Linee guida per il primo corso-concorso per dirigenti delle scuole
proposte dell'Anp





Premessa

L'Anp sostiene da tempo l'urgenza di avviare la procedura per il reclutamento dei nuovi dirigenti delle scuole, prima ancora che si concluda l'attuale fase di transizione dei capi di istituto nella nuova qualifica. E' largamente noto che, già al termine del primo anno di esercizio della funzione, un numero elevato di dirigenti chiederanno di cessare dal servizio. Nel giro di tre anni, almeno il 30% delle sedi saranno da coprire con nuovo personale. Se, in quel momento, sarà disponibile la graduatoria del primo corso-concorso ex art. 28-bis, si potrà provvedere con dirigenti riconosciuti e formati attraverso un percorso certo e qualificato. In caso contrario, non si potrà che ricorrere all'incarico, dilatando l'area di coloro che premeranno per una qualche forma di regolarizzazione ope legis della propria condizione professionale.
L'Anp prende atto della posizione espressa dall'Amministrazione in favore di un espletamento sollecito delle diverse fasi preliminari ed attuative della procedura ed esprime il proprio apprezzamento in merito alle intenzioni. Non può però esimersi dal rilevare come le premesse vadano in una direzione non coerente con gli intenti espressi, in particolar modo per quanto concerne l'individuazione di alcune pre-condizioni che sposterebbero sensibilmente in avanti - potenzialmente senza alcun limite - l'inizio della procedura.
Tali pre-condizioni sono state indicate dall'Amministrazione nell'incontro del 22 marzo scorso:
  1. completamento del processo di dimensionamento della rete scolastica, per definire il numero complessivo delle sedi dirigenziali;
  2. acquisizione del numero effettivo dei dirigenti provenienti dal ruolo degli attuali capi di istituto che stanno completando il corso di formazione;
  3. completamento della tornata contrattuale relativa alla dirigenza delle scuole (per acquisire elementi relativamente alla mobilità professionale fra la fascia di base e quella secondaria superiore).
La stessa Amministrazione ha espresso l'opinione che il complesso di tali vincoli renda impossibile l'emanazione del bando prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Questo equivale a dire che non sarà possibile espletare il concorso entro il 31 agosto 2001, quando si avrà la prima consistente ondata di pensionamenti. Le ragioni sono note ed evidenti:
Rispetto a quanto sopra, l'Anp osserva per sua parte che:
  1. il dimensionamento può essere ultimato in tempi brevi. Non si comprende, ad esempio, l'ulteriore termine di 60 giorni accordato alle regioni inadempienti prima che scatti il commissariamento. Tali regioni non possono di fatto operare nel tempo impartito data la scadenza del mandato e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli. A che pro aspettare due mesi? Si sollecita quindi un provvedimento correttivo. Ma, in ogni caso, pur in assenza di questo, la procedura può essere terminata per la metà di giugno;
  2. il numero dei futuri dirigenti provenienti dai ruoli degli attuali capi di istituto non può in nessun caso essere superiore a quello degli attuali frequentanti i corsi di formazione, numero che è, non da oggi, noto all'Amministrazione. L'eventuale scostamento in meno aumenterebbe i posti disponibili e quindi non costituisce un problema e non richiede ulteriori attese. I corsi speciali per i capi di istituto in mandato parlamentare ed assimilati riguardano qualche decina di persone e possono essere portati senza rischio a compensazione con i decrementi fisiologici nel numero dei frequentanti i corsi ordinari;
  3. l'attesa degli esiti contrattuali relativamente al problema della mobilità non deve condizionare l'avvio del reclutamento, che è regolato da riserva di legge. In effetti la mobilità fra le fasce della futura dirigenza scolastica non può che avvenire, in prima battuta, a somma zero, cioè per spostamento e non per aggiunta. La determinazione dei posti da mettere a concorso contiene già un elemento di alea, dipendente dalla valutazione circa la cessazione dal servizio per altre cause: è vero che il meccanismo di calcolo è predeterminato ed oggettivo, ma non esiste, per coloro che saranno utilmente collocati nella graduatoria del concorso, alcuna garanzia preliminare di conseguire l'incarico dirigenziale. La validità triennale delle graduatorie non comporta che tutti coloro che vi siano inclusi saranno poi di fatto chiamati a ricoprire le funzioni: si potrà verificare un esaurimento delle graduatorie, ma anche una scadenza del triennio in presenza di una coda. Casi analoghi si sono verificati in passato e sono stati gestiti senza particolari problemi (di solito, mediante una proroga nella validità delle graduatorie). Non si vede quindi perché il bando di concorso non possa essere emanato a prescindere dalla trattativa sulla mobilità: quando questa sarà conclusa, avrà per effetto di accelerare lo scorrimento di una graduatoria e di rallentare quello dell'altra, in relazione al saldo dei flussi di mobilità interna. D'altro canto il modulo formativo da inserire nei corsi costituisce modulo elettivo e non obbligatorio: basta quindi prevederlo, e lo frequenti chi vuole, sapendo che la possibilità di spenderlo con successo è legata a condizioni esterne. Dov'è il problema?

