VI CONGRESSO NAZIONALE ANP
(approvati
dal Consiglio Nazionale del 23-24 marzo 2002)
Al
Congresso nazionale dell'ANP partecipano, con diritto di voto e di parola, i
delegati eletti nelle assemblee precongressuali delle Sezioni provinciali o
interprovinciali.
Il numero dei delegati è proporzionale, in rapporto di uno
a quaranta o frazione di quaranta non inferiore a venti, a quello delle deleghe
di iscrizione all'ANP della Sezione provinciale o interprovinciale, determinato
sulla base della consistenza associativa alla data del 31.8.2002. Le sezioni
provinciali o interprovinciali aventi un numero di iscritti compreso fra
quindici e diciannove eleggono comunque un delegato al Congresso nazionale. Le
sezioni con un numero di iscritti inferiore a quindici potranno eleggere un
delegato al Congresso nazionale qualora il numero degli iscritti rappresenti la
maggioranza assoluta rispetto al totale dei posti dirigenziali previsti
dall’organico della provincia.
Il numero dei delegati spettanti ad ogni Sezione
provinciale o interprovinciale è quello risultante dalla tabella predisposta,
alla data di cui sopra, dalla Segreteria Amministrativa dell'ANP; entro il
15.9.2002 la tabella è convalidata, in via definitiva, dalla Commissione per la
verifica dei poteri di cui al successivo art. 5, ed è immediatamente comunicata
a tutti Presidenti delle Sezioni provinciali o interprovinciali, unitamente agli
elenchi ufficiali degli iscritti alla data del 31.8.2002.
Ogni
delegato dispone in Congresso di un
numero di voti corrispondente al quoziente risultante dal rapporto fra il numero
degli iscritti alla Sezione provinciale o interprovinciale di appartenenza ed il
numero dei delegati attribuito alla sezione provinciale.
Art.2
Il
delegato eletto è tenuto a partecipare personalmente al Congresso. In caso di
impedimento la delega è trasferita, nell’ordine, ai primi dei non eletti.
Qualora l’elezione sia avvenuta sulla base di liste contrapposte, la delega è
trasferita ai primi dei non eletti delle rispettive liste.
Il
trasferimento della delega è formalizzato per iscritto ed è controfirmato dal Presidente della sezione, secondo lo schema allegato al presente
regolamento.
Durante
lo svolgimento dei lavori congressuali, per tutte le operazioni di voto, il
delegato potrà rilasciare sub-delega ad altro delegato o congressista non
delegato.
Nessuno
può essere portatore di più di una sub-delega.
I
delegati partecipano al Congresso con spese di soggiorno a carico della
struttura nazionale dell'ANP e con spese di viaggio a carico della Sezione
provinciale di appartenenza.
Art.
3
Al Congresso partecipano inoltre, con diritto di parola e
non di voto, a meno che non siano delegati o portatori di sub-delega, il
Presidente nazionale uscente, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti,
del Collegio dei Probiviri, i rappresentanti dell'ANP nel C.N.P.I. e negli
organi federali e confederali della CIDA, i presidenti della Dirscuola,
dell’Associazione ESHA Italy ed i componenti dello staff del Presidente
nazionale.
Al
Congresso, oltre agli invitati, sono ammessi in qualità di osservatori soci non
delegati dell'ANP.
Tali
osservatori dovranno essere muniti di tesserino rilasciato dalla Commissione per
la verifica dei poteri dietro consegna a quest'ultima della lettera di
presentazione a firma del Presidente della Sezione provinciale o
interprovinciale di appartenenza (come da art. 7 del Regolamento per i congressi
provinciali o interprovinciali). Agli osservatori saranno riservati appositi
spazi nella sala del Congresso.
Art.
4
Il
Presidente nazionale dell'ANP nomina, fra i delegati che parteciperanno al
Congresso, un Ufficio di Segreteria del Congresso composto da cinque membri di
cui uno, a turno, funge da segretario verbalizzatore delle sedute congressuali.
L'Ufficio di Segreteria predispone un servizio d'ordine con il compito di
controllare che sia consentita solo la presenza dei congressisti, degli invitati
e degli osservatori e che, ciascuno, occupi durante i lavori uno dei posti
appositamente riservati.
Art.
5
Prima dell'apertura del Congresso la Commissione per la
verifica dei poteri inizia i propri lavori, definiti in base ai compiti di cui
al successivo comma. Detta Commissione è nominata dal Consiglio Nazionale ed è
composta da cinque membri. La sua composizione deve essere ratificata dal
Congresso.
