VI CONGRESSO NAZIONALE ANP

Regolamenti congressuali

(approvati dal Consiglio Nazionale del 23-24 marzo 2002)

 

 

Regolamento del Congresso nazionale

 

Art.1

Al Congresso nazionale dell'ANP partecipano, con diritto di voto e di parola, i delegati eletti nelle assemblee precongressuali delle Sezioni provinciali o interprovinciali.

Il numero dei delegati è proporzionale, in rapporto di uno a quaranta o frazione di quaranta non inferiore a venti, a quello delle deleghe di iscrizione all'ANP della Sezione provinciale o interprovinciale, determinato sulla base della consistenza associativa alla data del 31.8.2002. Le sezioni provinciali o interprovinciali aventi un numero di iscritti compreso fra quindici e diciannove eleggono comunque un delegato al Congresso nazionale. Le sezioni con un numero di iscritti inferiore a quindici potranno eleggere un delegato al Congresso nazionale qualora il numero degli iscritti rappresenti la maggioranza assoluta rispetto al totale dei posti dirigenziali previsti dall’organico della provincia.

Il numero dei delegati spettanti ad ogni Sezione provinciale o interprovinciale è quello risultante dalla tabella predisposta, alla data di cui sopra, dalla Segreteria Amministrativa dell'ANP; entro il 15.9.2002 la tabella è convalidata, in via definitiva, dalla Commissione per la verifica dei poteri di cui al successivo art. 5, ed è immediatamente comunicata a tutti Presidenti delle Sezioni provinciali o interprovinciali, unitamente agli elenchi ufficiali degli iscritti alla data del 31.8.2002.

Ogni delegato dispone in Congresso di  un numero di voti corrispondente al quoziente risultante dal rapporto fra il numero degli iscritti alla Sezione provinciale o interprovinciale di appartenenza ed il numero dei delegati attribuito alla sezione provinciale.

 

Art.2

Il delegato eletto è tenuto a partecipare personalmente al Congresso. In caso di impedimento la delega è trasferita, nell’ordine, ai primi dei non eletti. Qualora l’elezione sia avvenuta sulla base di liste contrapposte, la delega è trasferita ai primi dei non eletti delle rispettive liste.

Il trasferimento della delega è formalizzato per iscritto ed è controfirmato dal Presidente della sezione, secondo lo schema allegato al presente regolamento.

Durante lo svolgimento dei lavori congressuali, per tutte le operazioni di voto, il delegato potrà rilasciare sub-delega ad altro delegato o congressista non delegato.

Nessuno può essere portatore di più di una sub-delega.

I delegati partecipano al Congresso con spese di soggiorno a carico della struttura nazionale dell'ANP e con spese di viaggio a carico della Sezione provinciale di appartenenza.

 

Art. 3

Al Congresso partecipano inoltre, con diritto di parola e non di voto, a meno che non siano delegati o portatori di sub-delega, il Presidente nazionale uscente, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri, i rappresentanti dell'ANP nel C.N.P.I. e negli organi federali e confederali della CIDA, i presidenti della Dirscuola, dell’Associazione ESHA Italy ed i componenti dello staff del Presidente nazionale.

Al Congresso, oltre agli invitati, sono ammessi in qualità di osservatori soci non delegati dell'ANP.

Tali osservatori dovranno essere muniti di tesserino rilasciato dalla Commissione per la verifica dei poteri dietro consegna a quest'ultima della lettera di presentazione a firma del Presidente della Sezione provinciale o interprovinciale di appartenenza (come da art. 7 del Regolamento per i congressi provinciali o interprovinciali). Agli osservatori saranno riservati appositi spazi nella sala del Congresso.

 

Art. 4

Il Presidente nazionale dell'ANP nomina, fra i delegati che parteciperanno al Congresso, un Ufficio di Segreteria del Congresso composto da cinque membri di cui uno, a turno, funge da segretario verbalizzatore delle sedute congressuali. L'Ufficio di Segreteria predispone un servizio d'ordine con il compito di controllare che sia consentita solo la presenza dei congressisti, degli invitati e degli osservatori e che, ciascuno, occupi durante i lavori uno dei posti appositamente riservati.

 

Art. 5

Prima dell'apertura del Congresso la Commissione per la verifica dei poteri inizia i propri lavori, definiti in base ai compiti di cui al successivo comma. Detta Commissione è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da cinque membri. La sua composizione deve essere ratificata dal Congresso.

