Corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti delle scuole


Si accentua il ritardo nell'emanazione dei diversi provvedimenti preordinati e collegati al bando di concorso e risulta ormai evidente che non vi è la possibilità di espletare le prove in tempo utile per nominare i vincitori dal prossimo settembre. L'Amministrazione, cadute alcune delle questioni sollevate come pre-condizioni nell'incontro del 22 marzo dello scorso anno in quanto gli eventi relativi si sono poi verificati, (il completamento del processo di dimensionamento della rete scolastica; l'acquisizione del numero effettivo dei dirigenti), prospetta ancora, come ostacolo, il fatto che non sia stato definito il contratto collettivo nazionale della dirigenza scolastica che deve, tra l'altro, stabilire il trattamento economico della categoria, il periodo di prova, il contingente dei posti da riservare alla mobilità professionale tra i diversi settori.
In aggiunta, indica ulteriori difficoltà dovute a:
  1. la non ancora avvenuta emanazione del D.P.C.M. con il quale sono disciplinati i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici;
  2. la non ancora avvenuta emanazione del decreto ministeriale che, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, serve per l'individuazione dei contenuti, della durata e delle modalità del periodo di formazione, nonché dei soggetti abilitati a realizzarla, dei requisiti e limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
Per parte nostra, fermo restando che sui punti a) e b) non si può che sollecitare le Amministrazioni interessate a provvedere nel più breve tempo possibile, per quanto riguarda invece la definizione del contratto occorre affermare che:
  1. ­è la normativa vigente al tempo in cui viene emanato un atto a determinare l'operato dell'Amministrazione ed i relativi costi economici;
  2. ­i contratti di lavoro sono necessariamente transitori e le materie ad essi affidate (p.es. il periodo di prova, la mobilità professionale) possono venir regolate in maniera diversa da contratti successivi;
  3. ­nel nostro caso, se si considera la breve “vita” del prossimo contratto – dal 1.9.2000 al 31.12.2001 – allora il bando non si dovrebbe emanare neanche al momento della sua definizione poiché, subito dopo, potrebbe intervenire il successivo contratto a modificare sia la normativa sia gli aspetti economici.
Inoltre si può affermare che l'attesa degli esiti contrattuali relativamente al problema della mobilità non deve condizionare l'avvio del reclutamento, che è regolato da riserva di legge. In effetti la mobilità fra le fasce della futura dirigenza scolastica non può che avvenire, in prima battuta, a somma zero, cioè per spostamento e non per aggiunta. La determinazione dei posti da mettere a concorso contiene già un elemento di alea, dipendente dalla valutazione circa la cessazione dal servizio per altre cause: è vero che il meccanismo di calcolo è predeterminato ed oggettivo, ma non esiste, per coloro che saranno utilmente collocati nella graduatoria del concorso, alcuna garanzia preliminare di conseguire l'incarico dirigenziale. La validità triennale delle graduatorie non comporta che tutti coloro che vi siano inclusi saranno poi di fatto chiamati a ricoprire le funzioni: si potrà verificare un esaurimento delle graduatorie, ma anche una scadenza del triennio in presenza di una coda. Casi analoghi si sono verificati in passato e sono stati gestiti senza particolari problemi (di solito, mediante una proroga nella validità delle graduatorie). Non si vede quindi perché il bando di concorso non possa essere emanato a prescindere dalla trattativa sulla mobilità: quando questa sarà conclusa, avrà per effetto di accelerare lo scorrimento di una graduatoria e di rallentare quello dell'altra, in relazione al saldo dei flussi di mobilità interna. D'altro canto il modulo formativo da inserire nei corsi costituisce modulo elettivo e non obbligatorio: basta quindi prevederlo, e lo frequenti chi vuole, sapendo che la possibilità di spenderlo con successo è legata a condizioni esterne. Dov'è il problema?
Sulle caratteristiche (presunte) dello schema di bando per la parte relativa all'esame di ammissione riservato agli incaricati “triennalisti”, la posizione dell'Amministrazione sarebbe la seguente:
  1. ­il concorso si svolgerebbe in contemporanea per gli incaricati triennalisti e per i docenti e gli altri incaricati, sotto la stessa commissione;
  2. ­per i docenti che superassero la fase di preselezione, l'esame di ammissione sarebbe articolato in due parti comprendenti la stesura di un saggio (parte culturale) e la stesura di un progetto (parte professionale). Similmente, la prova orale si declinerebbe in due parti: un colloquio di gruppo e un colloquio individuale. Le prove scritte sarebbero eliminatorie rispetto ai colloqui;
  3. ­per gli incaricati “triennalisti”, in considerazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 15, della legge n. 124/99 (esclusione della preselezione fondata sui titoli, effettuazione di un "esame di ammissione a loro riservato”) e dell'argomento più sostanziale dell'esperienza effettivamente maturata nell'esercizio delle funzioni, non sarebbero previste quelle parti delle prove dirette ad accertare competenze che si presumono già possedute. Per loro, infatti, sarebbe prevista una sola prova scritta (eliminatoria?), consistente nella stesura di un saggio e una sola prova orale, costituita da un colloquio individuale.
Ricordiamo la nostra proposta motivata in merito espressa nell'incontro del 22 marzo 2000:
  1. ­proposta: per i "triennalisti", esame colloquio sulle conoscenze teoriche indispensabili per l'esercizio della funzione. Valutazione "pesante" di esperienze documentate e significative relative all'esercizio della funzione di presidenza, da discutere in sede di colloquio (in aggiunta alla semplice valutazione aritmetica degli anni di incarico).
  2. ­motivazione: il percorso protetto che la legge accorda agli attuali incaricati, riservando il 50% dei posti messi a concorso, non può limitarsi a retribuire l'anzianità di servizio. Gli anni di incarico costituiscono appunto il titolo di accesso al percorso stesso: ma sono soprattutto le attività qualificate svolte e le competenze verificabili che debbono riflettersi nella formazione della graduatoria. Si potrebbe chiedere agli interessati di presentare - su base volontaria - un apposito dossier documentato, da discutere in sede di colloquio. Ciò premesso, l'esame può essere orale: a condizione che accerti in modo credibile i saperi (didattici, giuridici, organizzativi, ecc.) che costituiscono prerequisito necessario per l'esercizio del ruolo e la qualità delle esperienze professionali significative eventualmente presentate dall'aspirante.
  3. Questo segmento della procedura concorsuale deve essere espletato per primo, per evitare che gli aventi titolo concorrano parallelamente anche alla selezione ordinaria, con inutile dilatazione dei tempi e duplicazione dei costi.
Nel caso che l'Amministrazione persista nella proposizione della prova scritta anche per i concorrenti incaricati “triennalisti“, si potrebbe controproporre che essa non sia eliminatoria per l'ammissione al colloquio.
Come si può agevolmente vedere, le nostre proposte, rese note già un anno fa, quando di queste cose non parlava ancora nessuno, neanche a livello di ipotesi, esprimono una posizione molto chiara e articolata sulla differenziazione del percorso concorsuale in senso più favorevole per gli incaricati “triennalisti”; esse si collocano in sintonia anche con la lettera della legge (art. 28-bis, comma 3, D.Lgs. n. 29/9, come modificato dall''art. 11, comma 15, della Legge n. 124/99,
“…un esame di ammissione a loro riservato”).
Infine, non condivideremmo, qualora venisse prospettata, l'ipotesi che nel corso dell'iter concorsuale (presumibilmente nella valutazione dei titoli) siano tenuti in conto, come credito formativo, gli esiti della valutazione dell'a.s. 99/2000 ex art. 41 del CCNI 31.8.1999. Ciò non sarebbe assolutamente sostenibile, nel momento stesso in cui la valutazione in questione è oggetto di forti e giustificate critiche da parte di molti colleghi, compresi gli stessi incaricati. I punteggi attribuiti in sede di valutazione si stanno rivelando del tutto casuali e, in molti casi, in palese contraddizione con i dati tratti dalla comune e consolidata esperienza circa il lavoro dei singoli capi di istituto. Non si vede come si possa proporre di utilizzare materiale talmente aleatorio e screditato come credito formativo ai fini concorsuali.