La
Commissione per la verifica dei poteri, oltre a provvedere agli adempimenti di
cui al terzo comma dell'art. 1, esamina e
convalida le deleghe, ne autorizza il trasferimento, valuta e decide, in unica e
definitiva istanza, su tutte le eventuali vertenze relative alla elezione dei
delegati. La Commissione di cui sopra consegna ad ogni delegato tanti cartellini
di colore diverso corrispondenti al numero dei voti rappresentati in Congresso.
Art.
6
L'Assemblea
congressuale elegge al proprio interno, sulla base dei criteri approvati dal
Consiglio Nazionale, il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza.
Art.
7
Su
proposta dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea Congressuale elegge gli
scrutatori (tre per ogni seggio) ed istituisce le seguenti commissioni:
a)
Commissione elettorale;
b)
Commissione per lo Statuto;
c)
Commissione per la stesura dei documenti.
All'atto
dell'insediamento ogni commissione provvede ad eleggere al proprio interno un
segretario.
Art.
8
L'Ufficio
di Presidenza ha il compito di disciplinare i lavori del Congresso nel rispetto
del presente regolamento.
Esaurita
la fase delle operazioni preliminari, l'Ufficio di Presidenza stabilisce
l'ordine di svolgimento dei lavori, dando la parola prima al Presidente
nazionale uscente per la relazione, poi ai rappresentanti esterni per gli
indirizzi di saluto e, successivamente, ai responsabili dei vari Settori
Operativi per una relazione di settore. Dopo le relazioni si passa al dibattito
sulle stesse.
Art.
9
La
Commissione elettorale ha il compito di ricevere le candidature per l’elezione
del Presidente nazionale, dei componenti il Collegio dei Probiviri e dei
componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o di qualsiasi altra
rappresentanza.
Per
lo svolgimento delle elezioni la Commissione elettorale è integrata dagli
scrutatori, che hanno il compito di assicurare il funzionamento dei seggi
elettorali. La Commissione elettorale definisce tutte le eventuali vertenze
riguardanti le votazioni che hanno luogo durante lo svolgimento dei lavori
congressuali.
La
Commissione elettorale ha, infine, il compito di procedere alla proclamazione
degli eletti.
Art.
10
La
Commissione per lo Statuto ha il compito di elaborare le eventuali proposte di
modifica, le quali vanno presentate ed approvate dal Congresso subito dopo la
chiusura del dibattito sui documenti e l'approvazione degli stessi, comunque
prima dell'avvio delle operazioni di voto per l'elezione di qualsiasi
rappresentanza.
Art.
11
La
Commissione per la stesura dei documenti, di concerto con l’Ufficio di
Presidenza, ha il compito di provvedere alla elaborazione ed alla stesura dei
documenti sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito congressuale. I
documenti vanno presentati al Congresso per la discussione, le eventuali
modifiche o integrazioni e l’approvazione finale.
Art.12
I
congressisti che intendono intervenire nel dibattito sulla relazione del
Presidente Nazionale o dei responsabili dei Settori Operativi possono farlo
rivolgendosi all’Ufficio di Presidenza mediante l’utilizzazione degli
appositi moduli. I congressisti iscritti a parlare prenderanno la parola
nell’ordine cronologico di iscrizione.
Coloro
che intendono parlare per «mozione d’ordine» hanno diritto di parola al
termine dell’intervento in corso, sempre che il loro intervento riguardi la
procedura.
Ogni
congressista può prendere la parola una volta sola sullo stesso argomento.
Sulla «mozione d’ordine» hanno diritto di parola un congressista a favore ed
uno contro.
La
durata degli interventi non può superare il tempo stabilito dall’Ufficio di
Presidenza del Congresso. Gli interventi per la presentazione della «mozione
d’ordine» non possono superare la durata di tre minuti; quelli sulla mozione,
limitati ad uno che parla a favore ed uno che parla contro, non possono superare
i cinque minuti l’uno.
Art.
13
Sui
documenti congressuali possono essere presentati emendamenti alternativi o
integrativi. Gli emendamenti possono essere presentati solo in forma scritta
all’Ufficio di Presidenza nei termini stabiliti dal Congresso.
Art.
14
Nel
Congresso le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano, mediante
l’esibizione dei cartellini colorati che ciascun delegato ha ricevuto dalla
Commissione per la verifica dei poteri, in rapporto ai voti rappresentati, al
momento della convalida della delega.
Le
votazioni si possono svolgere per appello nominale o a scrutinio segreto su
richiesta scritta dei delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti
congressuali.
Quando
le votazioni si riferiscono a persone si svolgono su scheda a scrutinio segreto.
Ad ogni delegato vengono date schede in rapporto al numero dei voti che
rappresenta ed in modo da garantire la segretezza del voto.
Il
Congresso stabilisce gli orari per le votazioni. Tali orari sono portati a
conoscenza dei delegati mediante avviso esposto all’ingresso della sala del
Congresso almeno due ore prima dell’inizio delle operazioni di voto. Negli
orari stabiliti e comunicati ai delegati nella forma dianzi indicata, le
operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Art.
