetto dei principi della concorrenza.
3.3 Alcuni profili
problematici della contrattazione centralizzata
L’impatto della riforma
introdotta nell’esercizio 2000 presenta caleidoscopici effetti, sicuramente
eterogenei e talvolta contraddittori. Nel presente paragrafo si è ritenuto di
richiamarne alcuni, suscettibili di essere assunti a paradigma per valutazioni
di tipo più generale in relazione ai loro rapporti con i principi della sana
amministrazione.
3.3.1
I risparmi conseguiti dal Ministero dell’Ambiente
Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio - anziché inviare la relazione di cui all’art.
26 – ha
trasmesso una nota
illustrativa dei dati forniti dalle
singole articolazioni organizzative[66].
Colpisce, in tale contesto,
la notevole eterogeneità delle esperienze maturate – nell’ambito della
stessa amministrazione – da strutture che operano in settori paralleli.
Una
di queste (Servizio per la
Valutazione dell'Impatto Ambientale) afferma di avere raggiunto indirettamente
– attraverso la comparazione con i prezzi Consip – importanti risparmi,
rinnovando a condizioni più vantaggiose il contratto con il vecchio
fornitore.
Invero
- a parte l’assenza di qualsiasi
riferimento ai capitoli di bilancio e alla contabilità economica, ove si
dovrebbero, come detto in precedenza, utilmente riscontrare gli asseriti
benefici - sorprende,
nell’apparente positività del quadro operativo illustrato, l’entità del
risparmio realizzato su ciascun articolo di prodotto dopo il confronto con le
condizioni Consip:
·
Per il noleggio di
fotocopiatori, si sarebbe verificata una riduzione di oltre il 50% del canone
precedentemente pagato;
·
Per altro articolo di eguale
natura il risparmio sarebbe stato di una percentuale superiore al 60%.
Tale consistente riduzione dei costi sarebbe stata
conseguita per l’improvviso revirement
della vecchia impresa appaltatrice che – a detta della Amministrazione –
avrebbe abbassato il prezzo, anche sotto il livello della convenzione Consip.
La vicenda qui riportata
non può rientrare nella fisiologica dinamica negoziale
per due ordini di ragioni, apparentemente antitetiche, ma strettamente
collegate:
1.
l’entità della riduzione, tenuto conto anche
dell’andamento della svalutazione, diviene un indice difficilmente
controvertibile di un prezzo originariamente anomalo, che si sarebbe potuto
certamente evitare se il prezzo a base d’asta della vecchia procedura fosse
stato fissato in modo congruo. Se si considera che la soglia di remunerazione
di un appalto oscilla normalmente tra il 10 e il 20%, ne risulta l’assoluta
anomalia di quel prezzo contrattuale che l’Amministrazione ben poteva
prevenire attraverso una procedura concorsuale e, comunque, non accettare
anche in una eventuale procedura negoziata;
2.
l’accettazione
di un prezzo inferiore a quello della convenzione potrebbe essere invece
sintomo di anomalia in basso, originata dalla necessità dell’imprenditore
di mantenere comunque la commessa, indipendentemente dalla sua remuneratività.
Anche questo fenomeno urta con uno dei parametri cardine della contrattazione
quale il principio di corrispettività.
Un
altro ufficio della stessa Amministrazione[67]
evidenzia un fenomeno lamentato più volte anche da altre amministrazioni
sottoposte alla presente indagine: quello dei beni non presenti nel catalogo
della convenzione. In particolare, ciò si sarebbe verificato per 17 acquisti
su 20, per un valore pari al 96% delle forniture, costringendo il Ministero ad
approvvigionarsi in via d’urgenza[68].
La
fattispecie descritta ha indotto comportamenti di segno opposto a quelli
voluti dal legislatore e perseguiti dal programma ministeriale: è cresciuto,
infatti, il ricorso alle procedure negoziate, perché l’affidamento mal
riposto sulla disponibilità di certi beni ha precluso la possibilità di
predisporre tempestivamente qualsivoglia tipologia di gara, diventando la
momentanea indisponibilità giustificazione per il ricorso alla trattativa
privata.
La
concentrazione di questi fenomeni in particolari strutture deputate alla
contrattazione costituisce, tuttavia, anche elemento sintomatico di possibili
atteggiamenti elusivi della contrattazione centralizzata, in particolare
attraverso la artificiosa enfatizzazione di alcuni profili esecutivi della
convenzione quadro.
In
questa prospettiva sarebbe opportuno che i servizi ispettivi – per quanto di
loro competenza - e i servizi di controllo di gestione, nella logica di
autocorrezione, approfondissero i reali motivi, per cui determinati fenomeni
si riscontrano solo in alcune strutture, lasciandone esenti altre.
3.3.2 Problemi inerenti alla fornitura del materiale
di cancelleria e di facile consumo.
L’ex
M.U.R.S.T.[69] ha formulato un giudizio
complessivamente positivo sugli effetti della contrattazione centralizzata[70],
esprimendo – tuttavia - riserve sulla bontà della convenzione riguardante
il materiale di facile consumo.
In
particolare, l’Amministrazione ha precisato che “Non altrettanto
positiva è stata l’esperienza relativa all’utilizzazione della
convenzione riguardante il materiale di facile consumo, in ordine alla quale
l’ufficio competente ha manifestato ragionevoli riserve. Al riguardo questo
SECIN ritiene opportuno che la presente relazione venga trasmessa alla Consip
Spa, affinché tale società valuti, se del caso, la possibilità di
introdurre eventuali modifiche all’articolato di quest’ultima
convenzione”.
Analogamente,
il Servizio di controllo interno del Ministero per i beni e le attività
culturali[71] ha richiamato la
relazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
dell’Emilia - Bologna (nota prot. n. 6570 del 4/4/2002) secondo la quale
“…i prezzi risultavano quasi sempre superiori a quelli dei fornitori
locali… ed inoltre “…Si fa notare che la ditta in questione
effettua le consegne ben oltre i 10 giorni previsti dalla Convenzione,
pertanto la soprintendenza dopo un’attenta
verifica dei tempi di consegna effettuerà la dovuta decurtazione, ovvero
applicherà la penale per ritardo di consegna prevista dalla convenzione
medesima.”. Detta circostanza, peraltro, induceva la Soprintendenza
citata a porre un quesito al Ministero dell’economia, in data 29/11/20001,
circa la effettiva convenienza dei prezzi della ditta in convenzione. A tale
quesito lo stesso Ministero non risulta aver ancora risposto.
Del
medesimo tenore le osservazioni formulate dal Ministero delle attività
produttive [72], il quale ha evidenziato che
“…spesso, prodotti con identica denominazione hanno grandi variabilità
nelle caratteristiche qualitative e quantitative, per cui l’entità del
risparmio è in parte vanificata dalla minore durata o alle minori prestazioni
e fruibilità. In particolare per quanto riguarda i prodotti di consumo come i
toner per le stampanti, il risparmio è connesso alla circostanza che la
convenzione Consip riguarda prodotti compatibili che, pur equivalenti nelle
caratteristiche tecniche, risultano spesso nei fatti meno affidabili dei
prodotti originali”.
Di
diverso avviso è il Ministero delle politiche agricole e forestali[73],
il quale ha sottolineato che “…in
merito agli acquisti di materiale di facile consumo, la convenzione in atto ha
calmierato il mercato e talvolta le offerte di ditte non convenzionate sono
risultate, a parità di prodotto, migliori, permettendo di acquistare maggiori
quantità di beni (in particolare, toner)”.
Sul
punto sembra tuttavia del tutto prevalente l’orientamento critico delle
amministrazioni assoggettate alla contrattazione obbligata.
Il
Ministero del commercio estero[74],
lamenta gravi difficoltà nell’approvvigionamento dei beni in parola: “…
Nel corso dell’anno, attesa sia la vigente difficoltà a disporre dei
materiali con immediatezza sia la non disponibilità dei beni necessari da
parte del fornitore convenzionato, il ricorso alla convenzione è stato
possibile solo per acquisti limitati”.
Ancora
più critiche le valutazioni del Ministero della giustizia[75]
con riferimento alla “circostanza che gli uffici hanno sollevato notevoli
problematiche in ordine agli acquisti in Convenzione Consip. Tali
problematiche riguardano, principalmente, la qualità del materiale, il loro
maggior costo rispetto a quelli utilizzati precedentemente, i notevoli ritardi
nella consegna degli stessi. Di tali problematiche questo ufficio ha
interessato la Consip per la loro soluzione”.
E’ di
particolare interesse, al riguardo, la documentazione fatta pervenire dal
Ministero inerente alla convenzione “Fotocopiatrici 1” (stipulata in data
17 luglio 2000).
Vi si segnala, infatti, che – a
fronte di una specifica richiesta di varie tipologie di macchine (in gran
parte di un tipo poco sofisticato) – in un primo momento la ditta
aggiudicataria ha provveduto con parziali o incomplete consegne,
successivamente (ed inopinatamente) ha dichiarato la indisponibilità dei
macchinari meno costosi, offrendo in alternativa solo quelli più complessi[76].
Con la conseguenza che
l’Amministrazione è rimasta priva del materiale richiesto, ancorché
indispensabile, poiché da un lato i limiti di budget non consentivano
l’acquisto generalizzato delle fotocopiatrici più costose, dall’altro la
obbligatorietà della convenzione non lasciava molto spazio ad autonomi
approvvigionamenti.
Il reiterarsi di analoghe
segnalazioni di disservizi da parte di amministrazioni diverse è,
indubbiamente, indice di obiettive difficoltà e rende valide ed attuali
alcune valutazioni svolte da questa Corte in altra parte della relazione, con
riferimento alla complessiva carenza di vigilanza e di adeguati di strumenti
di ingerenza sull’esatta esecuzione delle convenzioni.
Invero,
si sono registrati anche casi di gravi carenze nella informazione degli Uffici
preposti agli acquisti, in merito alla esistenza ed alle modalità di adesione
alle convenzioni, con ciò compromettendosi la buona riuscita del disegno
legislativo: non v’è dubbio, infatti, che solo in presenza di una adeguata
e tempestiva divulgazione dei nuovi strumenti, le amministrazioni sono messe
nelle condizioni di dar seguito alle disposizioni normative. Al riguardo, si
riporta la nota del Capo del Dipartimento I del Ministero della Salute,
secondo la quale[77] “La convenzione
Consip riguardante la fornitura di materiale di cancelleria è andata in
vigore dal 15/1/2001. La scrivente segreteria non ha mai avuto alcuna
comunicazione scritta da parte del competente ufficio circa le modalità di
utilizzo delle convenzioni Consip per acquisti di cancelleria e macchinari.
Per gli anni 2000 e 2001 ci si è rivolti principalmente alla .ditta X e
le relative fatture sono state prese in carico dall’ufficio economato e
liquidate dal competente ufficio di bilancio di questo Ministero.. Per
l’anno in corso la segreteria sta attuando le procedure necessarie per
essere “cliente” della Consip per gli acquisti on line di materiale di
cancelleria o di altri materiali e servizi messi a disposizione”.
3.3.3 Personal Computer e sistemi operativi.
Particolareggiate
riserve sono state formulate dal Servizio per la gestione delle risorse e per
le relazioni con il pubblico del soppresso Ministero del commercio estero[78]
con riferimento, in particolare, alla convenzione P.C. e sistemi operativi, di
seguito illustrate. “Al riguardo si evidenzia che i contratti Consip,
relativi agli acquisti di materiale informatico presentano una serie di
particolarità dovute all’oggetto dei contratti stessi. Le macchine hanno un
alto grado di obsolescenza ed escono rapidamente dal mercato, non consentendo
la comparabilità dei prezzi nel tempo e rendendo estremamente difficile la
valutazione di eventuali risparmi realizzati nel medio periodo. I contratti di
affitto si sono dimostrati un totale fallimento per la gestione delle consegne
per la incompatibilità delle macchine, per l’onerosità dei contratti.
L’importo dell’affitto di un anno infatti, è superiore al costo di
mercato del bene del secondo-terzo anno e la gestione della manutenzione si è
rivelata molto difficoltosa. Situazioni queste, che hanno generato un poderoso
contenzioso non ancora risolto; per l’acquisto di beni i prezzi delle
convenzioni sarebbero competitivi solo se la consegna avvenisse con
immediatezza e i tempi della procedura fossero contenuti. Quale ultima
considerazione si fa presente che la procedura degli acquisti tramite Consip
potrebbe essere positiva solo se le convenzioni avessero una cadenza regolare
e avessero immediatezza; le convenzioni dovrebbero contenere, inoltre, delle
clausole di salvaguardia per permettere nel caso di ritardi e di macchine
divenute obsolete di ricevere modelli attuali o di acquisire da terzi macchine
dello stesso tipo della convenzione a prezzi più bassi.”
La
discontinuità degli acquisti attraverso le convenzioni è stata lamentata da
più amministrazioni.
Il Ministero della giustizia[79],
in particolare,
ha comunicato che - su una spesa complessiva di € 43.402.966,31 -
risultavano adesioni a convenzioni Consip per un valore pari solo
a € 20.120.684,62: ciò in considerazione del fatto
che, per il restante importo (23.282.281,69), l’Amministrazione ha dovuto
effettuare autonome procedure di affidamento “attesa
l’impossibilità d far fronte alle crescenti ed inderogabili esigenze di
approvvigionamento di beni e servizi informatici con i soli quantitativi di
fornitura e nei tempi previsti dalle citate convenzioni”.
In
linea generale, deve essere segnalato il pericolo che – in settori in
costante avanzamento tecnologico, come quello di che trattasi – la
contrattazione quadro diventi il veicolo, per le imprese, per dar fondo ai
propri magazzini e scaricare sulle Amministrazioni i costi della rapida
obsolescenza dei prodotti. Per questo motivo, le convenzioni aventi ad oggetto
siffatte categorie di beni dovrebbero essere particolarmente flessibili e
consentire alle stazioni appaltanti margini di contrattazione integrativa, al
fine di evitare gli esposti rischi.
La
contrattazione in materia è stata caratterizzata da una complessa vicenda
contenziosa, che qui si illustra sinteticamente.
Con
avviso del 23 novembre 2001, la Consip SpA decideva di revocare la procedura
aperta per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività
IP, nonché dei servizi connessi, ivi inclusi quelli idonei al
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l'uso di nuove
tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di Information
Technology.
Alla
base della revoca, i ricorsi (corredati
di istanza cautelare) - proposti
dinanzi al TAR del Lazio e notificati alla Consip stessa tra il 18 ottobre 2001
ed il 9 novembre 2001 dalla Albacom S.p.A., Fastweb S.p.A., Omnitel Pronto
Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Mobile S.p.A. - con i
quali era stato chiesto l'annullamento del suddetto bando di gara ed ogni
altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso.
Nel merito, le Società ricorrenti denunciavano
la
articolazione assolutamente discriminatoria del bando di gara, tale da
pregiudicare un effettivo concorso tra le imprese interessate, essendo chiara
la posizione di privilegio di uno dei concorrenti. Il rischio di una gara
limitata ad un solo competitore ha indotto opportunamente la Consip a revocare
la procedura, predisponendo un nuovo bando.
Nelle
more della definizione della vicenda – che si è protratta per oltre
diciotto mesi – si è verificata una proroga della convenzione già
esistente con i precedenti aggiudicatari, la quale, in definitiva, è durata
più dell’originario contratto.
Tale complessa situazione – che ha ritardato
notevolmente i tempi di perfezionamento di un nuovo assetto negoziale – è
emblematica in relazione ai rischi, evidenziati in altro paragrafo della
relazione, insiti nel ricorso alla contrattazione centralizzata, per
l’inevitabile effetto di selezione indotto dai bandi sia sul mercato che sui
modelli contrattuali impiegati.
Per dirimere le questioni sollevate nei ricorsi, la
Consip ha provveduto a scindere l’oggetto del contratto posto in gara in due
distinti blocchi di prestazioni (servizi di telefonia mobile – servizio di
telefonia fissa), per affidarli mediante nuova procedura, conclusa – per i
rispettivi lotti – in data 3/2/2003 e 6/6/2003.
