LE RELAZIONI SINDACALI NELLE SCUOLE 

 

La gestione delle relazioni sindacali nelle scuole da parte dei Capi di istituto richiede un’analisi approfondita; va comunque subito sottolineato che anziché andare verso una semplificazione, si va verso un’ulteriore complicazione, a seguito del moltiplicarsi delle scadenze contrattuali e al sovrapporsi dei livelli e delle materie. Basti dire che  viene stabilita  una contrattazione con cadenza annuale su cinque  materie a livello regionale e su sei materie a livello di istituzione scolastica; siamo ormai alla “contrattazione permanente”.

Forse con l’intento di limitare i danni appena accennati, sono state introdotte nuove norme, ma il rimedio è peggiore del male.

Basti esaminare alcune autentiche “perle”: nella contrattazione di istituto il dirigente “deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative”(Art.6, comma 2); ma non basta: “ Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni”(Art.6, comma 4).

Si potrebbe dire che è stato inventata una nuova forma di contrattazione, la “contrattazione coatta”, oppure a "firma obbligatoria", per di più entro termini fissati da un soggetto (il direttore regionale) che non ha alcuna competenza in merito, non essendo soggetto contrattuale a livello di istituzione scolastica. Che significa “le procedure…debbono concludersi”, che si deve firmare obbligatoriamente un contratto, per di più entro termini stabiliti? Giova ricordare che la contrattazione si basa sulla libera volontà delle parti e che un contratto si sottoscrive solo se si raggiunge un accordo; se l’accordo non c’è, cosa succede? Al massimo si può sottoscrivere un verbale di mancato accordo…A meno che qualcuno non pensi che il Capo di Istituto deve per forza firmare quello che la controparte gli mette davanti!

Sempre su questi filone, all’art.4, comma 3, lettera c), si introduce quale materia di contrattazione a livello regionale l’” istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica”, per cui, se non si è raggiunto un accordo a livello di scuola, il caso verrà analizzato da qualche altra parte e non si sa da chi, ma si può star certi che in queste “procedure sperimentali di raffreddamento” il dirigente si ritroverà …solo contro tutti, ancor più che nella contrattazione di istituto.

Naturalmente, si continua a definire in modo minuzioso la composizione della delegazione di parte pubblica, raggiungendo il culmine al livello della istituzione scolastica, dove viene indicato il solo dirigente scolastico, non si sa se inteso come persona fisica o come organo monocratico che ha la rappresentanza legale dell’istituzione scolastica.

Sembra indubbio che con questa serie di norme viene inficiata la libertà delle parti nella contrattazione e la competenza del dirigente  in materia di gestione dell’ufficio;  si interviene anche  sull’organizzazione degli uffici (rapporto fra dirigente generale e dirigente della scuola) e vengono inficiate le prerogative gestionali dei dirigenti ai diversi livelli dell’Amministrazione.

Contro tutto questo presenteremo ricorso al giudice amministrativo e al giudice ordinario, a tutela delle competenze e delle prerogative dei dirigenti delle istituzioni scolastiche; di più: un dirigente ha come precipuo obbligo l’adoperarsi per  salvaguardare l’interesse pubblico e per assicurare l’efficienza/efficacia del servizio pubblico. Le norme contrattuali appena illustrate rendono l’impresa molto ardua e suscita  meraviglia che l’Amministrazione le abbia potuto sottoscrivere. Per quanto possibile, noi vogliamo farci carico anche di questo.

  

LE ASSEMBLEE FUORI ORARIO DI LAVORO

L’art.8, comma 12 del CCNL  stabilisce “Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo”;  a sua volta, il comma 3 stabilisce che le assemblee per tutto il personale o parte di esso possono essere indette da:

-          da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, singolarmente o congiuntamente

-          dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti

-          RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto 

A questo punto, le organizzazioni sindacali non rappresentative nel comparto, tra cui l’ANP e l'ANQUAP, nonchè i COBAS, non possono indire non solo le assemblee in orario di lavoro, ma anche le riunioni al di fuori dell’orario di servizio, sia a livello di scuola che territoriali.

Cosa significhi una tale norma risulta anche di difficile comprensione; come si può impedire ad un sindacato di interloquire con i lavoratori, di svolgere la sua stessa attività?. Una tale norma costituisce per noi una violazione della legge n. 300/1970 (art. 20, comma 1) e della stessa libertà di associazione sindacale prevista dall’Art.39 della Costituzione.

Stiamo valutando la possibilità di un ricorso al giudice del lavoro, ex art.28 della Legge 300/70.