COMPETENZE DEGLI  OO.CC. E DEI DIRIGENTI

Le competenze del Collegio dei Docenti sono fissati per legge, da quelle a carattere più generale che regolano le competenze e il funzionamento dei pubblici uffici,  a quelle specifiche, di cui al D.Lgs 297/94, che riguardano gli OO.CC. della scuola, del pari, anche le competenze e le prerogative dei dirigenti sono regolate per legge

Appare evidente che tali materie non sono materia di contrattazione, che si esplica nell'ambito della definizione del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, per cui i contratti  collettivi non possono derogarle, né possono aggiungere competenze che la legge non prevede; ogni invasione di campo è illegittima.

In particolare:

Art.26, comma 4. Viene assegnata al Collegio dei Docenti la funzione di definire un piano annuale delle attività, comprensivo degli impegni di lavoro, e la potestà di modificarlo.

Art.27, comma 3, lett.b), e comma 4 .Gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione sono programmati secondo criteri stabiliti dal  Collegio dei docenti; il C.D.I definisce i criteri e le modalità dei rapporti con famiglie e alunni sulla base di proposte avanzate dal Collegio dei Docenti

Art.29. Viene assegnata agli organi collegiali la competenza di «precisare il regime delle responsabilità» per i docenti che svolgono attività didattiche al di fuori di quelle curricolari (N.B.: si tratta di attività prestate su base volontaria, spesso con studenti adulti).

Art.30, commi 2 e 4. Attribuisce al Collegio dei docenti una funzione gestionale in merito alla realizzazione del POF per quanto attiene la creazione di funzioni strumentali, la determinazione del loro numero, l’individuazione dei criteri di attribuzione e i destinatari. Non solo, il Collegio può anche decidere di non attivare nessuna funzione strumentale, o di attivarle solo in parte, e determinare così gravi problemi alla gestione e alla organizzazione delle Istituzioni scolastiche.

Anche per quanto riguarda il C.D.I. assistiamo ad invasioni di campo, qualcuna già accennata parlando del Collegio dei Docenti.

In particolare:

Art.86, comma 1: Il Consiglio di Istituto, previa acquisizione della delibera del Collegio dei Docenti, delibera in materia di attribuzione del salario accessorio (fondo di istituto). In tal modo il Collegio dei Docenti decide perfino sull’attribuzione dei compensi accessori al personale ATA e il Consiglio di Istituto si trasforma in organo di gestione, anziché di indirizzo e controllo, anche contro l’esplicita previsione del D.Lgs 165/2001, art.45, comma 4, che riserva ai dirigenti la responsabilità «dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori» al personale.

Queste norme, oltre ad essere illegittime perché attengono al funzionamento degli uffici, alle competenze e al regime delle responsabilità,  attribuendo agli OO.CC. funzioni gestionali che sono proprie del dirigente configurano un "conflitto di interessi", soprattutto in capo al Collegio dei Docenti. in quanto questo individua al proprio interno i percettori di compensi aggiuntivi, stabilisce i propri carichi di lavoro e decide alla fin fine che tipo di servizio dare all'utenza.

Il D.Lgs. 297/94, all’art.7, caratterizza invece il Collegio come organo che collegialmente si occupa di didattica, si potrebbe dire che lo caratterizza come organo tecnico della docenza; le norme contrattuali sopra menzionate lo trasformano in organo di gestione dell’istituzione scolastica, del tutto autoreferenzilale. E' assurdo che un contratto vada a regolamentare le modalità di erogazione del servizio in favore di soggetti terzi rispetto alle parti, quali sono le famiglie, materia questa eminintemente pubblicistica, addirittura costituzionalmente tutelata (livello di fruizione dei servizi….)

Oltre all'ampliamento o alla modifica delle competenze degli OO.CC. e del dirigente, si assiste anche al caso opposto, cioè alla sottrazione e/o limitazione delle loro competenze, soprattutto del dirigente, ma anche degli OO.CC.

Art.6, commi 2 e 4

Al comma 2, lett. i), viene introdotta fra le materie oggetto di contrattazione, “l’articolazione dell’orario del personale docente”, nonché "i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto"; su queste materie c'è la competenza ex lege del Dirigente (D.Lgs. 297/94, art.396, comma 2, lett.d) e D.Lgs. 165/2001, art.25), del Collegio dei Docenti (D.Lgs. 297/94, art.7, comma 2, lett.b)) e del Consiglio di Istituto (cfr. D.Lgs. 297/94, art.10, comma 4). E' del tutto evidente che nel migliore dei casi si rischia una sovrapposizione di competenze, ma soprattutto anche in questo caso si rischia la completa autoreferenzialità, alla faccia degli alunni e dell'efficacia/efficienza del servizio.

Naturalmente, la sottrazione/limitazione delle competenze riguarda in primo luogo il dirigente; oltre a i casi già segnalati, abbiamo:

Art.31 Vengono limitati a due i collaboratori designati dal dirigente che possono essere retribuiti con il fondo di istituto; per prima cosa, va notato che si restringe ulteriormente la precedente previsione contrattuale,che contemplava due collaboratori più il vicario.

Una scuola non può andare avanti con solo due collaboratori, tanto più che oggi quasi tutte hanno più sedi, magari in comuni diversi, per cui vanno senz'altro nominati almeno i responsabili (fiduciari) di plesso, succursali, sezioni staccate, per precisa norma di legge e per mero buon senso, a meno che non si voglia sostenere che un plesso, magari di scuola materna, non debba avere un suo responsabile. Qui è in gioco la possibilità stessa di gestione della scuola; qui ne va non solo dell’efficienza del servizio, ma anche della stessa sicurezza degli alunni.

La norma contrattuale  norma è addirittura odiosa, perché non stabilisce alcun emolumento preciso, né un budget; la retribuzione di queste figure dipende (per due unità) dal buon cuore della RSU  e dei sindacati, mentre l'unica possibilità di retribuirne più di due dipende dall'eventuale applicazione della lettera J dell'art.86 del contratto: è necessario inserire queste figure nel POF, passare per una delibera del C.d.I. e prima del Collegio, stabilirlo nel contratto di istituto. Al solito si tolgono competenze al dirigente e si umiliano questi colleghi, perché  per dare loro un riconoscimento minimo di fatto vengono sottratti fondi all'effettuazione di progetti ed attività a favore degli alunni.

Bastava stabilire un budget, come per le funzioni strumentali all'offerta formativa….

Art.55, commi 2 e 3; vengono stabilite norme per la sostituzione del Direttore dei servizi generali e amministrativi in caso di assenza. La materia attiene all’organizzazione degli uffici e al reclutamento, è quindi anch'essa riserva di legge; inoltre non vengono salvaguardate le competenze del dirigente (D.Lgs.165/2001, art.52 disciplina delle mansioni).

Art.91: viene stabilito qual è l'organo competente ad infliggere al personale ATA le sanzioni disciplinari; anche questa materia attiene all’organizzazione degli uffici e alle competenze del dirigente scolastico (D.Lgs.165/2001, art.25, comma 4), per cui il contratto può stabilire le sanzioni, ma l'organo competente a comminarle è una competenza gestionale, che l'Amministrazione decide con proprio atto interno. Appare evidente inoltre che al dirigente vengono assegnate competenze poco più che simboliche.