Appare interessante la circostanza che le società
risultate aggiudicatarie in questa sede – WIND S.p.A. (telefonia mobile) e
TELECOM S.p.A. (telefonia fissa) – siano le medesime già vincitrici della
prima procedura concorsuale, nonché beneficiarie dei rinnovi e delle
estensioni contrattuali ivi previsti.
In relazione alle nuove convenzioni concluse, la
generalità delle amministrazioni ha rappresentato il conseguimento di
risparmi apprezzabili sulla spesa relativa a tali servizi.
Con riferimento alla telefonia fissa, il soppresso
Ministero del commercio estero[80],
dopo aver evidenziato che “… Il volume delle spese per l’intero anno
2001 ammontava a £ 350.271.000 contro quello pari a £ 590.378.456
dell’anno 2000”, ha comunque precisato che “sulla riduzione di £
240.107.456 ha inciso anche la liberalizzazione delle tariffe telefoniche”.
Ulteriori elementi conoscitivi sono stati forniti
dall’ex Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato[81]
secondo cui “… Complessivamente la spesa per la telefonia fissa
relativa all’anno 2001 si è ridotta del 43% circa rispetto a quella del
1999 ( anno totalmente precedente la convenzione).Per la telefonia mobile il
risparmio determinato dall’adesione alla convenzione è superiore del 90%.
Va però segnalato che in questo caso che la minore copertura territoriale del
gestore Wind vanifica in parte tale risparmio con una minore qualità,
continuità ed affidabilità del servizio.”
Analogamente,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta che “… comunque il
servizio offerto dal nuovo gestore presenta notevoli problemi di ricezione.
Poiché, peraltro, la copertura della rete Wind non è garantita su tutto il
territorio dello Stato si è dovuto ricorrere, per un numero limitato di
utenze delle autorità di Governo, a contratti Tim”[82].
Le
osservazioni delle Amministrazioni che hanno aderito alle convenzioni
consentono di sottolineare alcuni aspetti molto importanti della
contrattazione afferente a questo comparto:
§
i risparmi realizzati – che costituiscono la punta
percentuale più alta delle convenzioni Consip – non sono, se non in minima
parte, il frutto della contrattazione centralizzata, bensì dell’avanzamento
tecnologico che, negli ultimi anni, ha abbattuto consistentemente i costi
della telefonia. Peraltro, non può sottacersi che – senza l’iniziativa
Consip – i gestori avrebbero continuato a lucrare gli effetti di un mercato,
liberalizzato in modo formale, ma sostanzialmente imperfetto e tendente
all’oligopolio;
§
le imperfezioni del mercato “virtuale” nel campo della
telefonia si riverberano, inevitabilmente, sulle convenzioni poiché i
lamentati vizi delle prestazioni rese dal gestore aggiudicatario sono
direttamente dipendenti dall’assetto del mercato, che non solo è
oligopolistico, bensì appare connotato da regole talvolta assai labili (cfr.
in proposito, il mancato obbligo di copertura dell’intera rete da parte dei
diversi operatori).
Peraltro,
la formulazione dei bandi in settori tecnologicamente in via di sviluppo, come
le telecomunicazioni, condiziona non solo la competizione, bensì anche il
contenuto delle prestazioni ottenibili, essendo in grado di ridurre il
ventaglio delle opzioni astrattamente disponibili.
Da
una indagine comparativa svolta nei riguardi delle amministrazioni
facoltizzate all’accesso al sistema Consip, è emerso come alcune ritengano
la convenzione sulla telefonia mobile n. 2 insoddisfacente rispetto alle
proprie specifiche esigenze.
In
particolare viene eccepita l’incompletezza del capitolato tecnico con
riguardo ai livelli evoluti delle tecnologie del settore: così viene lasciato
un notevole spazio di contrattazione integrativa in favore del fornitore, sia
in termini di prezzo che di qualità dei prodotti offerti.
I
servizi demandati alla libera negoziazione, in tal modo, verrebbero ad
assumere un peso spropositato nel contesto globale del contratto adesivo.
Una
passiva adesione – secondo questo orientamento – produrrebbe, d’altro
canto, una stasi nell’ammodernamento tecnologico dei sistemi di telefonia
mobile, con la conseguenza di dover, successivamente, sopportare pesanti oneri
qualitativi ed economici per ripristinare un soddisfacente livello tecnico dei
prodotti.
Per
questo motivo, le amministrazioni di maggiore consistenza si indirizzano verso
autonome procedure di gara, parametrate sulle proprie esigenze e non sul
modello standardizzato di Consip.[83]
3.3.5 Buoni pasto al personale.
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato che, per effetto della
adesione alla convenzione quadro, ha ottenuto un aggravio di spesa pari al
3,19% rispetto al precedente contratto stipulato autonomamente.
Il caso riferito risulta sostanzialmente isolato, ma
deve anch’esso far riflettere sulla opportunità di rendere più flessibile
l’adesione alle convenzioni, in particolare laddove il mercato consenta il
mantenimento, a favore di alcune amministrazioni, di situazioni più
vantaggiose.
3.3.6 Carburanti.
Con
riferimento a tale convenzione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo
aver evidenziato un risparmio pari al 3,39% - ottenuto confrontando i costi
unitari da essa precedentemente sostenuti per acquisire i buoni carburante con
i costi unitari previsti dalla convenzione Consip – ha rappresentato[84],
comunque, le notevoli difficoltà incontrate con il fornitore Consip, non
avendo la società aggiudicataria del lotto una rete di distribuzione
particolarmente estesa sul territorio dello Stato, soprattutto nel nord
dell’Italia.
Ciò
ha costretto l’Amministrazione stessa a provvedersi di un quantitativo,
seppur limitato, di buoni cedola dal precedente gestore per sopperire alle
esigenze delle autorità provenienti da quell’area geografica.
CAPITOLO
IV
Impatto della contrattazione
centralizzata sulla pubblica amministrazione
e sul mercato
Nel corso della relazione sono stati sottolineati più volte
aspetti pregnanti della influenza del nuovo sistema introdotto nel 2000 sul
mondo della amministrazione e sul mercato.
In questa sede – prendendo spunto da fatti accertati nel
corso della indagine – si cerca di ricostruire, sia pure in modo sintetico,
l’impatto complessivo della contrattazione centralizzata e di darne una sia
pur cauta valutazione, alla luce dei risultati accertati.
Per comodità di trattazione l’analisi viene suddivisa in
tre paragrafi: influenza esercitata sui rapporti tra lo Stato e il mondo delle
Autonomie; sui moduli organizzativi della pubblica amministrazione; sul
mercato. E’ peraltro di tutta evidenza come i tre diversi profili, a loro
volta, interagiscano provocando una serie caleidoscopica di effetti, che lo
stesso legislatore dovrebbe valutare attentamente prima di introdurre
ulteriori novità.
4.1.
Influenza nei rapporti tra lo Stato e il mondo delle Autonomie
Già dal punto di vista semantico la parola centralizzazione
collide con il lungo processo federalistico e di decentramento avviato
dall’inizio degli anni novanta.
Quando poi vengono formulate norme come l’art. 24 della
legge 289/02 e l’art. 35 della legge 448/01 in tema di esternalizzazione dei
servizi, è di tutta evidenza come il mondo delle autonomie reagisca a tale
indirizzo: sostenere che si debba pregiudizialmente preferire l’affidamento
esterno dei servizi di pertinenza della collettività ed imporre
progressivamente modelli di contratto centralizzati significa in realtà
riassorbire al centro una serie di competenze amministrative ma anche di
regolazione, che dovrebbero essere di pertinenza delle Regioni e degli Enti
Locali.
In
particolare, l’art. 24 – analiticamente richiamato al capitolo I – e
che, ad ogni buon conto, si riporta in nota[85],
è caratterizzato non solo da notevoli problemi ermeneutici, la cui
risoluzione è in grado di condizionare fortemente i risultati dell’azione
amministrativa, ma anche da un notevole impatto sui delicati equilibri tra
Potere Centrale e Autonomie Locali, rivisitati dalla recente modifica del
Titolo V della Costituzione.
Esso, infatti, attraverso un articolato insieme di sanzioni
e prescrizioni indirizza con forza la contrattazione delle Regioni e degli
Enti Locali verso il sistema Consip. A parte la considerazione già formulata
circa la possibilità, per queste pubbliche amministrazioni, di attivare
propri sistemi centralizzati, non v’è dubbio che, sulla base del novellato
art. 117 della Costituzione, la competenza legislativa in materia di acquisti
di beni e servizi spetterebbe alle Regioni.
La
norma, invero, nel determinare i rapporti tra potere legislativo statale e
regionale, stabilisce il principio della competenza tipica per quella statale.
Al riguardo, non v’è dubbio che
la funzione legislativa in materia di acquisizione di beni e servizi non sia
richiamata né con riguardo alla potestà esclusiva né a quella concorrente
dello Stato.
Ne deriva che - per effetto del
quarto comma del novellato articolo della Costituzione, il compito di
disciplinare le acquisizioni di beni e servizi dovrebbe ritenersi attribuito
alla potestà legislativa delle Regioni, almeno per ciò che concerne lo
svolgimento delle funzioni regionali e degli enti ed organismi, operanti sul
territorio regionale. Poiché a tale ultima categoria appartengono, tra gli
altri, gli EE. LL. nonché le aziende sanitarie ed ospedaliere, in sostanza i
soggetti gestori della parte più consistente della spesa pubblica destinata
al settore in questione sarebbero fuori dal sistema statale.
La
ratio dell’art. 24 è espressamente ispirata a ragioni di trasparenza e
tutela della concorrenza. La prima materia non rientra tra quelle attribuite nominatim
alla competenza statale, mentre la seconda appare caratterizzata da modalità
tecniche di espressione alquanto diverse dalla morfologica esposizione di
dettaglio dei precetti contenuti nell’art. 24. Generalmente la tutela della
concorrenza riguarda la correzione di specifici fenomeni distorsivi del
mercato, la cui esistenza e inerenza alla materia deve essere provata in
concreto e non supposta, sulla base della mancata adesione alla contrattazione
decentrata.
La
norma in questione, invece, non fa riferimento ai principi di equilibrio della
finanza pubblica, che forse potevano essere utilizzati nel nuovo contesto del
Titolo V.
Era
inevitabile – considerata l’elevata dialettica tra Potere Centrale,
Regioni ed Enti Locali – che la disposizione non
fosse accettata dalle Regioni, le quali – infatti - alla data odierna
risultano aver depositato ben sette ricorsi per conflitti di attribuzione[86].
Ciò
ha determinato l’insorgere di molteplici dubbi non solo sulla
interpretazione della norma, ma anche sulle sue concrete possibilità di
sopravvivenza.
Come
più volte questa Corte ha avuto modo di rilevare, l’incertezza sulle regole
da applicare all’azione amministrativa è una delle maggiori cause della
deficienza dei risultati nei settori da queste ultime disciplinate. Da un
lato, infatti, genera attese statiche e conseguenti ritardi; dall’altro
provoca pratiche elusive, favorite dal perdurare di
perplessità ermeneutiche ed operative. Senza
trascurare, poi, che essa tende a deresponsabilizzare i dirigenti e funzionari,
investiti dagli obiettivi gestionali, i quali hanno buon gioco nel
giustificare eventuali fallimenti con i vincoli e l’indeterminatezza del
quadro normativo.
In
un assetto costituzionale problematico, quale indubbiamente quello ridisegnato
dal legislatore del 2001, appare opportuno che i testi normativi, soprattutto
di provenienza statale, siano caratterizzati dallo specifico richiamo al tipo
di competenza esercitata e redatti in modo flessibile, così da enunciare i
principi indefettibili e lasciare la possibilità di opportuni adeguamenti
nello eterogeneo ambito dei destinatari.
Un
simile canone – nel caso di specie – suggerirebbe di utilizzare – come
avvenuto nel passato – i prezzi delle convenzioni Consip come parametro di
riferimento piuttosto che come obbligo di contrarre o di adottare determinate
procedure.
4.2. Sui moduli organizzativi della pubblica
amministrazione e sulle modalità di esternalizzazione dei servizi. Il caso
del Global Service
Sotto questo profilo, occorre tener presente che molti dei
nuovi contratti, anche atipici, introdotti nella pratica amministrativa sono
di notevole complessità e che le loro intrinseche caratteristiche sono
suscettibili di condizionare e modificare gli assetti organizzativi sui quali
si vanno ad innestare.
Peraltro, proprio la combinazione delle clausole e la causa
giuridica di detti contratti influenzano qualitativamente e quantitativamente
la esternalizzazione di attività, un tempo riservate alla pubblica
amministrazione. Analogamente va detto per i requisiti professionali degli
operatori economici che assumono detti servizi: optare per determinati
requisiti tecnici e finanziari e per determinate dimensioni di impresa non è
pratica neutrale ne’ rispetto ai profili organizzativi
dell’amministrazione, ne’ rispetto al mercato.
Tutti questi aspetti sembrano essere nel dominio della
Centrale per gli Acquisti, quando vengono redatti i bandi, stabiliti i
requisiti degli aspiranti, determinate le clausole ed il valore delle
convenzioni, individuati gli ambiti territoriali dei diversi lotti.
Tali elementi devono essere tenuti in considerazione dal
legislatore e dallo stesso Ministero dell’economia, in sede di regolazione e
di elaborazione dei programmi strategici.
Il caso del global service può essere paradigmatico
per illustrare l’intreccio di tutti questi fattori che, a ben vedere,
determinano i risultati dell’azione amministrativa.
Come si evince dall’allegato C2, la Consip ha perfezionato
una procedura e l’affidamento delle relative convenzioni per lotti di global
service, distribuiti sul territorio nazionale.
Nel bando di gara non è stato previsto, tra l’altro, per
gli assuntori, il requisito della qualificazione per l’esecuzione dei lavori
pubblici.
Sul tema, di profondo impatto sul
mondo delle imprese edili e di servizi, è intervenuta l’Autorità per la
vigilanza sui Lavori Pubblici[87]
la quale, con propria delibera, ha riaffermato il principio della
qualificazione sancito nella legge n. 109/1994, nel D.P.R. n. 34/2000 e nel
regolamento n. 554/1999. Con la conseguenza che tutti i lavori manutentivi
disciplinati dalle richiamate norme dovrebbero essere scorporati dalle
amministrazioni committenti ed affidate a parte a società qualificate.
L’adozione di questi contratti
e la successiva pronuncia, da un lato, hanno generato pratiche incerte ed
eterogenee, perché alcune stazioni appaltanti non hanno seguito
l’orientamento dell’Autorità, mentre in altri casi è stato preteso il
sub-affidamento, da parte dell’assuntore, della parte di contratto,
caratterizzata dai requisiti della qualificazione; dall’altro hanno indotto
notevoli diseconomie operative, quando sono stati affiancati nelle
manutenzioni assuntori di global service e di imprese edili, con
duplicazione di ruoli ed interferenze tecniche.
Peraltro, profili diseconomici
sono stati segnalati anche da amministrazioni che, reputando obbligatoria
l’adesione alla convenzione, hanno stipulato un contratto di global
service, anche quando il relativo onere economico risultava superiore alla
sommatoria delle vecchie manutenzioni in economia o in appalto, che
l’amministrazione gestiva secondo strumenti tradizionali[88].
In altri casi, infine, le
stazioni appaltanti, pur apprezzando in linea astratta l’istituto del
global, hanno lamentato la inidoneità di alcune clausole inserite nella
convenzione quadro, rispetto agli interessi concretamente perseguiti.
La Corte ritiene opportuno
chiarire, al riguardo, che l’adesione al global service non è
assolutamente obbligatoria per le amministrazioni pubbliche, ancorché
statali.
Al contrario, proprio la
decisione di aderirvi dovrebbe essere corroborata da uno studio preventivo in
ordine alla convenienza di tale soluzione.
