Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso-concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro P.I., svolto in sede regionale .. Al corso-concorso è ammesso il personale docente ed educativo che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo un servizio di almeno sette anni, con possesso di laurea.
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Il numero dei posti messi a concorso in sede regionale, rispettivamente per la scuola elementare e la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, è calcolato ..
Sommare i posti vacanti nella regione X e disponibili per la nomina in ruolo alla data dell'indizione del concorso, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art. 25 ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso + i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età e la percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi (almeno il 10% dei posti occupati da titolari) + un'ulteriore percentuale del 25% +un ulteriore 10% (messi a concorso, ma non attribuiti alla fine)
Proposta dell'A.N.P. Visto che le norme affermano in maniera esplicita che il corso è svolto in sede regionale e che il numero dei posti da mettere a concorso va calcolato ugualmente in sede regionale, è evidente che la procedura concorsuale ha, appunto, carattere strettamente regionale e ad essa deve poter accedere soltanto il personale docente ed educativo in servizio nella regione presso cui si svolge il corso. Eventuali deroghe a questo principio potrebbero essere previste, dopo attento studio dei requisiti e delle modalità per la loro concessione, unicamente per garantire l'effettiva riserva del 50% dei posti sull'intero territorio nazionale al personale avente diritto alla procedura concorsuale riservata. Ovvero, fatti salvi i diritti del personale residente in regione, si potrebbe prevedere che, qualora tale personale non sia sufficiente a coprire l'intera riserva del 50%, i posti eccedenti possano essere messi a disposizione di personale con gli stessi diritti, che non abbia la possibilità di accedere, per carenza di posti, al concorso che si svolge nella propria regione di residenza. Per poter correttamente impostare uno studio del problema, l'ANP sta acquisendo, attraverso i referenti regionali dei presidi incaricati, componenti dell' apposita Consulta Nazionale, una mappa precisa delle diverse situazioni regionali, alla luce delle quali andranno poi studiate nel dettaglio e proposte in concreto le eventuali soluzioni.
Comma 3 dell'art. 28 bis del D. Lgs. N°29 / 1993
(come novellato dall'art. 1 del D. Lgs. N°29/1998)
Il Corso concorso si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione ed in un esame finale.
1^ fase: Selezione per titoli
| PROCEDURA ORDINARIA | PROCEDURA RISERVATA |
| Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso .. | e, limitatamente al primo corso-concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato |
| Proposta dell'A.N.P. I presidi incaricati, i collaboratori vicari, i docenti coordinatori di gruppi di lavoro (figure di sistema, funzioni-obiettivo, ) sono, nell'ordine, i principali portatori delle esperienze preliminari più significative. La selezione per titoli prevista per l'accesso al concorso di ammissione dovrà tenerne conto nella giusta misura. | Proposta dell'A.N.P. Nessuna (le norme già prevedono, per coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato, un accesso di diritto al concorso di ammissione- non esiste, quindi, la necessità di perorare ulteriormente la causa dei presidi incaricati più anziani). |
| PROCEDURA ORDINARIA | PROCEDURA RISERVATA |
| Il Corso-concorso si articola in , in un concorso di ammissione, . | Nel primo corso-concorso bandito per il numero dei posti determinato ai sensi del comma 2, .. il 50% dei posti è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato, previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. |
| Proposta dell'A.N.P. In occasione della prima tornata concorsuale, accederanno a questo percorso gli incaricati che non hanno potuto beneficiare della riserva e gli altri aspiranti. Data la natura pubblica di questa fase, le prove e la valutazione dei titoli debbono essere comuni: ma, almeno per la prima volta, va sancito che la prova scritta non deve avere carattere eliminatorio rispetto al colloquio. Per gli incaricati sarebbe così possibile realizzare una compensazione fra i diversi momenti dell'esame e la valutazione dei titoli e dei crediti professionali in loro possesso. | Proposta dell'A.N.P. Il concorso di ammissione riservato ai presidi incaricati da almeno un triennio deve consistere in un esame orale, volto ad accertare i saperi giuridici ed organizzativi e le conoscenze nell'ambito delle strategie d'intervento didattico, che costituiscono i prerequisiti necessari per l'esercizio del ruolo. Questo segmento della procedura concorsuale deve essere espletato per primo, per evitare che gli aventi titolo concorrano parallelamente anche alla selezione ordinaria, con inutile dilatazione dei tempi e duplicazione dei costi. |
| PROCEDURA ORDINARIA | PROCEDURA RISERVATA |
| Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso, a norma del comma 2, rispettivamente per la scuola elementare e la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento | Ai fini dell'accesso al corso di formazione il personale avente diritto alla procedura concorsuale riservata viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quali presidi incaricati |
| Proposta dell'A.N.P. Nessuna proposta particolare | Proposta dell'A.N.P. Nella formulazione della graduatoria per l'accesso al corso di formazione del personale avente diritto alla procedura concorsuale riservata si deve innanzitutto tener conto dell'anzianità di servizio (nella misura del 70%); il rimanente 30% va riservato ad eventuali altre esperienze da ritenere significative, quali attività di formazione e valorizzazione delle risorse umane, attuazione di modelli organizzativi di sperimentazione dell'autonomia scolastica, realizzazione di convenzioni e accordi di rete, gestione di corsi post-diploma e progetti in partenariato. All'interno di questo 30%, peraltro, potrebbe essere inserita anche la valutazione di un accertamento psico-attitudinale, che misuri, attraverso un colloquio, l'idoneità psicologica degli aspiranti a ricoprire l'incarico: tale accertamento, però, dovrà essere affidato a figure professionali o ad agenzie qualificate e, soprattutto, non dovrà avere un carattere eliminatorio, ma essere volto unicamente ad attribuire un punteggio aggiuntivo. |