Per tutte le considerazioni sopra esposte, l'Anp ribadisce con fermezza il punto di vista già espresso al tavolo: il bando va emanato al più presto, non più tardi della fine di giugno, in modo che le relative procedure di avvio si possano concludere entro l'estate e che, da settembre, possano iniziare le vere e proprie fasi del corso-concorso.

Nel merito delle diverse questioni relative al bando, l'Anp ha, a più riprese, reso nota una propria proposta, della quale si riportano di seguito i punti fondamentali. Si auspica un tavolo tecnico, in cui le questioni qui sommariamente enunciate possano essere approfondite e messe a punto.


1.1. La preselezione per titoli

proposta:
la preselezione individui un numero di concorrenti pari a non più di tre volte i posti messi a concorso.
motivazione:
la preselezione deve servire a contenere entro limiti certi i partecipanti effettivi alla procedura. Ciò in considerazione del lungo tempo trascorso senza concorsi e quindi del numero prevedibilmente alto di concorrenti. In assenza di un filtro, le procedure di selezione comparativa risulterebbero necessariamente approssimative, con danno per l'amministrazione e per la qualità del servizio scolastico - e con dilatazione dei tempi di svolgimento. La proposta formulata è da considerare massimale, in quanto le previsioni dei posti da mettere a concorso (moltiplicate per tre) darebbero luogo ad oltre 10.000 concorrenti (che sono già un numero troppo elevato).


1.2. Quali titoli considerare

proposta:
1. titoli professionali.
In ordine di importanza: incarico di presidenza, funzione di collaboratore vicario, funzione obiettivo, funzione di collaboratore non vicario, membro della giunta esecutiva del consiglio di istituto.
2. titoli culturali.
Unicamente se rilevanti per la funzione: per esempio, laurea (solo se in aggiunta alla prima) in scienze dell'educazione, o in ambito di gestione e di amministrazione; articoli o saggi a stampa o libri su problematiche relative alla gestione delle scuole ed alla progettazione ed organizzazione della didattica.
motivazione:
dirigenti non si nasce, se non nella misura in cui il possesso di doti personali di intelletto e di carattere è comunque da ritenere una componente fondamentale del ruolo. Le competenze necessarie, come per tutti i compiti complessi, si acquistano gradualmente attraverso l'esercizio assistito di responsabilità crescenti, accompagnato dallo studio e dalla personale riflessione.
Questa considerazione porta ad identificare come posizioni professionali particolarmente ricche di valenza formativa preliminare:


1.3. I crediti professionali

proposta:
attribuire un punteggio "base" ai titoli sopraindicati, ma integrarlo con una valutazione consistente per specifiche iniziative o attività coerenti con la funzione che si vuole ricoprire (progettazione educativa, progetti di attività o di gestione, ecc.)

motivazione:
Un riflesso condizionato duro da estirpare identifica automaticamente i crediti professionali con gli anni di servizio e i diplomi posseduti. Nell'interesse della professione e del servizio scolastico, occorre modificare questa impostazione. L'aver ricoperto un ruolo può costituire titolo, ma molto di più va valutata l'acquisizione di competenze verificabili. Sia nel primo corso-concorso (dove la valutazione dei titoli è parte rilevante della formazione della graduatoria riservata agli incaricati) che in quelli successivi, dovranno essere riconosciute come crediti - ed adeguatamente valutate - quelle esperienze che si pongano in uno stretto rapporto di affinità e di strumentalità rispetto all'esercizio della dirigenza scolastica nella nuova scuola dell'autonomia.


2. L'esame riservato

proposta:
per i "triennalisti", esame colloquio sulle conoscenze teoriche indispensabili per l'esercizio della funzione. Valutazione "pesante" di esperienze documentate e significative relative all'esercizio della funzione di presidenza, da discutere in sede di colloquio (in aggiunta alla semplice valutazione aritmetica degli anni di incarico).

motivazione:
Il percorso protetto che la legge accorda agli attuali incaricati, riservando il 50% dei posti messi a concorso, non può limitarsi a retribuire l'anzianità di servizio. Gli anni di incarico costituiscono appunto il titolo di accesso al percorso stesso: ma sono soprattutto le attività qualificate svolte e le competenze verificabili che debbono riflettersi nella formazione della graduatoria. Si potrebbe chiedere agli interessati di presentare - su base volontaria - un apposito dossier documentato, da discutere in sede di colloquio. Ciò premesso, l'esame può essere orale: a condizione che accerti in modo credibile i saperi (didattici, giuridici, organizzativi, ecc.) che costituiscono prerequisito necessario per l'esercizio del ruolo e la qualità delle esperienze professionali significative eventualmente presentate dall'aspirante.
Questo segmento della procedura concorsuale deve essere espletato per primo, per evitare che gli aventi titolo concorrano parallelamente anche alla selezione ordinaria, con inutile dilatazione dei tempi e duplicazione dei costi.