Il global service, infatti – come molti contratti
caratterizzati da notevole complessità – prevede una serie di prestazioni
integrate, delle quali il contraente pubblico deve accertare, con riguardo
alla fattispecie concreta, in primis la necessità ed, in
secundis, la convenienza.
Nel valore del contratto le diverse prestazioni hanno un
peso economico: nel global service, ad esempio, alimenta il corrispettivo la
c.d. attività di governance, consistente nella organizzazione,
definizione strategica, programmazione e coordinamento dei servizi manutentivi
integrati. Questo costo che, almeno in astratto, è causa di lievitazione del
prezzo complessivo delle manutenzioni deve essere, evidentemente, ponderato
non solo con gli ipotetici vantaggi della esternalizzazione della governance,
ma anche con gli oneri aggiuntivi della vigilanza sulla esecuzione del
contratto e con la rigidità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici,
il cui impiego nel settore viene dismesso[89].
Per
quel che riguarda, infine, la lamentata rigidità dei contratti complessi come
il global service, questa Corte ritiene che - per motivi di
evidente razionalità e anche al fine di attribuire il significato più appropriato
ad un meccanismo che, inteso in modo diverso, rischierebbe di collidere con il
principio del buon andamento e con quello della concorrenza - le
convenzioni di contratti complessi (a combinazione mobile delle singole
clausole) non debbano intendersi in modo rigido, ma rinegoziabili in relazione
a concrete esigenze delle stazioni committenti.
Nel
caso in cui queste esigenze non potessero essere soddisfatte dall'impresa
convenzionata, ne deriva evidentemente la libertà delle amministrazioni di
procedere a diversa negoziazione, nel rispetto dei principi della
contrattualistica pubblica.
4.3.
Sul mercato
In
questa sede si prescinde da valutazioni - contenute in precedenti parti della
relazione - inerenti all'impatto sulle categorie professionali, sulla
qualificazione e sulle procedure di accreditamento delle imprese.
Saranno
oggetto di osservazione, al contrario, l'influenza sulla competizione tra gli
operatori, nonché le eventuali opportunità create attraverso i nuovi
strumenti negoziali.
In
proposito, non può sottacersi il notevole influsso innovativo indotto dai
nuovi contratti: si sviluppano nuove specializzazioni, nuovi “mestieri”,
nuove soluzioni operative, nuove figure imprenditoriali.
Certamente,
l'influenza della intermediazione Consip è avvertita maggiormente dalle
grandi imprese che dalle piccole: la dimensione economica dei contratti,
infatti, comporta il richiamo diretto di operatori economici specializzati e
dotati di adeguate strutture organizzative. Le piccole e medie imprese,
invece, figurano - in questo contesto - più nella veste di sub-committenti
dei convenzionati, che di protagonisti principali della contrattazione.
E' vero che, attraverso lo
strumento della riunione d'imprese, è possibile avviare un processo di
sviluppo industriale e commerciale, molto utile in un Paese come l'Italia,
caratterizzato dalla penuria di grandi imprese.
Eppure - come ha avuto modo di
mettere in luce l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato - il
raggruppamento di imprese può portare a fenomeni oligopolici, quando ad
associarsi siano soggetti già di consistenti dimensioni.
Sotto questo profilo - rispetto
alla scelta del D.P.R. n. 34/2000 in materia di lavori pubblici, ove si
privilegiava la negoziazione diretta con le imprese artigiane e quelle di
piccole dimensioni - risalta il contrasto della esperienza Consip che
privilegia, invece, il dialogo con imprese già sviluppate.
Tuttavia,
anche il sistema delle centrali di acquisto - se dovesse evolvere nel senso
pluralistico di cui si è accennato precedentemente - potrebbe dar luogo a
fenomeni di segno opposto, laddove i referenti fossero le piccole imprese
locali. Ciò sia con riguardo alla contrattazione tradizionale che a quella
telematica.
Per quel che concerne
quest'ultima, è innegabile che le grandi imprese guardino con interesse al
nuovo sistema di e-procurement
organizzato secondo le convenzioni previste dall’art. 26 della legge 488/99.
Per esse, infatti, costituisce
una fonte di potenziali enormi guadagni, in ragione delle elevate quantità di
beni o servizi oggetto delle singole procedure di gara; circostanza, questa,
che offre loro l'opportunità di conquistarsi ampie fette dei relativi
mercati, mantenendovi una posizione di assoluto rilievo per tutto il periodo
di vigenza dei contratti stipulati dalle amministrazioni aderenti alle
convenzioni.
E' possibile, certamente, che
questi attori affrontino la sfida loro offerta nel rispetto delle regole,
confrontando si tra loro in modo leale e trasparente.
Tale era - ed è tuttora -
l'intento del legislatore che intendeva stimolare la competitività delle
imprese consentendo, all'acquirente pubblico, di conseguire notevoli risparmi
di spesa e prodotti migliori.
Ma è percorribile anche un'altra
via, che porta ad aggirare la competizione, allorché le imprese si accordino
nel determinare, in modo congiunto, le modalità di partecipazione alla gara.
Il fenomeno descritto è stato
accertato in concreto dall'Autorità Antitrust nell’adunanza del 13 giugno
2002, con riferimento alla fornitura dei servizi sostitutivi di mensa mediante
erogazione di buoni pasto.
Dall’istruttoria, in
particolare, è emerso che ben 8 società (su un totale di dieci partecipanti
alla gara) avevano concertato una intesa relativa a:
·
composizione delle varie Associazioni temporanee di impresa
(A.T.I.);
·
fissazione congiunta dei livelli di sconti nella
formulazione delle offerte;
·
ripartizione dei lotti.
In questo modo, da un lato
ciascuna impresa si garantiva l'aggiudicazione di almeno un lotto (ovvero di
parte di esso), mantenendo sostanzialmente la quota di mercato detenuta prima
dell'esperimento della gara. Dall'altro - continua il Garante - gli operatori
accordatisi sulle variabili del prezzo e delle quantità hanno eliminato un
effettivo confronto concorrenziale violando, così, la normativa posta a
tutela della concorrenza.
Per la gravità dell'infrazione,
rappresentata dall'elevato importo della fornitura messa a gara (90 milioni di
buoni pasto per un totale di 418.330.088,98 Euro), dal numero e dalla
rilevanza economica delle imprese coinvolte, l'Autorità ha irrogato a queste
ultime sanzioni pecuniarie ammontanti a complessivi 34.088.520,98 Euro (oltre
66 miliardi delle vecchie lire).
La vicenda sopra esposta consente
di formulare una constatazione di fondo ed alcune considerazioni.
In termini generali non si può
non rilevare come, in questo campo, similmente ad al-tri, non sia determinante
il mezzo prescelto, quanto il fine che in concreto si intende perseguire con
esso, al quale occorre sempre avere riguardo.
Gli strumenti, infatti, in sé
considerati, non sono mai perfetti e rischiano, pertanto, di essere
utilizzati, mediante atteggiamenti elusivi, in modo distorto e, comunque, non
con- forme alle finalità per le quali sono stati ideati.
Da ciò discende una prima
considerazione relativa alla circostanza che, nel caso esaminato, la
salvaguardia dei fondamentali valori è stata realizzata esclusivamente
mediante la segnalazione di due società private e non grazie a difese
preventivamente erette dall' ordinamento.
Il che ha comportato, tra
l’altro, l’acquisizione dei beni oggetto della convenzione a condizioni
non favorevoli per le pubbliche amministrazioni, in evidente contrasto con gli
obiettivi generali dell'intero progetto.
Un tema collegato con le esposte
preoccupazioni attiene alle concrete possibilità, per tali imprese, di
aggiudicarsi anche le commesse future: non vi è dubbio, invero, che la
conoscenza dell'esatto funzionamento della macchina statale nel suo complesso,
per il periodo di tempo (medio lungo) previsto nel bando di gara, consente
(grazie anche a tutti i servizi connessi) alle ditte risultate aggiudicatarie
in prima istanza di acquisire un patrimonio, in termini di know how,
difficilmente colmabile - in una successiva omologa procedura concorsuale -
dalle imprese sconfitte, soprattutto se di piccole dimensioni.
Per quel che riguarda le piccole
imprese, anche in sede comunitaria è stato espresso il timore che la scarsa
dotazione di mezzi informatici possa risultare una preclusione di fatto alla
partecipazione agli appalti aggiudicati elettronicamente.
A tale legittima preoccupazione,
invero, si è risposto generalmente che una siffatta situazione è destinata
ad evolversi rapidamente. Anzi, non sarebbe stato necessario prevedere un
periodo transitorio di utilizzo parallelo di strumenti tradizionali ed
elettronici, in ragione dei tempi necessari per l'adozione ed il
raggiungimento della proposta medesima.
Questa argomentazione, pur
fondata (ad oggi, infatti, è stata definita una “posizione comune” del
Consiglio e del Parlamento Europeo), tuttavia non risolve gli interrogativi di
fondo sulle capacità delle piccole e medie imprese di dotarsi della
tecnologia e del capitale umano necessario per affrontare questa nuova sfida.
Ed, in particolare, se lo siano da subito, considerando lo sviluppo,
tumultuoso di queste iniziative.
Poiché la Pubblica
Amministrazione, forse per la prima volta, si trova a fungere da traino nelle
innovazioni tecnologiche , queste considerazioni inducono ad assumere estrema
cautela nella loro regolazione. Ciò anche al fine di non produrre sul mercato
effetti opposti a quelli tenuti a riferimento dalle soluzioni innovative.
CAPITOLO
V
Il punto di vista rappresentato
in adunanza dalle amministrazioni e le valutazioni conclusive
5.1.
Il punto di vista rappresentato dalle Amministrazioni nella adunanza
deliberativa della Sezione.
Considerata
l’importanza di molte osservazioni formulate dalle Amministrazioni nel corso
della adunanza, si è ritenuto di darne conto più diffusamente nella presente
relazione anziché nel corpo della delibera approvativa della stessa.
Il
Ministero dell’economia e delle finanze sottolinea di essere impegnato
in un grande sforzo di monitoraggio dei propri centri di costo
(attualmente stimati in 130). Confida pertanto che la situazione migliori
gradualmente fino a consentire il raggiungimento degli obiettivi posti
dall’art. 26 della legge n. 488/99.
Il
Ministero della difesa fa presente che la struttura particolare
dell’Amministrazione ha reso difficoltosa l’attuazione del precetto
normativo. Attualmente si sta avviando, sulla base delle metodologie individuate
dalla Corte, la rilevazione al fine di verificare l’impatto del sistema
centralizzato sui costi del Ministero. Peraltro la tipologia di spesa del
Ministero stesso risulta suolo in minima parte riconducibile agli articoli
merceologici contenuti nelle convenzioni.
Il
dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala, per il
solo settore delle Capitanerie di
porto da lui rappresentate, fortissimi aumenti derivanti dalla adozione della
convenzione per il global service.
Il
Ministero per i beni e le attività culturali riconduce la maggior parte delle
difficoltà, che hanno precluso alla Amministrazione l’attuazione dell’art.
26, alle continue ristrutturazioni organizzative della fase temporale
immediatamente successiva alla legge n. 488 e a quella attuale
nonché all’assenza di metodologie ben definite. Ritiene che quelle
proposte dalla Corte dei conti ed in particolare la raccomandazione di
individuare le modalità del monitoraggio in sede di programmazione annuale
delle attività nonché le figure professionali incaricate delle suddette
rilevazioni siano indispensabili per assicurare efficacia ed effettività al
monitoraggio.
Il
rappresentante del Ministero degli affari esteri dichiara che la sua
Amministrazione è caratterizzata da una progressiva espansione applicativa dei
contratti Consip, il cui valore reale percentuale risulta in continua crescita.
Il
Ministero dell’interno segnala una forte difficoltà a gestire i controlli ex
decreto legislativo n. 286, a seguito delle continue trasformazioni
dell’amministrazione ed in particolare nei neo dipartimenti. Tuttavia nel
settore dei Vigili del fuoco si sta attuando una capillare rilevazione sulla
base della metodologia proposta dalla Corte dei conti, che l’Amministrazione
condivide pienamente. D'altronde l’unico modo per verificare l’utilità
della Centrale d’acquisti è la obiettività e la stabilità delle metodologie
di rilevazione, senza le quali non si potrebbe validare alcun tipo di
valutazione positiva o negativa. Peraltro, per ciò che concerne gli immobili
destinati ad accogliere gli immigrati, si è già potuta accertare l’assoluta
inadeguatezza del contratto di global service. Pur in assenza di dati
strutturati le segnalazioni degli Uffici territoriali del Governo (ex
Prefetture) sono nel senso di un incremento degli oneri derivanti dai contratti
tipo di pulizia stipulati da Consip nell’ordine del 22%.
La
rappresentante del Ministero di giustizia precisa che le proprie osservazione
riguardano soltanto i contratti dell’area informatica. Nel settore si
evidenzia una negativa interferenza tecnica tra i prodotti hardware
proposti dalle convenzioni Consip e la rete telematica del Ministero stesso. Le
convenzioni non sarebbero adeguate sotto il profilo qualitativo alle esigenze
dell’Amministrazione, anche in considerazione dell’altissimo tasso di
obsolescenza dei prodotti informatici.
Il Ministero per le attività produttive sottopone
all’attenzione della Corte la difficoltà di contemperare i recenti
assestamenti organizzativi con le modalità contabili attualmente adottate
dall’Amministrazione stessa. Si cerca di supplire al deficit in termini di
significatività della esposizione contabile con un software
appositamente progettato per rilevare serie storiche di dati e raffronti
comparativi tra centri decisionali diversi. Peraltro l’ufficio di
programmazione controllo di gestione del Ministero raccoglie doglianze
quotidiane per le forniture hardware e di materiale di facile consumo.
Il
rappresentante del Ministero delle comunicazioni individua i principali motivi
della mancata rilevazione da parte dei controlli interni nella assoluta carenza
di programmazione della pertinente attività. Peraltro i controlli di gestione
interni sono caratterizzati da una fortissima limitazione di poteri, che ne
limita inevitabilmente l’incisività della funzione. Segnala, peraltro, il
pericolo di frazionamento delle commesse in lotti per aggirare le prescrizioni
del recente art. 24 della legge n. 289/03. Ritiene il Ministero che i modelli
delle convenzioni Consip non possono essere calati dall’alto, ma si devono
confrontare, da un lato, con le esigenze reali dei committenti e, dall’altro,
con la obiettiva configurazione del mercato, che non può essere condizionato,
oltre certi limiti, dalla standardizzazione e dalla scelta di alcuni requisiti
tecnici ed economici piuttosto che altri. Occorre peraltro tener presente che
molti centri di spesa presentano una naturale ostilità contro la Centrale di
acquisto, perché le convenzioni incidono pesantemente sul potere di questi, così
come si era andato consolidando nel tempo. La Consip dovrebbe implementare il
suo ruolo consultivo a servizio di specifiche esigenze dei committenti ed
incrementare il sistema market place il quale appare più obiettivo dell’adozione di convenzioni
predeterminate e – qualora sia assicurato un accesso costante e tempestivo al
sistema di tutti gli operatori economici – può rappresentare un utilissimo
strumento per assicurare risparmi e un maggiore livello di concorrenza.
Il
Ministero del lavoro precisa di ritenere il sistema degli acquisti centralizzati
in linea di massima assai utile per l’Amministrazione Pubblica. Per quel che
riguarda la propria situazione sottolinea come gli uffici centrali presentano un
livello di soddisfazione per il sistema centralizzato superiore a quello dei
periferici, i quali sono più critici sulla qualità e tempestività delle
forniture. Peraltro queste tendenze, semplicemente avvertite ma non ancora
quantificate, dovrebbero essere supportate da metodologie di rilevazione e di
stima come quelle proposte dalla Corte dei conti, in ordine alle quali
l’Amministrazione appare ancora in ritardo, sebbene animata dall’intento di
colmare le lacune emerse.
Il
Ministero della salute evidenzia le difficoltà di rilevazione per le continue
modifiche introdotte in materia di centri di responsabilità. Ciò rende il
quadro particolarmente incerto in materia di raffronto finanziario e qualitativo
della spesa per forniture e servizi antecedente e successiva all’introduzione
del sistema Consip. In tal modo è anche difficile verificare le più frequenti
lamentele ricevute che riguardano il settore di materiale di facile consumo.
