Legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003)

 

Art. 24 – Acquisto di beni e servizi (così come modificato dalla legge di conversione del Decreto Legge24.6.2003, n. 143, approvata definitivamente il 30 luglio 2003. Le modifiche sono segnalate in rosso ed in carattere barrato)

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo, per l’acquisto di beni e per l’approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999 , n. 157 si applica il comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell’articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell’anno successivo.

6-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche inziative di assistenza tecnica e formazione all’utilizzo dei relativi strumenti elettronici.

7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.