3. Il percorso ordinario

proposta:
solo per il primo corso-concorso, prova scritta non eliminatoria e prova orale.

motivazione:
in occasione della prima tornata concorsuale, a questo percorso accederanno gli incaricati che non hanno potuto beneficiare della riserva insieme agli altri aspiranti. Data la natura pubblica di questa fase, le prove e la valutazione dei titoli debbono essere comuni: ma si può pensare - almeno per la prima volta - ad una prova scritta non eliminatoria rispetto al colloquio. Sarebbe così possibile, per gli incaricati, realizzare una compensazione fra i diversi momenti dell'esame e la valutazione dei titoli e dei crediti professionali in loro possesso.


4.
Il corso di formazione

proposte:

motivazione:
il ruolo del dirigente delle scuole è, in buona misura, un ruolo contrattuale rispetto al territorio ed alle diverse agenzie e soggetti attivi in esso. La formazione deve riflettere questa caratteristica, ispirandosi a modelli e contenuti di apertura verso l'esterno, anziché di chiusura all'interno di una logica puramente amministrativa.
Andranno apportate le opportune correzioni, aumentando lo spazio dedicato alle tecniche di gestione e di controllo e quello destinato alla formazione giuridica (diritto del lavoro, diritto civile - con specifica attenzione ai contratti ed alle convenzioni -, diritto amministrativo - con riferimento alla riforma della pubblica amministrazione.
L'articolazione interna andrà rivista per tener conto del fatto che il corso si rivolgerà anche a concorrenti che non hanno mai ricoperto la funzione e che non possono sviluppare un progetto in situazione, in quanto non incardinati nella direzione di una scuola. Per ovviare a tale limite, potranno essere previsti moduli differenziati.
Una parte consistente del corso dovrà essere occupata da attività di tirocinio presso istituzioni scolastiche autonome, il cui dirigente svolgerà il ruolo di tutor e potrà anche delegare, a fine di valutazione, alcune delle sue funzioni. L'esperienza di tirocinio dovrà essere valutata su protocolli messi a punto di concerto con l'agenzia responsabile della formazione.


5. L'esame conclusivo

proposta:
Proporre ai candidati alcuni casi professionali, consistenti in dossier documentali, da esaminare subito prima dell'esame per un tempo assegnato e su cui riferire in un tempo dato, con successiva discussione. I dossier potrebbero essere più di uno, eventualmente da discutere in giorni diversi.
motivazione:
l'esame sarà, come prevede la norma, selettivo, ma non dovrà costituire un doppione delle fasi precedenti. Il suo fine dovrebbe essere quello di accertare non tanto le conoscenze teoriche (accertamento da fare prima della frequenza del corso) quanto le competenze operative, il saper fare, con conseguente superamento della tradizionale prova scritta ed orale. L'esame potrebbe anche fondarsi su più di una prova del tipo indicato, ciascuna mirata ad accertare aspetti diversi della professionalità richiesta.


6.
La valutazione psico-attitudinale

proposta:
inserire, fra i titoli valutabili ai fini della graduatoria finale, gli esiti di una valutazione psico-attitudinale, non obbligatoria, cui potrebbero sottoporsi a domanda solo gli ammessi al corso di formazione.

motivazione:
già adesso, fra le principali cause di insuccesso professionale dei capi di istituto si collocano i problemi relazionali. Nella scuola dell'autonomia, in cui la dimensione contrattuale sarà molto più estesa, sia sul fronte interno che su quello esterno, il moltiplicarsi delle sedi negoziali renderà più frequenti le situazioni di disaccordo ed anche di conflitto. E' da ritenere fondamentale, come parte del percorso di reclutamento, una valutazione psico-attitudinale, messa a punto con opportuno criterio, che riconosca l'idoneità psicologica degli aspiranti a ricoprire l'incarico. Almeno per la prima tornata concorsuale, si potrebbe conferire a questa fase un ruolo positivo - cioè quello di attribuire un punteggio aggiuntivo - anziché quello di escludere dall'ulteriore percorso di accesso alla professione.


7.
La graduatoria finale

proposta:
Le fasi intermedie del corso-concorso sono eliminatorie; ma, solo per coloro che superano la selezione finale, la graduatoria dovrebbe recuperare - mediante opportuna ponderazione - tutti gli elementi di valutazione precedenti, dalla valutazione dei crediti professionali all'accertamento delle conoscenze teoriche, dall'accertamento psico-attitudinale ai risultati del tirocinio. Per questa via, soprattutto se le diverse fasi avranno avuto fisionomia ed orientamento diversificati, si potrà costruire una graduatoria altamente significativa della professionalità complessiva degli aspiranti.