In
ordine all’articolato quadro di valutazione espresso dai rappresentanti dei
Ministeri assoggettati a controllo, si ritiene di poter sintetizzare i seguenti
raffronti con quanto evidenziato dalla Corte nella relazione:
a)
Procedure di rilevazione. E’
indubbio che il loro avvio non può che migliorare il livello di conoscenze a
disposizione dell’Amministrazione. Per l’implementazione del sistema
conoscitivo sono peraltro indefettibili – come riconosciuto da quasi tutte le
Amministrazioni intervenute – le fasi della programmazione e della
pianificazione metodologica, in assenza delle quali le rilevazioni diventano
disomogenee, parziali e difficilmente confrontabili.
b)
Ristrutturazioni e mutamenti organizzativi.
E’ indubbio che pregiudicano raffronti storici e comparativi. E’ tuttavia
immanente nell’ordinamento dei controlli un principio di continuità
del loro esercizio, in base al quale il sistema di rilevazione dovrebbe seguire
automaticamente le successioni nella gestione degli affari amministrativi,
almeno fino alla successiva fase di pianificazione, in modo da non creare vuoti
nella procedura di monitoraggio che vanificano l’intero impianto del
controllo;
c)
Deficit di autorevolezza dei servizi di controllo interno. Deve
essere confermato il fenomeno denunciato dal rappresentante del Ministero delle
comunicazioni, esteso ben oltre questa Amministrazione. Un rimedio certamente
efficace può essere la pianificazione dei controlli, sia quello strategico che
gestionale, in sede di programmazione annuale, attraverso il confronto diretto
con i dirigenti preposti alla amministrazione attiva e con i programmi stessi,
rispetto ai quali i controlli dovrebbero essere costruiti a matrice;
d)
Resistenza dei funzionari rispetto alla esperienza della Centrale
d’acquisto. Appare altresì condivisibile l’osservazione del Ministero
delle comunicazioni sull’atteggiamento tendenzialmente critico di alcuni
dirigenti, che concepiscono come una diminuzione del potere decisionale
l’obbligo di aderire alle convenzioni. Nel corso della relazione, infatti, la
Corte ha avuto modo di criticare e valutare negativamente quelle osservazioni
che, in modo apodittico, hanno bollato come non convenienti le convenzioni
Consip. La Corte ha precisato che valutazioni di questo tipo dovrebbero essere
sempre precedute da un adeguato studio in termini economici della gestione e
dalla quantificazione dei benefici e dei pregiudizi delle diverse soluzioni in
concreto percorribili;
e)
Per quel concerne la contabilità le osservazioni
esposte appaiono coerenti con l’assunto di questa Corte secondo cui i centri
di costo dovrebbero evidenziare con chiarezza la spesa per le diverse tipologie
di beni e servizi nonché collegarsi ai centri decisionali cui è
effettivamente imputabile la spesa stessa;
f)
In linea generale i contratti complessi dovrebbero essere
articolati in modo congruente con le specifiche esigenze dell’Amministrazione.
Appaiono quindi condivisibili le osservazioni in ordine al rafforzamento del
ruolo consultivo della Consip, per garantire la personalizzazione delle
esposte esigenze.
g)
Market
place. Anche le osservazioni del Ministero delle comunicazioni, sulla
necessità di sviluppare il market place in alternativa alle convenzioni,
appare del tutto condivisa nell’apposito paragrafo della relazione dedicata
all’argomento, a condizione che l’accesso sia libero e agevole e la
diversificazione dei prodotti costante e proporzionale all’avanzamento
tecnologico del mercato.
h)
Global service. Le osservazioni dei funzionari intervenuti
confermano la forte problematicità della convenzione, che era già stata messa
in luce dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Le osservazioni
integrative sono assolutamente congruenti con le valutazioni formulate dalla
Corte dei conti nell’apposito paragrafo[90];
i)
Le osservazioni di alcune
Amministrazioni intervenute confermano le valutazioni della Corte in ordine alla esigenza che la contrattazione
centralizzata in materia informatica sia più flessibile nei
riguardi della qualità e dell’avanzamento tecnologico.
5.2. Valutazioni conclusive
Si è ritenuto
opportuno chiudere la relazione con due distinti ordini di riflessioni: il primo
afferente ai profili problematici emersi dall’analisi delle politiche e delle
gestioni; il secondo inerente alla regolazione della materia e al suo impatto
concreto sull’azione amministrativa.
Le osservazioni sono esposte in autonomi paragrafi, a loro volta
articolati in sub-paragrafi di contenuto speculare ai temi precedentemente
trattati nella relazione, così da consentire - per ognuna di esse - un
immediato approfondimento delle questioni affrontate nel pertinente capitolo.
5.3. Sintesi delle osservazioni sull’attuazione
dell’art. 26 e sulle pertinenti gestioni.
5.3.1. In ordine alla procedura di individuazione
della Centrale d’Acquisto.
a)
L’affidamento
a Consip del complesso programma strategico di contrattazione centralizzata non
è risultato conforme al procedimento previsto dall’art. 26, comma 1, della
legge 488/99. La norma prevedeva infatti il coinvolgimento di “società di
consulenza specializzate, selezionate con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere”.
b)
Anziché il ricorso a procedure competitive, è stato posto
in essere un affidamento diretto a società partecipata pubblica, senza alcun confronto concorrenziale con
altre ipotesi negoziali. L’affidamento non può definirsi di natura
contrattuale, in quanto si è trattato di una attribuzione unilaterale, in cui
non viene definito con chiarezza il sinallagma relativo alla quantificazione
delle rispettive prestazioni. Le modalità di approvvigionamento di mezzi e
personale della società Consip testimoniano il carattere amministrativo
piuttosto che negoziale di detto affidamento, che conseguentemente si
discosta dal modello legislativo della “procedura competitiva”.
c)
Quanto alla specializzazione della ditta affidataria, l’assenza dei requisiti tecnici necessari
al momento dell’affidamento è provata dalle modalità temporali
dell’adeguamento dello statuto della società ai compiti commissionati, intervenuto – infatti – successivamente al
conferimento degli stessi. Gli stessi dirigenti della Consip, nelle audizioni
curate da questa Corte subito dopo l’affidamento, rappresentarono la gravosità
delle funzioni assegnate
e la necessità di impiantare ex novo procedure
e professionalità necessarie (di qui – tra l’altro – il consistente
ricorso alle consulenze esterne).
5.3.2 In
ordine alle metodologie di rilevazione
a)
L’indagine ha evidenziato che - fino alla data del
14.01.02 - nessuna amministrazione dello Stato aveva strutturato
un sistema di rilevazione dei costi antecedenti e successivi alla entrata in
vigore delle convenzioni Consip. A
seguito delle istanze istruttorie della Corte e dei frequenti solleciti, le Amministrazioni
hanno predisposto la relazione di cui all’art. 26, comma 4, legge 488/99 (in ogni caso, soltanto l’ex M.U.R.S.T.
risulta averla pubblicata su Internet).
b)
Le relazioni in
questione non contengono omogenei raffronti contabili tra la spesa
sostenuta negli esercizi precedenti e quella successiva alla entrata in funzione della Centrale degli acquisti.
In particolare, le amministrazioni incontrano gravi
difficoltà nell’analizzare la
spesa
per estrapolare - dai pertinenti capitoli di bilancio - i dati afferenti alle
convenzioni.
c)
Alcuni Ministeri, invero,
hanno tentato di stimare analiticamente i risparmi, ma nessuno è riuscito ad
illustrare i risultati dei diversi centri decisionali della spesa.
d)
Nella maggior parte dei casi
non sono stati prodotti i meccanismi di calcolo dei risparmi riferiti. Peraltro,
si sono riscontrati sintomi di approssimazione nelle risposte di alcune
amministrazioni, laddove
le percentuali di risparmio, non corredate da alcun calcolo, oscillano anche di
trenta punti, con riguardo a centri di spesa e prodotti sostanzialmente
omogenei.
e)
Diverse amministrazioni hanno sottolineato
la
assenza, nei pertinenti conteggi, dei dati inerenti ai funzionari delegati e
alle altre contabilità speciali. La Corte ritiene che tale mancata rilevazione sia contraria al dettato dell’art. 26 e, comunque,
preclude la possibilità di effettuare un
raffronto globale e storico sull’andamento degli
acquisti di beni e servizi. Al
riguardo si osserva che, in
relazione alla attività dei funzionari delegati, dovrebbero essere definite
preventivamente
- di norma in sede di programmazione annuale - le modalità di raccolta ed
elaborazione delle notizie elementari, necessarie per gli adempimenti
dell’art. 26.
5.3.3 Risultati conseguiti e
problematiche inerenti ad alcune fattispecie contrattuali
Alcune stazioni appaltanti
sottolineano effetti negativi della contrattazione centralizzata. In
particolare, vengono segnalati aumenti di spesa e frequenti abbassamenti della
qualità dei beni acquisiti.
Sul primo punto la Corte osserva che dette affermazioni
risultano, in alcuni casi, apodittiche, dal momento che non sono corredate a
livello probatorio. Per la verità, nel corso della fase istruttoria informale,
alcuni dirigenti si sono diffusi
in modo particolareggiato su difetti delle convenzioni ma, successivamente
richiesti di formalizzare dette osservazioni, si sono
espressi in modo del tutto sintetico, se non addirittura criptico.
In
ordine al secondo profilo la Corte raccomanda alle amministrazioni
controllate di esprimere, nelle dovute
forme e tempestivamente, ogni
rimostranza. Ciò sia in forma
diretta verso il fornitore, rilevando eventuali inadempimenti contrattuali, sia
attraverso il coinvolgimento dell’ apposito call-center della Consip,
il quale dovrebbe trarne conseguenze doverose soprattutto per il futuro.
Si
impongono, su questa tematica, alcune considerazioni ulteriori.
a.
Ad avviso della Corte il Ministero - per valutare il
livello di soddisfazione delle stazioni appaltanti - non dovrebbe ritenere
sufficienti i sondaggi svolti dalla stessa società Consip, - in ordine ai quali, peraltro, non sono resi noti i
soggetti materialmente coinvolti nelle interviste – poiché appare necessario
un esame comparato dei reports ex art. 26 con le esplicite segnalazioni di disfunzioni effettuate
al call-center o, comunque, acquisite per altra fonte.
b.
Una problematica peculiare, poi,
risulta connessa alla adesione a contratti di natura complessa come
il global service. In proposito,
le amministrazioni hanno evidenziato, spesso,
la inadeguatezza del capitolato contrattuale rispetto alle singole e specifiche
esigenze del soggetto aderente. Ciò è ben comprensibile se si tiene conto del
fatto che il contratto di global service è atipico, in quanto è il
risultato della combinazione di clausole molto eterogenee, le quali – in relazione alle modalità quantitative e
qualitative secondo cui sono aggregate - possono dar luogo a
fattispecie negoziali sostanzialmente
diverse. I descritti connotati
strutturali della fattispecie consentono di argomentare che le
amministrazioni committenti devono valutare, in concreto, l’impatto e
l’eventuale convenienza di una simile formula prima di aderirvi, posto che la
legge obbliga le Amministrazioni dello Stato alla adesione verso le convenzioni,
ma non a stipulare determinate tipologie di contratto, quando non si ravvisino
gli estremi della convenienza..
c.
Con riguardo al global service, quindi, non paiono
suscettibili di favorevole valutazione quei comportamenti amministrativi che si sostanziano nell’adesione alla
convenzione Consip, quando la esecuzione con altri moduli e procedure
contrattuali risulti di maggiore qualità e minor costo. La esternalizzazione di un servizio – infatti – risponde
alla esigenza di garantire maggiore incisività ed economicità nel
perseguimento degli interessi pubblici e non può essere intesa come apodittica
affermazione di un miglior modo di amministrare. In questi casi, pertanto,
l’amministrazione non dovrebbe – come pure accaduto in alcune fattispecie
venute in evidenza durante l’istruttoria – assoggettarsi passivamente alla
adesione contrattuale (il contratto, ancorché stipulato dalla amministrazione,
è un libero atto di volontà che, nell’ordinamento amministrativo,
è finalizzato alla cura di un interesse
pubblico concreto) bensì effettuare preventive valutazioni, in ordine alla
reale convenienza della soluzione negoziale
offerta.
d.
Sul piano del generalizzato
impiego delle convenzioni, invece, numerose stazioni appaltanti evidenziano la difficoltà nel condurre raffronti attendibili tra
i costi storici e quelli scaturiti dai nuovi contratti,
poiché di frequente le caratteristiche qualitative dei prodotti non si
presentano omogenee, pur nell’ambito di eguali categorie merceologiche.
Costituisce profilo di assoluto rilievo, al riguardo, la
profonda influenza che il sistema di negoziazione
centralizzato risulta esercitare sulle soluzioni gestionali
adottate: ad
esempio, alcune amministrazioni solevano approvvigionarsi di certi beni
direttamente in proprietà mentre la convenzione Consip ne prevede soltanto l’acquisizione con leasing. Alcune amministrazioni sostengono che tale
eterogeneità nei sistemi di approvvigionamento non renderebbe possibile un raffronto tra costi
precedenti ed attuali e, quindi, un attendibile
computo dei risparmi di spesa conseguiti.
Detta considerazione non può essere condivisa: una amministrazione moderna deve
essere in grado, anche attraverso appropriate formule econometriche, di
confrontare i costi derivanti dall’acquisto in locazione o in proprietà di un
bene. La stessa Centrale d’acquisto, quando entra in un mercato multiforme e
variegato, dovrebbe dare contezza dei criteri che suggeriscono una soluzione
contrattuale piuttosto che un’altra, comparandone costi e benefici in ragione
del bene specifico, del tempo di vita dello stesso e del particolare uso per cui
viene richiesto. Sotto questo profilo non è condivisibile il comportamento di
quelle amministrazioni, che non effettuano analoghe valutazioni in ordine alle
proprie specifiche esigenze.
e.
Analoghe osservazioni critiche
deve formulare la Corte in ordine alla asserita impossibilità – per le amministrazioni - di
confrontare in termini economico-finanziari gli effetti dei nuovi contratti con
quelli delle vecchie procedure di spesa. Pur tenendo presente la relativa novità
della esperienza di contrattazione centralizzata, e la poca trasparenza dei dati finanziari risultanti
dai documenti di bilancio e
dai rendiconti, che rendono complesse le valutazioni di raffronto tra spese
sostenute in esercizi diversi, nondimeno, i nuovi principi di sana
amministrazione impongono alla dirigenza
di assumere oneri e responsabilità dei risultati delle
proprie attività, attraverso un più
puntuale monitoraggio della spesa e dei costi ed un
migliore sfruttamento delle conoscenze tecniche e scientifiche reperibili sul
mercato. E non
v’è dubbio che oggi sono disponibili, su larga scala, strumenti econometrici
in grado di confrontare formule di spesa, diversamente articolate nel tempo e
nei valori economici di riferimento.
f.
Considerato, inoltre, che spesso i contratti della Consip
occupano settori contrattuali in evoluzione – nei quali la definizione delle
specifiche tecniche e del capitolato di oneri diventano fondamentali per la
successiva selezione - al fine di rendere più obiettive e trasparenti le
decisioni assunte in proposito, sarebbe opportuno pubblicizzare le modalità e
il contenuto del dialogo tecnico con i maggiori esperti ed operatori economici
del settore, adottati a supporto delle stesse.
g.
La Corte ritiene, infine,
necessario che i contratti quadro siano completati e perfezionati con
puntuali statuizioni in ordine alla vigilanza-ingerenza, da parte dell’amministrazione committente, sulla
loro esecuzione. Posto che tale vigilanza spetta
alle amministrazioni che hanno acquistato tramite convenzione, va considerato
che diversi centri di spesa hanno segnalato, anche informalmente, la
difficoltà di interagire con i fornitori per
l’inesatto adempimento
della prestazione (ritardi, verifiche, collaudi, tipologie della prestazione).