La Commissione per la verifica dei poteri, oltre a provvedere agli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 1, esamina  e convalida le deleghe, ne autorizza il trasferimento, valuta e decide, in unica e definitiva istanza, su tutte le eventuali vertenze relative alla elezione dei delegati. La Commissione di cui sopra consegna ad ogni delegato tanti cartellini di colore diverso corrispondenti al numero dei voti rappresentati in Congresso.

 

Art. 6

L'Assemblea congressuale elegge al proprio interno, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Nazionale, il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza.

 

Art. 7

Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea Congressuale elegge gli scrutatori (tre per ogni seggio) ed istituisce le seguenti commissioni:

a) Commissione elettorale;

b) Commissione per lo Statuto;

c) Commissione per la stesura dei documenti.

All'atto dell'insediamento ogni commissione provvede ad eleggere al proprio interno un segretario.

 

 

Art. 8

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di disciplinare i lavori del Congresso nel rispetto del presente regolamento.

Esaurita la fase delle operazioni preliminari, l'Ufficio di Presidenza stabilisce l'ordine di svolgimento dei lavori, dando la parola prima al Presidente nazionale uscente per la relazione, poi ai rappresentanti esterni per gli indirizzi di saluto e, successivamente, ai responsabili dei vari Settori Operativi per una relazione di settore. Dopo le relazioni si passa al dibattito sulle stesse.

 

 

 

 

Art. 9

La Commissione elettorale ha il compito di ricevere le candidature per l’elezione del Presidente nazionale, dei componenti il Collegio dei Probiviri e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o di qualsiasi altra rappresentanza.

Per lo svolgimento delle elezioni la Commissione elettorale è integrata dagli scrutatori, che hanno il compito di assicurare il funzionamento dei seggi elettorali. La Commissione elettorale definisce tutte le eventuali vertenze riguardanti le votazioni che hanno luogo durante lo svolgimento dei lavori congressuali.

La Commissione elettorale ha, infine, il compito di procedere alla proclamazione degli eletti.

 

Art. 10

La Commissione per lo Statuto ha il compito di elaborare le eventuali proposte di modifica, le quali vanno presentate ed approvate dal Congresso subito dopo la chiusura del dibattito sui documenti e l'approvazione degli stessi, comunque prima dell'avvio delle operazioni di voto per l'elezione di qualsiasi rappresentanza.

 

Art. 11

La Commissione per la stesura dei documenti, di concerto con l’Ufficio di Presidenza, ha il compito di provvedere alla elaborazione ed alla stesura dei documenti sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito congressuale. I documenti vanno presentati al Congresso per la discussione, le eventuali modifiche o integrazioni e l’approvazione finale.

 

Art.12

I congressisti che intendono intervenire nel dibattito sulla relazione del Presidente Nazionale o dei responsabili dei Settori Operativi possono farlo rivolgendosi all’Ufficio di Presidenza mediante l’utilizzazione degli appositi moduli. I congressisti iscritti a parlare prenderanno la parola nell’ordine cronologico di iscrizione.

Coloro che intendono parlare per «mozione d’ordine» hanno diritto di parola al termine dell’intervento in corso, sempre che il loro intervento riguardi la procedura.

Ogni congressista può prendere la parola una volta sola sullo stesso argomento. Sulla «mozione d’ordine» hanno diritto di parola un congressista a favore ed uno contro.

La durata degli interventi non può superare il tempo stabilito dall’Ufficio di Presidenza del Congresso. Gli interventi per la presentazione della «mozione d’ordine» non possono superare la durata di tre minuti; quelli sulla mozione, limitati ad uno che parla a favore ed uno che parla contro, non possono superare i cinque minuti l’uno.

 

 

Art. 13

Sui documenti congressuali possono essere presentati emendamenti alternativi o integrativi. Gli emendamenti possono essere presentati solo in forma scritta all’Ufficio di Presidenza nei termini stabiliti dal Congresso.

 

Art. 14

Nel Congresso le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano, mediante l’esibizione dei cartellini colorati che ciascun delegato ha ricevuto dalla Commissione per la verifica dei poteri, in rapporto ai voti rappresentati, al momento della convalida della delega.

Le votazioni si possono svolgere per appello nominale o a scrutinio segreto su richiesta scritta dei delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti congressuali.

Quando le votazioni si riferiscono a persone si svolgono su scheda a scrutinio segreto. Ad ogni delegato vengono date schede in rapporto al numero dei voti che rappresenta ed in modo da garantire la segretezza del voto.

