LE
RELAZIONI SINDACALI NELLE SCUOLE
La gestione delle relazioni sindacali nelle scuole da
parte dei Capi di istituto richiede un’analisi approfondita; va comunque
subito sottolineato che anziché andare verso una semplificazione, si va verso
un’ulteriore complicazione, a seguito del moltiplicarsi delle scadenze
contrattuali e al sovrapporsi dei livelli e delle materie. Basti dire che
viene stabilita una contrattazione con cadenza annuale su cinque
materie a livello regionale e su sei materie a livello di istituzione
scolastica; siamo ormai alla “contrattazione permanente”.
Forse con l’intento di limitare i danni appena
accennati, sono state introdotte nuove norme, ma il rimedio è peggiore del
male.
Basti esaminare alcune autentiche “perle”: nella
contrattazione di istituto il dirigente “deve formalizzare la propria
proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno
scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi
decorrenti dall’inizio delle trattative”(Art.6, comma 2); ma non basta: “
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno
scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi
nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per
le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio
delle lezioni”(Art.6, comma 4).
Si
potrebbe dire che è stato inventata una nuova forma di contrattazione, la
“contrattazione coatta”, oppure a "firma obbligatoria", per di più
entro termini fissati da un soggetto (il direttore regionale) che non ha alcuna
competenza in merito, non essendo soggetto contrattuale a livello di istituzione
scolastica. Che significa “le procedure…debbono concludersi”, che si deve
firmare obbligatoriamente un contratto, per di più entro termini stabiliti?
Giova ricordare che la contrattazione si basa sulla libera volontà delle parti
e che un contratto si sottoscrive solo se si raggiunge un accordo; se
l’accordo non c’è, cosa succede? Al massimo si può sottoscrivere un
verbale di mancato accordo…A meno che qualcuno non pensi che il Capo di
Istituto deve per forza firmare quello che la controparte gli mette davanti!
Sempre
su questi filone, all’art.4, comma 3, lettera c), si introduce quale materia
di contrattazione a livello regionale l’” istituzione di procedure
sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale
generatasi a livello di singola istituzione scolastica”, per cui, se non
si è raggiunto un accordo a livello di scuola, il caso verrà analizzato da
qualche altra parte e non si sa da chi, ma si può star certi che in queste
“procedure sperimentali di raffreddamento” il dirigente si ritroverà
…solo contro tutti, ancor più che nella contrattazione di istituto.
Naturalmente,
si continua a definire in modo minuzioso la composizione della delegazione di
parte pubblica, raggiungendo il culmine al livello della istituzione scolastica,
dove viene indicato il solo dirigente scolastico, non si sa se inteso come
persona fisica o come organo monocratico che ha la rappresentanza legale
dell’istituzione scolastica.
Sembra
indubbio che con questa serie di norme viene inficiata la libertà delle parti
nella contrattazione e la competenza del dirigente in materia di gestione dell’ufficio; si interviene anche sull’organizzazione
degli uffici (rapporto fra dirigente generale e dirigente della scuola) e
vengono inficiate le prerogative gestionali dei dirigenti ai diversi livelli
dell’Amministrazione.
Contro
tutto questo presenteremo ricorso al giudice amministrativo e al giudice
ordinario, a tutela delle competenze e delle prerogative dei dirigenti delle
istituzioni scolastiche; di più: un dirigente ha come precipuo obbligo
l’adoperarsi per salvaguardare
l’interesse pubblico e per assicurare l’efficienza/efficacia del servizio
pubblico. Le norme contrattuali appena illustrate rendono l’impresa molto
ardua e suscita meraviglia che
l’Amministrazione le abbia potuto sottoscrivere. Per quanto possibile, noi
vogliamo farci carico anche di questo.
LE
ASSEMBLEE FUORI ORARIO DI LAVORO
L’art.8, comma 12 del CCNL stabilisce “Per le riunioni di scuola e territoriali
indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3
del presente articolo”; a sua
volta, il comma 3 stabilisce che le assemblee per tutto il personale o parte di
esso possono essere indette da:
-
da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto,
singolarmente o congiuntamente
-
dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti
-
RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto
A questo punto, le organizzazioni sindacali non
rappresentative nel comparto, tra cui l’ANP e l'ANQUAP, nonchè i COBAS, non possono
indire non solo le assemblee in orario di lavoro, ma anche le riunioni al di
fuori dell’orario di servizio, sia a livello di scuola che territoriali.
Cosa significhi una tale norma risulta anche di
difficile comprensione; come si può impedire ad un sindacato di interloquire
con i lavoratori, di svolgere la sua stessa attività?. Una tale norma
costituisce per noi una violazione della legge n. 300/1970 (art. 20, comma 1) e
della stessa libertà di associazione sindacale prevista dall’Art.39 della
Costituzione.
Stiamo valutando la possibilità di un ricorso al
giudice del lavoro, ex art.28 della Legge 300/70.