E’ bene sottolineare come la maggior parte dei committenti siano piccoli
centri di spesa, i quali non possiedono adeguato supporto tecnico e legale per
far valere le proprie ragioni in caso di controversa esecuzione dei contratti.
E’ vero che presso la Consip opera un call-center per la
denuncia di disservizi ed irregolarità nelle forniture, ma è di tutta
evidenza che un simile rapporto trilatero possa presentare inconvenienti per il
piccolo committente, soprattutto se ubicato in luoghi molto decentrati. Il call-center deve, comunque, essere messo a
conoscenza dei “disservizi” soprattutto per le valutazioni in ordine ad
eventuali estensioni delle convenzioni con lo stesso fornitore e ad eventuali
successive gare, cui lo stesso – singolarmente o associato – partecipi.
Molti dei problemi riguardanti
l’attività di verifica e riscontro dei risparmi di spesa sono intimamente
collegati alla ancora carente
applicazione dei nuovi principi di contabilità pubblica contenuti nella legge
94/97 nonché alle riforme
organizzative in corso nei Ministeri per
l’accorpamento o il decentramento di funzioni. Come si è avuto modo di
evidenziare, quasi tutte le amministrazioni hanno trovato difficoltà ad
individuare i pertinenti centri decisionali di spesa, operanti sul versante
dell’acquisto e a ripartire tra di essi gli oneri sostenuti.
I servizi di controllo interno sono stati evidentemente
coinvolti dal legislatore per suggerire correzioni e adeguamenti delle soluzioni contrattuali adottate
dalle stazioni committenti. Attese le peculiarità
del sistema di negoziazione in esame, detta funzione doveva essere svolta anche
con riguardo alle dinamiche di mercato, per contribuire al miglioramento della
contrattazione-quadro. Purtroppo – come
si è evidenziato in precedenza - solo alcuni di essi hanno svolto questo compito.
In linea complessiva, e fatti salvi alcuni positivi
aspetti segnalati nella relazione,
l’attività dei servizi di controllo interno appare carente sotto i profili
appresso specificati:
a)Non
sono stati censiti preventivamente tutti i centri decisionali di spesa attivi nei settori coperti dalle
convenzioni. Questa operazione è assolutamente propedeutica alla stima dei
risparmi, non potendosi, in suo difetto, che disporre di dati parziali e quindi
inidonei ad assicurare l’obiettivo del legislatore.
b)Non
sono state definite le unità organizzative a livello delle quali raccogliere i
dati della spesa, da elaborare successivamente. In base ai principi sanciti dal
d.p.r. 286/99 ciò dovrebbe avvenire in sede di pianificazione della gestione
annuale, anche in considerazione della importanza strategica attribuita dai
Governi succedutisi nel tempo a questa innovazione contrattuale.
c)
Non sono stati censiti complessivamente nel numero e nelle
caratteristiche i prodotti, suscettibili di raffronto storico nella loro
acquisizione, essendosi preferito nella maggior parte dei casi un confronto
virtuale tra i prezzi mediamente stimati prima della riforma e quelli delle
convenzioni, proiettando la percentuale di confronto su quella dei
contratti-quadro. Ciò non sembra rispondere alla ratio della norma.
d)Le
relazioni appaiono impostate in modo saggistico piuttosto che illustrare fatti e
risultati incontrovertibili. Sovente vengono analizzate esperienze, pur
commendevoli, di singoli centri di spesa, senza comporre il mosaico inerente
alla Amministrazione nel suo complesso.
e)Non
sono state quasi mai definite le modalità di rilevazione e ripartizione dei
costi tra le unità organizzative, responsabili della contrattazione.
f)
Non è stato conferito carattere di periodicità e
sistematicità alle rilevazioni.
g)Non
sono stati predisposti sistemi automatizzati di archiviazione e confronto dei
dati.
Nel descritto scenario, la lunga indagine effettuata
da questa Corte ha già
avuto un impatto sulla gestione e sugli orientamenti delle amministrazioni
controllate. Nessuna di queste ed, in particolare, i competenti servizi di
controllo interno, avevano strutturato
rilevazioni e controlli sufficienti
sui risparmi di spesa. La campagna
informativa sui vantaggi economici
conseguiti dalle amministrazioni è
risultata infatti fondata solo su proiezioni di dati statistici o di percentuali
ricavate in modo convenzionale dai prezzi unitari, e non invece – come richiesto dal
legislatore – sul confronto
della spesa storica con quella conseguente alla adozione degli acquisti
centralizzati. La istruttoria della Corte ha indotto la maggior parte dei
servizi di controllo interno quantomeno ad impostare
e ad elaborare tali
procedure di rilevazione, di cui si auspica una positiva evoluzione nel breve
periodo.
5.3.5 Valutazioni di impatto sulla concorrenza
Alcune
delle considerazioni precedentemente esposte sono strettamente connesse alla
tutela della concorrenza. In particolare si può
osservare quanto segue:
a.
Le procedure concorsuali finalizzate
alla stipula di convenzioni quadro per contratti innovativi, non ancora
sufficientemente regolati, richiedono ai soggetti
partecipanti particolari requisiti di capacità economica, tecnica e
finanziaria, determinando l’orientamento
del mercato in una certa direzione: ciò talvolta senza una
previa valutazione dell’impatto potenzialmente
discriminatorio di tale fenomeno.
b.
L’esaurimento e l’attesa di nuove convenzioni hanno
alimentato il ricorso a trattative private e rinnovi di non trascurabile
importo, sempre giustificati dalla
momentanea indisponibilità del contratto-quadro.
c.
Giova osservare, inoltre, come la avanzata copertura di
alcuni settori merceologici e il continuo avvicendarsi delle convenzioni tendano
a selezionare il mercato in senso
oligopolistico, di guisa che è possibile, già nel breve periodo, prevedere il formarsi di cartelli di
fornitori, capaci di orientare verso l’alto i
prezzi di mercato. Si avrebbe così il paradossale risultato di aver istituito una Centrale per rafforzare la
domanda pubblica e di ottenere, in breve tempo e dopo una fase calmieratrice,
l’effetto opposto[91].
d.
Anche per effetto delle osservazioni formulate da questa
Corte, in sede di prima attuazione della disciplina
originaria, è stato introdotto un limite di valore per le convenzioni, il quale
diviene riferimento essenziale
per evitare il crearsi di vere e proprie riserve di mercato, in favore dei
soggetti aggiudicatari delle convenzioni stesse. Peraltro, la previsione del
limite – integrata dalla possibilità di esercitare uno jus variandi
esteso fino al 40% - da luogo ad un sistema gestibile solo in presenza di un
numero circoscritto di stazioni appaltanti. Viceversa, in presenza di una più
ampia platea di committenti – quale quella determinata dall’art. 24 della l.
n. 289/2002 – tale meccanismo diviene decisamente complesso ed assai
problematico da gestire: ciò in ragione del rapido esaurirsi delle convenzioni;
del “traffico degli accessi” da parte di una moltitudine di soggetti,
soprattutto nell’approssimarsi delle scadenze delle forniture; delle attese
conseguenti ai rinnovi; nonché, infine, del ridursi graduale del numero dei
concorrenti in relazione alle nuove commesse.
e.
Per i motivi precedentemente richiamati, ad un susseguirsi
serrato di convenzioni aventi lo stesso oggetto, sembra preferibile
l’assunzione dei prezzi unitari in esse fissati quali limiti parametrici
generalmente vigenti per i contratti che le amministrazioni pubbliche intendano
stipulare. In tal modo, le amministrazioni medesime potrebbero beneficiare di
due diverse opzioni: l’adesione ad un accordo quadro, qualora si vogliano
privilegiare la celerità e la economia procedurale; ovvero la negoziazione
secondo gli ordinari principi della contrattualistica pubblica, avendo quale
“garanzia di economicità” dei prezzi i limiti posti nelle diverse
convenzioni.
5.4.
Sintesi delle osservazioni sulla vigente legislazione.
I
risultati accertati nel corso della istruttoria inducono a ritenere che un
miglioramento della legislazione attuale potrebbe produrre
positivi effetti sulle performances realizzate dalle amministrazioni
pubbliche. Molte delle proposte di seguito elencate sono già realizzabili sulla
base del vigente quadro normativo, tanto che si è ritenuto di doverle
richiamare anche nei precedenti paragrafi, inerenti alle osservazioni
propositive sulla gestione delle amministrazioni controllate.
Si ritiene, tuttavia, che la codificazione espressa
di alcune regole deontologiche possa facilitare la
predisposizione di procedure indispensabili, per assicurare una sana
amministrazione della materia.
In
sintesi le osservazioni possono essere così articolate:
a)
per le amministrazioni statali la contabilità dovrebbe
essere organizzata – a differenza di ciò che avviene attualmente – in modo
da evidenziare in modo analitico i risultati conseguiti non solo dai centri di
costo, ma anche dai centri decisionali. La istruttoria ha evidenziato come, nel periodo considerato, talvolta
i centri di responsabilità non abbiano avuto
a disposizione nemmeno la mappa completa dei funzionari, che gestiscono
l’attività contrattuale, impegnando giuridicamente all’esterno la propria
amministrazione. La mappatura delle missioni, dei
compiti assegnati e delle singole responsabilità dei centri decisionali risulta
infatti avviata solo di recente nei singoli Ministeri.
La esposizione contabile poi dovrebbe
essere articolata in modo tale da consentire raffronti orizzontali e storici in
tutti i centri decisionali della spesa e, ove
possibile, i raffronti orizzontali tra centri diversi.
In tal modo si potrebbe
raggiungere il duplice obiettivo di validare i risparmi, la cui quantificazione
non può essere lasciata alle elaborazioni statistiche o convenzionali, come
attualmente accade, e individuare le pratiche più virtuose, alle quali
dovrebbero poi conseguire le necessarie valutazioni previste dal decreto
legislativo n. 286/99;
b)
applicando alla materia della contrattazione principi, più
in generale, enunciati in tema di controllo sulla gestione dall’art. 4 del
decreto legislativo n. 286/99, andrebbe codificato l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di definire, in sede di programmazione, i criteri e la
tempistica delle rilevazioni, necessarie a quantificare i risparmi di spesa
nonché gli uffici e le strutture, a livello dei quali effettuare dette
rilevazioni;
c)
è importante tenere presente
l’opportunità di codificare il principio, già operante nell’ordinamento,
per cui il ricorso alla esternalizzazione della governance
dei servizi - soluzione prevista per
alcune convenzioni quadro come quella del global service - dovrebbe
essere corredato da un previo studio di convenienza, consistente nella
comparazione dei costi interni ed esterni dei sistemi tradizionali e di quello
esternalizzato. Le valutazioni in termini di economicità, efficacia ed
efficienza non possono, infatti, essere di tipo assiomatico, ma devono basarsi
su confronti econometrici, avvalendosi - se necessario – anche delle tecniche
più aggiornate proposte dalla ingegneria gestionale;
d)
più in generale, la legislazione inerente a profili
strategici dell’azione amministrativa dovrebbe essere ispirata al principio
della indefettibilità dell’obiettivo ma della libertà e flessibilità dei
moduli gestionali. In questo contesto le previsioni normative
non dovrebbero irrigidire i moduli gestionali con prescrizioni di dettaglio,
bensì indicare
con chiarezza i limiti alla libertà operativa, connessi alla tutela di
interessi superiori (per esempio in materia di concorrenza);
e)
potrebbe essere codificato il
principio, già desumibile dall’articolato
sistema normativo attuale, per cui la negoziazione centralizzata, relativa a
contratti complessi e innovativi, dovrebbe essere preceduta da un motivato
studio di fattibilità e convenienza dei moduli contrattuali che si intende adottare.
Requisiti tecnici e finanziari, caratteristiche aziendali, articolazione delle
clausole negoziali, capitolati speciali dovrebbero essere non solo tecnicamente
argomentati, ma essere sottoposti anche al vaglio delle autorità di controllo
competenti a garantire interessi di rango superiore. Nel corso della relazione,
infatti, viene evidenziato
come alcune convenzioni quadro abbiano coinvolto, senza la richiesta di un
previo parere, materie sottoposte alla tutela della Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici e della Autorità Garante della concorrenza e del mercato;
f)
con riguardo alle categorie più complesse dei beni e dei
servizi e – tenendo presenti, in particolare, le caratteristiche del mercato
elettronico – appare opportuno determinare normativamente modalità di
qualificazione uniformi, secondo parametri di qualità e di valore, al fine di
evitare i due opposti ma entrambi deprecabili fenomeni, di una qualificazione
centralizzata, che sbilancia il mercato verso un ristretto numero di prodotti e
di imprese o di una localizzata, troppo sensibile ad esigenze di tipo
particolare.
g)
nella futura disciplina della materia, infine, andrebbe
affermato – con riguardo alla attività delle strutture dedicate alla
contrattazione centralizzata - un tendenziale principio di separazione tra
funzioni consultive, prerogative gestorie e negoziali, compiti di controllo e di
regolazione indiretta.
h)
Considerato
che la presente legislazione non preclude la possibilità del proliferare delle
centrali d’acquisto, soprattutto nell’ambito delle Regioni e delle autonomie
locali e tenuto conto dei delicati snodi delle competenze costituzionali,
risultanti dalla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione, sembra
opportuno che la futura regolazione tenga conto dei risultati della negoziazione
accentrata piuttosto in chiave parametrica che di vincolatività nei confronti
delle amministrazioni pubbliche. Lasciando a queste ultime la facoltà di
aderire prescrivendo, però – contestualmente - l’obbligo di valutare, quali
parametri limite, i prezzi delle convenzioni e del mercato elettronico, si
potrebbero conciliare i profili della economicità e della libertà del mercato.
I RELATORI
Cons. Anna Maria Carbone Prosperetti
Cons. Aldo Carosi
[1] Cfr., in proposito, .le.delibere
n. 15/2000, n. 11/2001, n. 49/2001 e n. 1/2003.
[2] Sul punto, v. la delibera n. 10831
(Pellegrini/Consip) del 13.06.02 ed il parere del 30.01.03 reso sui bandi
predisposti dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip
S.P.A..
[3] Ovvero dai servizi di controllo interno, ove
i predetti non fossero ancora costituiti (cfr. art.
26, comma 4, della legge 488/99).
[4] Le stesse possono essere così riassunte: a)
conduzione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo integrato
Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti; b) fornitura di hardware
e di software standardizzato necèssari per il funzionamento e
l'utilizzazione del sistema informativo di cui alla precedente lettera a);
c) conduzione tecnica degli immobili, dei locali attrezzati e degli
impianti necessari per il funzionamento del sistema informativo integrato;
d) gestione dei servizi generali di supporto.
[5] In detto Piano venivano descritte dal Governo le
azioni da intraprendere per lo sviluppo di un nuovo modo di amministrare; in
particolare, il commercio elettronico si inseriva a pieno titolo nel
processo di informatizzazione della P.A., teso ad accrescere, nel suo
complesso, l’efficienza dell’apparato pubblico, con conseguente
razionalizzazione della spesa, previa sussistenza di determinati
presupposti, quali, ad es., l’esistenza di sufficienti apparecchiature
informatiche, la disponibilità di collegamenti idonei, il riconoscimento
della validità degli atti formati e trasmessi in via informatica, etc.
[6] Cfr. in proposito Presidenza
Del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie -
Direttiva 9 dicembre 2002 (jn G.U. n. 53 del 5 marzo 2003) - Trasparenza
dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi
documentali; nonché la direttiva
20 dicembre 2002 (in G.U. n. 52 del 4 marzo 2003) - Linee guida
in materia di digitalizzazione dell'Amministrazione.
[7] Questa, nel dettaglio, la terminologia sopra
descritta dalla “Guida alla conoscenza del progetto di razionalizzazione
della spesa, nell’ambito del generale processo di informatizzazione”
(Roma, maggio 2002):
- Catalogo elettronico. Esso è il modello già
attivo, particolarmente adatto nell’offerta di beni standard ed a bassa
volatilità di prezzi e tecnologie, con frequenza di acquisto medio-alta.