Il Congresso stabilisce gli orari per le votazioni. Tali orari sono portati a conoscenza dei delegati mediante avviso esposto all’ingresso della sala del Congresso almeno due ore prima dell’inizio delle operazioni di voto. Negli orari stabiliti e comunicati ai delegati nella forma dianzi indicata, le operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

 

Art. 15

La candidatura per l'elezione del Presidente Nazionale dell'ANP deve essere accettata per iscritto dall'interessato.

L'elenco delle candidature deve essere chiuso nei tempi che saranno stabiliti dall’Ufficio di Presidenza di concerto con la Commissione elettorale. Detti termini saranno comunicati al Congresso a conclusione delle operazioni di voto sulle eventuali modifiche dello Statuto, mediante annuncio del Presidente e con avviso esposto all’ingresso della sala del Congresso.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

E' dichiarato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti, precede il più anziano per età.

La proclamazione del Presidente eletto è fatta dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.

 

Art.16

La candidatura nelle liste per l’elezione del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti o di qualsiasi altra rappresentanza, deve essere accettata per iscritto dall’interessato.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo degli eleggibili.

Sono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti, precede il più anziano per età.

La proclamazione degli eletti è fatta dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.

 

 


Regolamento dei congressi delle sezioni provinciali o interprovinciali

 

Art. 1

All’Assemblea congressuale, provinciale o interprovinciale, partecipano gli iscritti alla Sezione. Il numero di delegati cui la Sezione ha diritto in sede congressuale ed il numero dei voti assegnati a ciascun delegato sono determinati e comunicati con le procedure di cui al terzo comma dell’art.1 del Regolamento per il Congresso Nazionale.

 

Art. 2

Il socio che deve assentarsi dall’Assemblea congressuale può delegare al voto, per iscritto, un altro socio della Sezione provinciale o interprovinciale.

Nessun socio può ricevere più di una delega da altro delegato. Il trasferimento della delega è formalizzato per iscritto ed è controfirmato dal Presidente della sezione, secondo lo schema allegato al presente regolamento.

 

Art. 3

Il Presidente della Sezione provinciale o interprovinciale stabilisce il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento dell’Assemblea congressuale e ne fissa l’ordine del giorno che dovrà comprendere i punti necessari per la partecipazione ai lavori del Congresso nazionale.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve comprendere quanto indicato al comma precedente e deve essere inviato ai soci della Sezione con congruo anticipo rispetto alla data stabilita per la riunione.

Lo stesso avviso deve essere spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea, a mezzo raccomandata, al Settore Organizzativo presso la sede nazionale dell’Anp.

 

Art. 4

L’Assemblea congressuale provinciale o interprovinciale deve essere tenuta entro e non oltre la data del 31.10.2002.

 

Art. 5

L’Assemblea, a chiusura del dibattito congressuale, elegge, a scrutinio segreto, i delegati al Congresso nel numero indicato nella tabella allegata al Regolamento per il Congresso nazionale.

A tal fine, su proposta della Presidenza dell’Assemblea, si costituiscono una commissione ed un seggio elettorale. Ultimate le operazioni di voto ed eseguito lo spoglio delle schede da parte del seggio elettorale, la Commissione elettorale redige un verbale delle votazioni e proclama gli eletti.

 

Art. 6

La presidenza dell’Assemblea avrà cura di spedire, entro i cinque giorni successivi all’elezione dei delegati, al Settore Organizzativo presso la sede nazionale dell’Anp, i seguenti atti:

-         il verbale della seduta dell’Assemblea con l’elenco completo dei partecipanti;

-         il verbale delle votazioni con l’elenco nominativo dei delegati eletti.

 

Art. 7

 Le Sezioni provinciali o interprovinciali possono far partecipare al Congresso nazionale propri iscritti non delegati in qualità di osservatori, in numero non superiore a quello dei delegati spettanti a ciascuna sezione.

Gli osservatori non hanno diritto di parola né di voto e partecipano al Congresso con spese a loro carico o a carico della Sezione di appartenenza. Ogni socio dell'ANP che partecipa al Congresso come osservatore dovrà presentarsi alla Commissione per la verifica dei poteri ed esibire una lettera di presentazione a firma del Presidente della Sezione di appartenenza. La  Commissione per la verifica dei poteri, effettuati i dovuti controlli, ritirerà la lettera e consegnerà all’interessato un tesserino di riconoscimento per accedere al Congresso negli spazi riservati.

 

Art. 8

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento per il Congresso nazionale, in quanto applicabili.