Proposta di modifiche all'O.M. sugli incarichi di presidenza per l'a.s. 2001/2002
A causa del ritardo del bando, si renderà necessaria l'emanazione, anche per l'a.s. 2001/2002, di un'ulteriore O.M. per disciplinare l'attribuzione degli incarichi di presidenza. Avanziamo le seguenti proposte di modifica, anche alla luce dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica e della riforma dell'organizzazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione (D.P.R. 6.11.2000, n. 347):
  1. ­individuazione del territorio regionale come ambito per la costituzione delle graduatorie ed il conseguente conferimento delle nomine;
  2. ­titolarità ai dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di tutte le competenze in merito;
  3. ­estensione, al conferimento degli incarichi, dei criteri applicati per la mobilità professionale dei dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  4. ­unificazione delle graduatorie per gli incarichi nelle scuole superiori;
  5. ­costituzione di un'unica graduatoria per la scuola di base;
  6. ­abolizione della qualifica di “ottimo” come requisito per l'inserimento nelle graduatorie.

Abbiamo inoltrato all'Amministrazione, su questi ed altri argomenti, una richiesta di consultazione urgente

Nelle prossime settimane indiremo assemblee regionali, organizzate dalla nostra Consulta Nazionale per i presidi incaricati, per discutere con i colleghi le questioni sul tappeto.

06.02.01

 

 

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