Necessita di uno svolgimento di gara (tradizionale o telematica) che porti
alla stipula di una convenzione;
- Asta on-line. E’
ideale per i beni che presentino un alto contenuto tecnologico e siano
caratterizzati dalla volatilità di prezzo e tecnologia, con frequenza
d'acquisto medio-bassa. E’ implementabile secondo vari modelli: a ribasso
o rialzo, a busta chiusa, al massimo ribasso, all' offerta economicamente più
vantaggiosa, con aggiudicazione completamente automatizzata od in due tempi
ed è applicabile su richiesta specifica di una singola Amministrazione o
aggregando la domanda o per convenzioni ex art. 26. L'intero processo di
gara, dall'emissione del bando all' aggiudicazione, è gestito on-line;
- Market
place Caratterizzato dalla massima trasparenza e flessibilità, offre la
possibilità di acquisto tramite selezione tra più offerte comparabili
soprattutto per importi di spesa contenuti e/ o esigenze specifiche,
risultando strumento ottimale per acquisti frequenti e di basso valore.
Necessita della previa creazione di un mercato, anche locale, tramite
prequalifica dei fornitori su requisiti essenziali.
[8] Cfr. “Guida alla conoscenza del progetto di
razionalizzazione della spesa nell’ambito del generale processo di
informatizzazione” (Roma, maggio 2002), sopra citata.
[9] Relazione trasmessa alla Sezione in data 25.10.02.
[10] Il numero medio è stato pari a circa 600 adesioni
al mese. La penetrazione delle adesioni stimata in relazione al numero degli
uffici ministeriali e comunali presenti in ciascuna regione evidenziava un
tasso di penetrazione per molte regioni superiore al 30%, con una punta
massima per l’Emilia Romagna.
[11] Relazione trasmessa alla Sezione in data 25.10.02.
[12] Ora: www.acquistinretepa.it
[13] Su una previsione di spesa comune dello Stato pari
a 6.600 ed a quella della P.A. pari a 24.300 miliardi di lire.
[14] Pari a 18.400 mld di lire per i ministeri; a 16.200
per il sistema sanitario; a 26.800 per province e comuni ed a 13.100 per
altri enti.
[15] Cfr. nota prot. n. 15279 dell’11/2/03.
[16] Sulla perplessità in ordine alla metodologia di
calcolo di detti valori e, più in generale sulla loro veridicità, cfr. le
specifiche valutazioni contenute nel cap. II della presente relazione.
[17] Tale valore, comune per entrambi i comparti, scende
a 130.000 per i contratti da aggiudicarsi da parte delle amministrazioni
centrali dello Stato.
[18] Più in generale, si può riferire che le cd.
restanti amministrazioni sono passate da un originario regime di adesione
facoltativa alle convenzioni, salvo l’onere di assumerne i parametri di
qualità e prezzo, in caso di procedura autonoma, ad un regime di
motivazione obbligatoria dei contratti stipulati a condizioni diverse
rispetto a quelle di Consip, per finire in un regime comportante un obbligo
di adesione.
[19]
Con detto DPR il legislatore ha inteso dare
attuazione alle previsioni contenute nell’art. 24, della legge 24/11/2000,
n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi, con il quale si stabiliva,
in particolare, che con uno o più regolamenti emanati ai sensi della legge
400/88, fossero definite le procedure di scelta del contraente e le modalità
di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche
amministrazioni avrebbero potuto utilizzare ai fini dell’acquisizione in
via elettronica di beni e servizi. Tali regolamenti devono assicurare in
particolare: a) la parità di condizioni dei partecipanti; b) la segretezza,
ove necessaria; c) la trasparenza e la semplificazione delle procedure; d)
la completezza delle offerte.
[20] Cfr., in particolare, l’art. 1 del Regolamento
rubricato “Definizioni”.
[21] Degno di nota – sotto il profilo storico – il
fenomeno per cui sono richiamati in auge dalla tecnologia, istituti come
quelli del rilancio, ormai obsoleti nella vecchia configurazione dell’asta
“a candela vergine”.
[22] Il testo originario dell'art. 4 dello Statuto che
lo individua, infatti, recitava: "La società ha per oggetto unico ed
esclusivo l'esercizio di attività informatiche per conto di Amministrazioni
dello Stato". Il testo modificato nel gennaio 2000, invece, dispone:
"La società ha per oggetto l'esercizio di attività informatiche,
nonché di qualsiasi altra attività, aventi quale unica ed esclusiva
funzione quella di servizio per lo Stato o che comunque siano compiute per
conto di Amministrazioni dello Stato". Infine, il testo da ultimo
approvato così recita: "La società ha per oggetto esclusivo
l'esercizio di attività informatiche, di consulenza e di assistenza in
favore di amministrazioni pubbliche nel settore della compravendita di beni
e acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del contraente, nonché
di attività di negoziazione diretta su beni e servizi per conto e su
richiesta di tali amministrazioni. La società può esplicare attività
e compiere operazioni inerenti connesse o utili al conseguimento
dell'oggetto sociale, anche mediante partecipazioni in società o
enti".
[23]
Il rapporto tra il Ministero dell’economia e finanze e la Consip S.p.A -
Acquisti in rete per la P.A -. è regolato da una convenzione stipulata il
31/5/2001, che disciplina attraverso gli artt.7 ed 8, oltre agli aspetti di
natura gestionale, anche profili contabili e finanziari. Le risultanze del
conto economico relativo alla “Struttura” indicano (Cfr. nota prot.
n.15279 dell’11/2/03), per l’anno contabile 2000, voci relative a
“compensi/corrispettivi” per un importo pari a Euro 1.246.531; a
“rimborsi/costi” per un importo pari a Euro 5.701.358; infine, a costi
del personale per Euro 864.255. Nell’anno 2001 questi valori salgono,
rispettivamente, a Euro 8.613.726; Euro 12.224.707; ed a Euro 3.027.161. Un
ulteriore incremento si evidenzia nel periodo gennaio/settembre 2002, in
quanto le suddette voci risultano pari a Euro 11.002.500, Euro 12.224.707 ed
Euro 4.899.699 (il numero delle risorse umane interne impiegate da Consip
nel “Programma” è passato da 22 al 31/12/2000 a 107 al 30/09/2002).
Giova precisare, al riguardo, che - a termine di convenzione - mentre nella
categoria “compensi” vengono inclusi i corrispettivi a copertura di
tutti gli oneri di gestione della struttura (ad es. costi di gestione delle
gare, oneri di consulenza legale, altri oneri finanziari, ecc.) in quella
“rimborso costi”, invece, è rappresentata la copertura economica della
voce “Acquisti servizi per conto terzi”. Quest’ultima comprende i
costi per la consulenza tecnico-merceologica ed organizzativa, nonché le
spese di sviluppo e di gestione del sistema informativo a supporto degli
acquisti telematici (incluse le spese per le apparecchiature hardware e
quelle relative ai servizi di telecomunicazione). La voce “spesa per il
personale”, infine, include: salari e stipendi, oneri sociali, T.F.R..,
altri costi. Il conto economico rappresenta con altre voci il dettaglio dei
costi della produzione, pari a Euro 367.465 con riferimento all’anno
contabile 2000, a Euro 3.687.030 per l’anno 2001 ed a Euro 4.221.460 per
il periodo gennaio/settembre 2002. Si ritiene opportuno, nel quadro delle risultanze economiche,
soffermarsi sulle somme destinate ad attività di consulenza, organizzativa
e gestionale, richieste dalla Consip soprattutto nell’arco del primo anno
di funzionamento. In sede istruttoria, infatti, si è verificato che - nel
periodo giugno - dicembre 2000 (a giugno risulta il primo provvedimento di
autorizzazione del Tesoro) - l’avvio dell’attività di Consip ha avuto
un costo di L. 8.931.279.958, così composto:
§
Spese funzionamento e gestione
Consip = L.
2.331.648.000
§
Oneri per bandi gara =
L. 128.259.799
§
Spese per attività di
consulenza = L.
6.471.372.159
I
dati evidenziano la sostanziale prevalenza dei costi per tale attività
rispetto a quelli complessivamente sostenuti per l’ordinario
funzionamento: se si considera, inoltre, che gli interventi di supporto
hanno riguardato – in massima parte – la costruzione della struttura per
gli acquisti, il suo funzionamento ed implementazione nel breve e medio
periodo (business plan), risultano ulteriormente suffragate in modo
significativo le osservazioni di questa Corte circa la “non
specializzazione” originaria della società per i compiti che le sono
stati affidati.
[24] Cfr. nota del 18/11/02.
[25] Mette conto in proposito il richiamo agli artt. 6
della legge 537/93 e 44 della legge 724/94, i quali demandarono
rispettivamente all’ISPE e all’ISTAT la determinazione di prezzi
standard per le forniture, compito che non fu onorato da detti Istituti per
ragioni analoghe a quelle in esame.
[26] Sul punto, cfr. le osservazioni formulate dal
Ministero per i beni e le attività culturali (nota prot. 263/U del
31/1/2002), delle attività produttive (nota prot. 175182 del 31/1/2002),
dell’ex MURST (nota prot. n. 340 del 6/6/2002), delle politiche agricole e
forestali (nota prot. n. 5672 del 10/6/2002), della giustizia (nota prot. n.
474 del 24/01/2003), del soppresso Ministero del commercio estero (nota
prot. n. 90134 del 27/2/2002), tutte ampiamente illustrate nel successivo
capitolo III.
[27]
Cfr. documentazione Ministero della giustizia
(aprile 2001), di cui si tratta più approfonditamente nel paragrafo 3.3.2.
[28] In particolare, cfr. le osservazioni formulate dal
soppresso Ministero del commercio estero con nota prot. n. 90134 del
27/2/2002, illustrata nel successivo cap. III.
[29] Cfr., in proposito, nota prot. n. 340 del 6/6/2002,
in cui l’ex MURST, dopo aver evidenziato
che “La convenzione prevede un listino prezzi invariabile per tutto il
periodo di durata della convenzione e ciò rende la stessa del tutto
sfavorevole in quanto il mercato, evolvendosi verso una continua riduzione
dei prezzi rende quelli in convenzione del tutto antieconomico. Di fatto non
si realizza alcun risparmio” ha precisato che “Il catalogo è
carente di molti prodotti che devono essere comunque acquistati sul mercato
libero” ed ha aggiunto che “Infine sono sorti alcuni problemi
derivanti dalla scarsa qualità dei vari materiali di facile consumo ed in
particolare dei toner per fotocopiatori che hanno causato malfunzionamenti e
guasti agli apparecchi. La ditta aggiudicataria ha comunque riconosciuto il
danno arrecato e ha accettato di farsi carico delle spese per la loro
riparazione”.
[30] Per quel che riguarda la insufficiente vigilanza
sulla esecuzione dei contratti si rinvia all’apposito paragrafo.
[31]
Al riguardo si veda la nota prot. 90134 del
27/2/2002 del Ministero delle attività produttive – allegata alla nota
prot. 35126/7d del 3/3/2002 – in cui si afferma che “..per
l’acquisto di beni i prezzi delle convenzioni sarebbero competitivi solo
se la consegna avvenisse con immediatezza e i tempi della procedura fossero
contenuti. Ciò in quanto i prezzi dei p.c. hanno mediamente notevoli
deprezzamenti ogni sei mesi. Per questo motivo, nell’ultimo acquisto non
si è verificato nessun sensibile risparmio…Quale ultima considerazione si
fa presente che la procedura degli acquisti tramite Consip potrebbe essere
positiva solo se le convenzioni avessero una cadenza regolare e avessero
immediatezza; le convenzioni dovrebbero contenere, inoltre,delle clausole di
salvaguardia per permettere – nel caso di ritardi e di macchine obsolete
– di ricevere modelli attuali o di acquisire da terzi macchine dello
stesso tipo della convenzione a prezzi più bassi”.
[32]
Cfr. in proposito il 10° Considerando della bozza
di direttiva unificata: “Occorre prevedere una definizione comunitaria
degli accordi quadro nonché delle norme specifiche per gli accordi quadro
conclusi in relazione ad appalti
che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Ai sensi di
dette disposizioni una amministrazione aggiudicatrice, quando conclude,
conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro
riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di
presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata
dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando
le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se tutte le
condizioni non sono state stabilite in anticipo nell'accordo quadro,
riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle
condizioni non stabilite. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe
rispettare alcune regole il cui
obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché
l'osservanza dei principi generali,
ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la
durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e
non dovrebbe poter superare quattro
anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni
aggiudicatici”.
[33] Apodittiche e prive di pregio sembrano quelle
opinioni che individuano nella esternalizzazione dei servizi la panacea e il
succedaneo di qualsiasi controllo. Qualsiasi servizio reso con modalità
contrattuali ha bisogno del controllo e della vigilanza del committente che
bilanci l’interesse del prestatore a realizzare il massimo profitto con il
minimo sforzo.
[34]
Cfr. al riguardo note prot. n. 12715/Secin-Pres. del
Ministero del lavoro e politiche sociali, di trasmissione della relazione al
Ministro per l’anno 2002, ove -
tra l’altro – la D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e AA. GG. lamentava che “… gli
articoli sono risultati difettosi e addirittura in quantità minore a
quella ordinata ed indicata nella relativa fattura.”
[35]
Mette conto evidenziare quanto comunicato, in
proposito, dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot.
n. 554/U del 13.06.2003: “ Nelle motivazioni che solo parte degli
uffici hanno fatto pervenire, nonostante le precise richieste più volte
avanzate da questo Secin, i responsabili dei centri di responsabilità hanno
evidenziato alcune difficoltà (scarsa qualità; maggiori prezzi; impegni
quadriennali etc) che questo Secin ha ritenuto opportuno rappresentare al
ministero dell’Economia e Finanze per consentire di valutare – in
presenza di eventuali, analoghi rilievi di altre Amministrazioni –
l’attivazione di più accurati controlli sulle società convenzionate e ciò,
anche alla luce della nuova, stringente normativa introdotta dalla legge
finanziaria”.
[36]
Cfr. in proposito, per il Ministero della salute - Dipartimento per
l’ordinamento Sanitario, la Ricerca e l’Organizzazione del Ministero –
Ufficio II, la nota prot. n. 1079 del 4.06.03, acquisita al protocollo della
Corte in data 11.06.03; per il Ministero dell’economia e delle finanze -
Servizio di Controllo Interno Tesoro, la nota prot. n. 286 del 4.06.03,
acquisita al protocollo della Corte il 13.06.03, la nota prot. n. 316 del
20.06.03, nonché la Relazione all’organo di direzione politica del
Servizio di controllo interno entrambe consegnate dal rappresentante
dell’Amministrazione durante l’adunanza; per il Ministero per i beni e
le attività culturali Collegio di Direzione del Servizio di Controllo
Interno, la nota prot. n. 554/U del 13.06.03, le note prot. n. 2269 e n.
6185 della Direzione Generale per gli archivi, nonché le note prot. n.
660DGSU4 e prot. n. 3426/DGSv/33 della Direzione Generale per lo spettacolo
dal vivo, acquisite tutte al
protocollo della Corte il 19 giugno 2003; per il Ministero degli affari
esteri - Segreteria Generale Centro di Responsabilità n. 2 -
le note prot. n. 1610 e n. 1615 del 16.06.03, acquisite al protocollo
della Corte in pari data; per il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, la nota prot. n. 12715/Secin-Pres. acquisita al protocollo della
Corte il 19 giugno 2003; per il Ministero delle comunicazioni, la
nota prot. n. SCI/G/03/2975 del 18.06.03, acquisita al protocollo
della Corte il 19.06.03; per il Ministero dell’Interno, infine, la nota
prot. n. 1923 del 20.06.03, consegnata dal rappresentante
dell’Amministrazione durante l’adunanza.
[37]
Solo il Ministero dell’economia e finanze con la
nota prodotta in adunanza dichiara – senza peraltro elencarli – 130
centri di spesa in materia.