15
La
candidatura per l'elezione del Presidente Nazionale dell'ANP deve essere
accettata per iscritto dall'interessato.
L'elenco
delle candidature deve essere chiuso nei tempi che saranno stabiliti
dall’Ufficio di Presidenza di concerto con la Commissione elettorale. Detti
termini saranno comunicati al Congresso a conclusione delle operazioni di voto
sulle eventuali modifiche dello Statuto, mediante annuncio del Presidente e con
avviso esposto all’ingresso della sala del Congresso.
Ogni
elettore può esprimere una sola preferenza.
E'
dichiarato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti di
preferenza; in caso di parità di voti, precede il più anziano per età.
La
proclamazione del Presidente eletto è fatta dalla Commissione elettorale al
termine delle operazioni di scrutinio.
Art.16
La
candidatura nelle liste per l’elezione del Collegio dei Probiviri, del
Collegio dei Revisori dei Conti o di qualsiasi altra rappresentanza, deve essere
accettata per iscritto dall’interessato.
Ogni
elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo degli
eleggibili.
Sono
dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di
preferenza; in caso di parità di voti, precede il più anziano per età.
La proclamazione degli eletti è fatta dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.
Regolamento
dei congressi delle sezioni provinciali o interprovinciali
Art. 1
All’Assemblea congressuale, provinciale o interprovinciale, partecipano gli iscritti alla Sezione. Il numero di delegati cui la Sezione ha diritto in sede congressuale ed il numero dei voti assegnati a ciascun delegato sono determinati e comunicati con le procedure di cui al terzo comma dell’art.1 del Regolamento per il Congresso Nazionale.
Il
socio che deve assentarsi dall’Assemblea congressuale può delegare al voto,
per iscritto, un altro socio della Sezione provinciale o interprovinciale.
Nessun
socio può ricevere più di una delega da altro delegato. Il trasferimento della
delega è formalizzato per iscritto ed è controfirmato dal Presidente della
sezione, secondo lo schema allegato al presente regolamento.
Il
Presidente della Sezione provinciale o interprovinciale stabilisce il giorno,
l’ora ed il luogo di svolgimento dell’Assemblea congressuale e ne fissa
l’ordine del giorno che dovrà comprendere i punti necessari per la
partecipazione ai lavori del Congresso nazionale.
L’avviso
di convocazione dell’Assemblea deve comprendere quanto indicato al comma
precedente e deve essere inviato ai soci della Sezione con congruo anticipo
rispetto alla data stabilita per la riunione.
Lo
stesso avviso deve essere spedito almeno dieci giorni prima della data fissata
per l’Assemblea, a mezzo raccomandata, al Settore Organizzativo presso la sede
nazionale dell’Anp.
Art.
4
L’Assemblea
congressuale provinciale o interprovinciale deve essere tenuta entro e non oltre
la data del 31.10.2002.
Art.
5
L’Assemblea,
a chiusura del dibattito congressuale, elegge, a scrutinio segreto, i delegati
al Congresso nel numero indicato nella tabella allegata al Regolamento per il
Congresso nazionale.
A
tal fine, su proposta della Presidenza dell’Assemblea, si costituiscono una
commissione ed un seggio elettorale. Ultimate le operazioni di voto ed eseguito
lo spoglio delle schede da parte del seggio elettorale, la Commissione
elettorale redige un verbale delle votazioni e proclama gli eletti.
Art.
6
La
presidenza dell’Assemblea avrà cura di spedire, entro i cinque giorni
successivi all’elezione dei delegati, al Settore Organizzativo presso la sede
nazionale dell’Anp, i seguenti atti:
-
il verbale della seduta dell’Assemblea con l’elenco completo dei
partecipanti;
-
il verbale delle votazioni con l’elenco nominativo dei delegati eletti.
Le
Sezioni provinciali o interprovinciali possono far partecipare al Congresso
nazionale propri iscritti non delegati in qualità di osservatori, in numero non
superiore a quello dei delegati spettanti a ciascuna sezione.
Gli osservatori non hanno diritto di parola né di voto e partecipano al Congresso con spese a loro carico o a carico della Sezione di appartenenza. Ogni socio dell'ANP che partecipa al Congresso come osservatore dovrà presentarsi alla Commissione per la verifica dei poteri ed esibire una lettera di presentazione a firma del Presidente della Sezione di appartenenza. La Commissione per la verifica dei poteri, effettuati i dovuti controlli, ritirerà la lettera e consegnerà all’interessato un tesserino di riconoscimento per accedere al Congresso negli spazi riservati.
Art.
8
Per
tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme del
Regolamento per il Congresso nazionale, in quanto applicabili.