[38]
Nei bilanci consuntivi dello Stato 2001 e 2002
nessun elaborato conferisce certezza contabile ai risparmi realizzati. Ma
nemmeno in quelli relativi ad altre amministrazioni pubbliche risultano
raffronti di questo tipo.
[39] Cfr nota Consip del 16/01/02: Processo di stima
della spesa delle Amministrazioni dello Stato per categoria merceologica.
“Si
riportano di seguito, a scopo esemplificativo, i processi di stima della
spesa per due categorie merceologiche prese in esame: Buoni pasto;
Cancelleria. Il processo di stima della spesa dello Stato è stato
effettuato partendo dall’analisi dei mandati di pagamento dei Ministeri.
Per quanto riguarda la stima delle quantità massime da convenzionare,
invece, ciascun Gruppo di lavoro tiene conto di vari fattori connessi alle
categorie merceologiche quali ad esempio: il mercato di riferimento, la
capacità produttiva dei fornitori, il trend evolutivo della tecnologia di
riferimento, ecc. Questi ed altri fattori fanno sì che in molti casi i
massimali delle convenzioni siano inferiori alla spesa annua stimata. Per
stimare la spesa, quindi, a ciascun record (pagamento verso fornitore) è
stata associata una categoria merceologica sulla base della descrizione
dell’oggetto della spesa, attribuita dalle Amministrazioni, e della
ragione sociale del beneficiario dello stesso. Tale informazione non
sempre si è rivelata completa e ciò è stato desunto confrontando tali
dati di spesa con le informazioni in possesso dei maggiori fornitori che
da anni operano nel mercato della Pubblica Amministrazione…….Il
fabbisogno dello Stato risulta essere pari a circa 200 miliardi, calcolati
considerando il valore nominale del buono (Lit. 9.000) per due rientri
settimanali per 48 settimane utili per il numero di dipendenti aventi
diritto al pasto pari a circa 230.000 (dato stimato sulla base delle
interviste effettuate presso le Amministrazioni stesse). L’estensione,
attraverso la legge finanziaria 2001, dell’utilizzo dei buoni pasto anche
ai dipendenti non civili dello Stato è stata stimata in un fabbisogno pari
a circa 150 miliardi (utilizzando le indicazioni fornite nel corso delle
interviste presso il Ministero della Difesa). La restante parte, per
giungere al valore complessivo della gara pari a 405 mld, è stata
stimata utilizzando alcune informazioni in possesso del Gruppo di lavoro…..La
stima della spesa effettuata nell’ambito della convenzione cancelleria, è
stata basata, invece, sui pagamenti del 1999. Il Gruppo di lavoro ha
utilizzato tutti i pagamenti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, cercando di eliminare dall’analisi gli articoli
di tipo cartaceo compresi nel “catalogo”del Poligrafico dello Stato e
quindi non convenzionabili per motivi normativi. Tale importo (82,3 mld
circa) diviso il numero dei dipendenti (circa 13.000) ha portato a calcolare
la spesa media/anno per dipendenti (circa lit. 177.000) utilizzata per
stimare la spesa totale dei Ministeri (circa 48 mld) per beni analoghi a
quelli convenzionati. Tale dato è stato comunque confrontato con le
stime fornite dai maggiori operatori del mercato. I fornitori, infatti,
riferivano che a fronte di una spesa annua media per dipendente pari a lit.
400.000, circa il 60% fosse relativo all’acquisto di materiali non
compresi nel catalogo base della convenzione (ad es. rubriche, buste,
modulistica, ecc.). Successivamente
è stata effettuata la stima della spesa per le altre Pubbliche
Amministrazioni. Tale stima, invece tiene conto anche degli articoli di tipo
cartaceo poiché per le altre P.A. non esistono vincoli normativi di
approvvigionamento presso il mercato dei beni “cartacei”; tale stima
(circa 800 mld) è stata confrontata con l risultato delle estrapolazioni
effettuate sui bilanci di alcune amministrazioni (prevalentemente consuntivi
’98 e ’99). Si allegano alcune informazioni che sono state utilizzate
come base per il calcolo della spesa per beni e servizi della P.A. ed in
particolare:
§
Esempio di record di pagamento del Ministero del Tesoro (mandato ’99)
utilizzati per la convenzione cancelleria;
§
Esempio di record di pagamento del Ministero del Tesoro (mandato ’00)
utilizzati per la convenzione buoni pasto;
§
Tabelle di fotoprint di ciascun Ministero elaborate allo start up del
progetto per la stima del numero dei dipendenti civili sulla base dei dati
RGS ’99;
§
Stampa del conto consuntivo di una ASL della regione Lazio – preconsuntivo
’99 inviato via posta elettronica nel settembre del 2000”. Sul punto cfr, .altresì, nota Consip del
10/01/2002: Relazione inerente alle attività svolte dalla Consip S.p.A. per
l’elaborazione di stime relative ai volumi di spesa delle Amministrazioni
dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni.
“Le
attività per una stima della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni
dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni prevedono la rilevazione
dei dati e delle informazioni, l’analisi e l’elaborazione.
Le
fonti della raccolta e le modalità di analisi e di rielaborazione si
differenziano in funzione dell’ente acquirente (spesa dello Stato e spesa
delle altre Pubbliche Amministrazioni) ed in funzione della natura del
bene/servizio oggetto d’acquisto.
Si
riportano di seguito le principali fonti di dati utilizzate, indicando
brevemente i passi principali seguiti per l’elaborazione di stime circa i
volumi di spesa.
Spese
delle Amministrazioni dello Stato
Le
attività principali per la stima della spesa per beni e servizi del settore
statale sono:
§ Analisi
del Bilancio dello Stato per una prima segmentazione della spesa per
tipologia di beni e servizi (p.e. informatica, servizi immobiliari,
etc.);
§ Analisi
a campione della banca dati sui pagamenti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze attraverso l’estrazione e l’analisi delle informazioni
contenute nei documenti di pagamento “mandato informatico” e “ordine
di accreditamento”; tali documenti comprendono informazioni utili
per l’attribuzione della spesa alla singola categoria merceologica, quali
ad esempio l’importo ed il fornitore;
§ Verifica
ed integrazione delle informazioni attraverso interviste ed analisi dei
dati disponibili presso le singole Amministrazioni dello Stato e presso
i principali fornitori;
§
Rielaborazione ed estrapolazione dei dati e delle informazioni.
Spese delle altre Pubbliche Amministrazioni
Le attività principali per la spesa comune e
specifica per beni e servizi delle altre Pubbliche Amministrazioni sono:
§ Analisi
dei bilanci di un campione di Amministrazioni Pubbliche, per una prima
segmentazione della spesa per tipologia di beni e servizi;
§ Verifica
ed integrazione dei dati attraverso interviste ed analisi dei dati presso
alcune Amministrazioni selezionate a campione e presso i principali
fornitori;
§
Rielaborazioni ed estrapolazioni statistiche dei dati e delle
informazioni tramite l’utilizzo di parametri strutturali e territoriali di
riferimento delle Pubbliche Amministrazioni (p.e. i dati relativi ai
metri quadri, al numero dei dipendenti, bacino di utenza, etc.)”.
[40] Sul punto, si rinvia alle notizie contenute nel
paragrafo 1.2.
[41] Lascia perplessi il richiamo terminologico
“asta inversa o invertita” riferito, in realtà alla natura
passiva del contratto, quasi che la fisiologia della contrattazione pubblica
– a differenza di ciò che realmente accade – fosse la stipula di
contratti attivi.
[42] L’art. 17 del d. lgs. n. 157/95 (Elenchi
ufficiali di prestatori di servizi) testualmente recita:
1.
I
concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono
presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un
certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso
l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
2.
L'iscrizione
di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1,
certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le
amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei
servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto,
limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b),
c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del
presente decreto.
3.
I dati
risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non
possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai
concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.
4.
I cittadini
di altri stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di
cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi
italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o
dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le
amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri
stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere
presentate le domande d'iscrizione.
5.
I
concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle
gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di
fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni
aggiudicatrici.
[43]L’art. 15 del d. lgs. n. 402/95 testualmente
recita:
1. L'articolo 18 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Elenchi ufficiali di
fornitori). - 1. I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di
fornitori possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni
appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno
permesso l'iscrizione e la relativa classificazione.
2. Nell'istituzione, nella tenuta e
nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori devono essere
rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b),
c) ed f), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente testo unico.
3. L'iscrizione di un fornitore in uno
degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in analoghi elenchi di altri Stati
membri, certificata dall'autorità che li ha istituiti, costituisce, per le
amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di idoneità del fornitore
stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettere a),
b), c) ed f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), e
all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente testo unico.
4. I dati risultanti dall'iscrizione
in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 non possono essere contestati
dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta
ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva.
5. I cittadini di altri Stati membri
debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi ufficiali di cui al comma 1
alle stesse condizioni stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non
possono essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste
dagli articoli da 11 a 14.
6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o
albi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori
degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione;
le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati
comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di
tali dati agli altri Stati membri".
[44]
Paradigmatica, in proposito, la relazione del
Servizio di controllo interno del Ministero della salute, secondo cui “Ai
sensi del comma 4 del citato art. 26, le strutture preposte al controllo di
gestione dovrebbero verificare il puntuale adempimento delle richiamate
disposizioni, relazionando circa i risultati conseguiti in termini di
riduzione della spesa per gli acquisti effettuati nel periodo desiderato; in
realtà, nella fase di avvio dell’attivazione delle citate strutture,
avutasi nel 2001, le medesime oggettivamente non erano in condizione di
produrre tale relazione”. Nella medesima nota si precisa che “Il
Servizio, all’indomani della richiesta pervenuta da parte della Corte dei
conti, concernente l’acquisizione di atti e notizie sull’attività in
argomento, ha immediatamente attivato le strutture competenti al fine di
acquisire le dovute informazioni”.
[45] Cfr. nota
prot. n. 311 del 17/4/2002 del Ministero della difesa - Servizio di
controllo interno: “In relazione alla richiesta formulata con il foglio
in rif. si precisa che la composizione del Servizio di controllo Interno di
questo dicastero è stata definita con D.M. 28 novembre 2001. Le relative
attività di organizzazione del servizio sono state avviate nel gennaio
2002.”
[46] Cfr. nota n. 209 del 10/4/2002 del Ministero
dell’economia e delle finanze - Servizio di controllo interno –
Economia: “...si comunica che questo servizio si è tempestivamente
attivato per l’acquisizione dei dati richiesti. Deve peraltro
rappresentare la difficoltà incontrata nel reperimento degli elementi
necessari all’indagine, dato il numero elevato di sedi centrali e
periferiche che sono state interessate al riguardo. La fase di raccolta
delle notizie è appena terminata ed ora è possibile procedere alla loro
elaborazione che sarà portata a termine con la massima sollecitudine”.
[47] Cfr nota prot. n. UCI/02/B2/387 del 15/5/20002
della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Collegio per il controllo
interno:“…non è stato possibile identificare i flussi finanziari
destinati all’acquisizione di beni e servizi nel periodo anteriore
all’introduzione delle disposizioni contenute nell’articolo 26 della
legge 488/99 da mettere a confronto con i flussi finanziari impiegati
nell’acquisizione di beni e servizi mediante l’utilizzo delle
convenzioni Consip, attesa la complessità della struttura della Presidenza
del Consiglio interessata, peraltro, da concomitanti e profonde modifiche.
Ci si riferisce, in particolare, alle profonde trasformazioni intervenute a
decorrere dall’esercizio finanziario 2000 nel bilancio della PCM a seguito
dell’autonomia contabile e di bilancio disposta con l’art. 8 del decreto
legislativo n. 303/1999, nonché al riordino di compiti operativi e
gestionali della P.C.M. disposto dell’art. 10 del medesimo decreto
legislativo 30/7/99, n. 303 che ha comportato il trasferimento di strutture
e risorse relative ad aree funzionali non riconducibili alle funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio ai Ministeri
interessati ed a talune agenzie. Tanto si rappresenta a questo organo di
controllo, assicurando che sono state impartite agli uffici competenti le
necessarie direttive affinché sia resa possibile per l’avvenire
l’identificazione dei risultati conseguiti in termini di riduzione della
spesa in attuazione dell’art. 26 della legge n. 488/99.”
[49]
Cfr., rispettivamente, nota
prot. n. SCI/G3/03/2805 del 15.05.03, e nota
prot. n. 12715/Secin – Pres del 19.06.2003.
[50] In alcuni casi le amministrazioni sono esplicite
nel motivare l’inadempimento con la scarsa significatività delle notizie
acquisite. Cfr., in particolare, la nota n. 175182 del 31/1/2002 del
Ministero delle attività produttive - D.G.AA.GG dell’ex Ministero
Industria, commercio e artigianato – diretta al Servizio di controllo
interno, laddove “... si precisa con l’occasione che tale relazione
non è stata pubblicata sul sito internet di questo Ministero, né tale
pubblicazione appare opportuna, atteso il carattere parziale della
valutazione che ne risultano circa i risultati dell’attuazione delle
disposizioni in questione ed il ruolo unitario che invece le norme in
questione attribuiscono in materia al Ministero del tesoro (oggi Ministero
dell’economia e delle finanze)”.
[51] Così
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il
coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale
e per gli affari generali, nota n. 1151/02 del 1/3/02: "Con nota n.
66 dell'11/2/2002, il servizio di Controllo interno ha qui trasmesso la
lettera n.63/02 del 14/1/02 della Corte dei Conti, Sezione centrale di
controllo sulla gestione, con la quale si chiedono notizie in merito
all'attività contrattuale indicata in oggetto. Atteso che, nel corso del
2000 e del 2001, l'attività contrattuale in parola è stata esercitata, per
conto della DI:CO:TER, dalla ex Direzione Generale degli AA.GG. e del
Personale, a valere su alcuni capitoli di bilancio affidati in gestione
unificata, si prega - codesta Direzione Generale - di fornire direttamente
alla sezione centrale di controllo sulla gestione, e qui per conoscenza, gli
atti e le notizie richieste. Si chiede inoltre a codesta Direzione Generale,
di voler fornire analoghe notizie riguardo all'attività contrattuale di cui
all'oggetto svolta dalla ex Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale,
per proprio conto ed a valere sui propri capitoli di bilancio".
[52] A titolo esemplificativo, cfr nota prot. n.80/tras
del 19/2/02 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Servizio
di controllo interno: “Al riguardo si fa presente che i Dipartimenti di
questa Amministrazione sono già stati interessati, affinché forniscano
direttamente a codesto Organo, e per conoscenza a questo Servizio, le
notizie richieste con la medesima nota emarginata” e, del medesimo
tenore, cfr.nota prot. n. 70 del 17/1/02 del Ministero
dell'Istruzione, dell’università e della Ricerca - Servizio di Controllo
Interno: “Non appena la suddetta relazione verrà terminata, sarà cura
di questo Servizio trasmetterne copia a questa Corte”.
[53] Cfr. nota prot. n. 0061/sci/2002 inviata dal
Servizio di controllo interno- Collegio di Direzione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio a tutti i direttori dei servizi
e p.c.. alla Corte dei conti - Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
ed al capo di Gabinetto del Ministero :”...si invitano tutti i servizi
a voler, ciascuno, per le proprie competenze, trasmettere a questo ufficio
di controllo Interno delle dettagliate relazioni che consentano la
successiva redazione della relazione sollecitata dalla Sezione della Corte
dei Conti sulle eventuali riduzioni di spesa conseguite sia dai singoli
Centri di responsabilità sia, globalmente, dal Dicastero che, verrà
sottoposta all’attenzione dell’ On. Ministro”.
[54] Cfr. nota prot. n. 26 /U del 22/1/02 del Ministero
per i beni e le attività culturali -Collegio di direzione del Servizio di
controllo interno:“La Corte dei Conti -Sezione centrale del controllo
sulla gestione - con nota 14 gennaio 2002, n. 59/02, ha chiesto la relazione
riguardante i risultati in termini di riduzione di spesa conseguiti
dall'Amministrazione Centrale e periferica in attuazione dell'articolo in
oggetto per gli esercizi 2000 e 2001. Al fine di poter corrispondere a detta
richiesta, si rende necessario reperire, con cortese urgenza, i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti negli esercizi suddetti
relativamente all'acquisto di beni e servizi. Si richiede inoltre l'elenco
di tutti i contratti stipulati dall'Amministrazione Centrale nei medesimi
anni, con descrizione dell'ammontare complessivo nonché degli impegni
assunti per ciascuno di essi.”
[55] Cfr Ministero per i beni e le attività culturali,
nota 263/U del 31/7/02 del Collegio di Direzione del Servizio di controllo
interno: “…Innanzitutto va rilevato che solo in parte è stato
possibile determinare i risultati esatti in termini di riduzione della
spesa, soprattutto in considerazione della circostanza che alcune direzioni
generali sono state istituite nel corso del 2001. In seconda istanza sono
evidenziate notevoli discrepanze nei risultati conseguiti e nei giudizi
espressi, come si evince da alcune riposte pervenute da Istituti interessati
da centri di responsabilità competenti. A titolo di esemplificazione si
allegano le note della soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio della Basilicata e dell’Emilia, da cui si evince come mentre per
alcuni (ma trattasi di eccezioni) il regime di convenzione Consip
rappresenta uno strumento straordinario sotto ogni aspetto (finanziario
procedurale e qualitativo), per altri (la maggioranza) esso non contribuisce
affatto a raggiungere risultati apprezzabili in termini di risparmi,
lamentandosi a volte prezzi superiori a quelli praticati da ditte non
convenzionate, qualità dei prodotti scadente e tempi di consegna non
puntuali, valutazioni che certamente non concorrono a determinare riduzioni
nella spesa.”
[56] Cfr la “Relazione sull’attività contrattuale
esercitata ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/99, nell’ambito
degli uffici provenienti dal soppresso Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato – anno 2000 e anno 2001” allegata alla
nota n. 175182 del 31/1/2002 : “….Si evidenzia la difficoltà di
comparazione fra beni e servizi non sempre identici a quelli in precedenza
acquisiti direttamente (in particolare quando si passa a prodotti
“originali” a prodotti “compatibili” o da apparecchiature acquistate
in proprietà ad apparecchiature prese in locazione) ed in presenza di
rilevanti mutamenti nei quantitativi acquisiti, anche in relazione alle
trasformazioni in atto nell’organizzazione del ministero che ha nel tempo
acquisito nuove competenze e nuovi uffici e personale”.
[57] Cfr. nota n. 458 del 23/01/03 del Ministero della
giustizia - Dip.to dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi: “Si evidenzia che i pagamenti dei servizi su citati, sono
stati delegati da sempre al già Provveditorato Generale che ha comunicato
il dato complessivo dei costi annui, trovando notevoli difficoltà a
ripartire le spese di ciascun centro di responsabilità, anche a seguito
della riorganizzazione di questo Ministero”.
[58] Cfr. nota prot. n. 55/03 del 13/2/03 del Servizio
di controllo interno del Ministero della giustizia, la quale rendeva noto
che “dall’esame dei dati richiesti ai Dipartimenti del Ministero è
emersa una situazione particolarmente complessa.Infatti il numero degli
uffici riconducibile agli attuali 4 Dipartimenti, si aggira sulle 2000 unità.
Per questo motivo risulta non agevole, in alcuni casi, determinare il
risparmio derivante dall’utilizzo delle convenzioni Consip. A questo
occorre aggiungere che parte rilevante delle spese sostenute sui capitoli di
spesa dei centri di responsabilità è sostenuta dai funzionari delegati che
gestiscono autonomamente i fondi loro assegnati.”
[59] Cfr. nota prot. n. 287 del 24/2/2003.
[60] cfr. nota Prot. n. 11777/SECIN del 29/5/2002 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Servizio di controllo
interno: “...La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale
per le politiche sociali e AA.GG. presso la quale erano accentrati gli
acquisti di beni e servizi per tutti gli uffici dell’ex dipartimento
affari sociali, nel comunicare di non avere effettuato alcun acquisto
tramite Consip nel 2000, ha utilizzato le convenzioni Consip nel corso
dell’anno 2001 per la fornitura di materiale di cancelleria e per il
noleggio di un’autovettura di servizio tipo Alfa 166, per 24 mesi. Ha
specificato di aver conseguito un risparmio, di
€ 3.000 in termini assoluti e in termini percentuali da un massimo
di 52,38% (blocchi notes) ad un minimo di 7,14% (forbici) (- 67,18%
per la telefonia fissa);…L’ex ufficio centrale orientamento e formazione
professionale dei lavoratori, confluito nell’attuale direzione generale
impiego, orientamento e formazione, ha fatto presente di aver aderito, nel
2000 e 2001 alle convenzioni Consip conseguendo i risparmi indicati, in
misura percentuale, con riferimento a ciascun bene o servizio acquisito :
telefonia fissa 67,18%, cancelleria 64,53%, buoni pasto 4,84%, noleggio
fotocopiatrici 45,53%;…L’ex direzione generale per l’impiego,
anch’essa confluita nell’attuale Direzione generale impiego,
orientamento e formazione, ha comunicato di essersi avvalsa della facoltà
prevista dal comma 6 dell’art. 27 della legge indicata in oggetto, di
rinnovare i contratti in scadenza nell’anno 2000, ottenendo una riduzione
di almeno il 3% del corrispettivo e conseguendo, pertanto un risparmio
complessivo di € 7.219”.
[61] Cfr. nota prot. n. 5672 del 10/6/2002
[62] Cfr nota prot. n. 1394 del 10/4/2002 del Ministero
delle comunicazioni – Servizio di controllo interno: “Dal raffronto
dei dati emerge che, nell’anno 2000, si è utilizzata la procedura
prevista dalla convenzione Consip solo per 2 contratti per un importo pari a
£5.750.976, su un totale di 212 contratti per un importo di
L. 9.668.819.432, mentre nel 2001 il ricorso alla procedura prevista
dalla convenzione Consip ha registrato un notevole incremento, passando a n.
50 contratti stipulati per un importo pari a £ 954.092.365 su un totale di
239 contratti per un importo di £41.714.712.967” (Percentuale dei
Contratti Consip nel 2000: n. 2 contratti su n. 212 (0,9%) pari al 0,6%
dell’importo totale; nel 2001 n. 50 su n. 239 (21%) pari al 2,28%
dell’importo totale).
[63] Cfr. nota prot. n. 55/03 del 13/2/03 del Servizio
di controllo interno del Ministero della giustizia citata.
[64]
Cfr. relazione Secin Ministero dell’economia e
delle finanze all’organo di direzione politica sui risultati della
razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi introdotta
dall’art. 26 legge 488/99, prodotta in sede di adunanza deliberativa della
presente deliberazione.
[65]
La fonte notiziale dei contratti stipulati è di provenienza Consip.
[66] Cfr. nota prot. n. 0061/sci/2002 citata.
[67] Così Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio - Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali, nota
prot. n. 476/2002/SIAR del 7/2/2002, relativamente alla categoria
“Cancelleria”:
- Contratto del 24/1/2001 alla Office Line srl lit. 561.000
(Toner stampanti) articoli non presenti nel catalogo Consip acquisiti con
carattere di urgenza;
- Contratto del 4/4/2001 alla Errebian Spa (toner stamapnti /fax)
lit.3.338.373 articoli non presenti nel catalogo Consip;
- Contratto del 20/4/2001 alla Office Line srl (Toner stampante)
lit. 198.000 articolo non presente nel catalogo Consip acquisito con
carattere di urgenza;
- contratto del 5/10/2001 alla Errebian Spa (Cancelleria varia)
lit. 17.184.832 articoli non presenti nel catalogo Consip;
- Contratto del 21/12/2001 alla Errebian Spa (Cancelleria varia)
lit. 13.214.220 articoli non presenti nel catalogo Consip.
[68] La spesa totale dei contratti indicati è pari a L.
246.145.752, di cui L. 236.951.365 per contratti stipulati senza le
convenzioni Consip.
[69]
A seguito di sollecito istruttorio del 10/4/02
indirizzato a tutte le Amministrazioni interessate.
[70] Cfr nota prot. n. 340 del 6/6/02 del Servizio di
controllo interno del Ministero dell'istruzione, della università e della
ricerca con cui è stata trasmessa la prescritta relazione dell’ex
M.U.R.S.T.: “…In sintesi si può affermare che l’adesione alle
convenzioni Consip ha in effetti consentito, complessivamente, secondo le
finalità perseguite dall’art. 26 della legge 488/99, una significativa
riduzione delle spese sostenute dall’ex Murst per l’acquisto di beni e
servizi. L’adesione alle convenzioni ha inoltre migliorato, in genere,
l’efficienza del processo di acquisizione di beni e di servizi, grazie
alla riduzione degli adempimenti burocratici che il sistema permette ed in
particolare in virtù del fatto che viene eliminata la fase preliminare
della gara. La riduzione dei costi è stata particolarmente evidente per ciò
che concerne la telefonia fissa e mobile”.
[71] Cfr nota prot. n.263/U del 31/7/02 del Ministero
per i beni e le attività culturali - Collegio di Direzione del Servizio di
Controllo Interno.
[72] Cfr nota citata prot. n. 175182 del 31/1/2002 del
Ministero delle attività produttive - D.G.AA.GG dell’ex Ministero
industria, commercio e artigianato – diretta al Servizio di controllo
interno e cfr. la allegata “Relazione sull’attività contrattuale
esercitata ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/99, nell’ambito
degli uffici provenienti dal soppresso Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato – anno 2000 e anno 2001”, anche essa citata.
Infine, Cfr. nota prot. n. 90134 del 27/2/20002 del Servizio per la gestione
delle risorse e per le relazioni con il pubblico del soppresso Ministero del
commercio estero relativa ai buoni pasto, ove si riporta una riduzione della
spesa di lire 434 a buono pasto.
[73] Cfr. nota citata prot. n. 5672 del 10/6/2002 del
Ministero delle politiche agricole e forestali – servizio di controllo
interno: “Questa Amministrazione può annoverarsi tra le prime ad aver
sottoscritto i contratti posti in essere dalla Consip, risultanti al momento
dell’emissione i più convenienti sul mercato.
[74] Cfr. nota prot. n. 90134 del 27/2/20002 del
Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico.
[75] Cfr. nota prot. n. 474 del 24/01/2003 del Dip.to
Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.
[76]
Cfr. nota prot. n. 07001 del 07.06.01 della
Direzione generale degli Affari civili e delle libere professioni –
Ufficio V.
[77] Cfr. nota prot. n. 600.1/109/AG/476 del 15.07.2002.
[78] Cfr. nota prot. n. 90134 del 27/2/20002 sopra
citata.
[79] Cfr. nota prot. n. 345/03 del 27/1/03 Dip.to
Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.
[80] Cfr. nota prot. n. 90134 del 27/2/20002 del
Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico
del soppresso Ministero del commercio estero.
[81] Cfr. nota prot. n. 175182 del 31/2002 citata.
[82] Cfr. nota prot. UCI/5/03/B2 del 2/1/03.
[83]
Cfr., ad esempio,
(nota CMB/LB del 20/05/2003) la decisione assunta dalla
Amministrazione Provinciale di Milano, la quale ha promosso una procedura di
gara con bando e capitolato assolutamente diversi da quelli della
convenzione Consip.
[84] Cfr. nota prot. n. UCI/5/03/B2 del 2/1/03 citata.
[85]
Art. 24, legge n. 289/02 (Acquisto di beni e
servizi): “1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le
amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente,
delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati
dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le
modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa
comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000
euro. E' comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di
progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1: a) i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) le pubbliche
amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni
quadro definite dalla Consip S.p.a. ai sensi degli articoli 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101; c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2,
comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella
Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici
istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite
dalla Consip S.p.a. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti
di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al
ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione
contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di
consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni
possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 3 giugno 1999 , n. 157.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o
dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip
S.p.a. sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde,
a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti
contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni
anzidette e quello indicato nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa
consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi
ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una
documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione
regionale della Corte dei conti.
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa
pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la Consip
S.p.a. può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per
l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più
amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di
quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a
titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le
attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria sugli appalti pubblici.
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di
ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero
a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo
2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
8. I servizi prestati dalla Consip S.p.a. alle
società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi
dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei
confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive
modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di
settore.
9.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni,
norme di principio e di coordinamento.”
[86] Cfr. per la Regione Toscana
il ricorso n. 15/03, per la Regione Piemonte il n. 18/03, per la
Regione Valle d’Aosta il n. 19/03, per la Provincia di Bolzano il n.
20/03, per la Regione Umbria il n. 22/03, per la Regione Emilia Romagna il
n. 25/03, per la Regione Veneto il n. 26/03.
[87]
Si tratta della delibera n.
254/2001, in cui si afferma che “le
clausole di partecipazione al bando sono compatibili solo con l’esecuzione
di servizi, in quanto non è previsto, ex ante, quale requisito per la
partecipazione alla gara, il possesso della qualificazione ai sensi del
D.P.R. 34/2000, che è, invece, necessario per l’esecuzione di lavori di
manutenzione. Pertanto, non è legittimo che l’assuntore, anche se su
richiesta delle singole amministrazioni, esegua direttamente o faccia
eseguire a terzi i lavori di manutenzione. L’Amministrazione, cioè, non
può rivolgersi per i lavori di manutenzione all’assuntore ma dovrà agire
secondo le disposizioni vigenti con l’esecuzione in amministrazione
diretta, oppure per cottimo, oppure in appalto. Il Ministero del Tesoro dovrà,
pertanto, tenere presente che le clausole inserite nel bando non possono
innovare la legislazione vigente e, quindi, il problema della qualificazione
e dell’affidamento a terzi dei lavori, eluso nel bando, si ripresenterà
in occasione dell’esecuzione vanificando così, per quanto attiene ai
lavori di manutenzione, il fine ultimo dell’azione pubblica intrapresa,
cioè la semplificazione degli adempimenti della stazione appaltante”.
[88]
Tale è stata, ad esempio, l’esperienza della
stessa Corte dei conti. L’adesione al contratto di global service ha
comportato, infatti, la necessità di ridurre notevolmente gli standard
qualitativi di alcuni servizi principali, al fine di contenere il costo
complessivo della convenzione entro il valore di contratti precedentemente
stipulati. Cfr. nota informale al collegio dei revisori ove si legge: “L’abbassamento
degli standard qualitativi del servizio delle pulizie, prevedendo per il 90%
della superficie il livello basso, ha consentito di ridurre il relativo
costo del 70% rispetto al primo piano dettagliato degli interventi….”.
Inoltre, per quanto concerne la manutenzione degli impianti elettrici e
quelli di raffreddamento, è stata evidenziata la ricomprensione
all’interno del canone di soli interventi di lieve entità con una
franchigia: con il conseguente rischio, per l’Amministrazione, di trovarsi
di fronte a spese “impreviste e straordinarie” di importo assai
rilevante in presenza di impianti in buona parte non più aggiornati.
[89] Il principio enunciato è correttamente condiviso
dal Ministero dell’economia, nota n. 49782 diretta al Ministero della
giustizia – Dipartimento giustizia minorile.
[90]
In proposito, nelle more del deferimento della
presente relazione, il Ministero per i beni e le attività culturali –
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo, con nota prot. n. 660 DGSV 4
ha fatto presente che “… la sottoscrizione del contratto con
la società Romeo comporterà, per la scrivente Direzione Generale, un
aumento di euro 17.203 annui,
pari al 53% in più rispetto al canone annuo degli anni precedenti. Per la
copertura della spesa si è reso indispensabile la richiesta integrativa
degli stanziamenti del corrente anno”.
[91] Cfr., su problemi analoghi, il citato parere del
30/01/2003 dell’Autorità Garante della Concorrenza, pubblicato sul
Bollettino n. 5/03.