Comma 1 dell'art. 28 bis del D. Lgs. N°29 / 1993
(come novellato dall'art. 1 del D. Lgs. N°29/1998)
Procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici

“Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso-concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro P.I., svolto in sede regionale…….. Al corso-concorso è ammesso il personale docente ed educativo che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo un servizio di almeno sette anni, con possesso di laurea.”

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Comma 2 dell'art. 28 bis del D. Lgs. N°29 / 1993
(come novellato dall'art. 1 del D. Lgs. N°29/1998)
Calcolo dei posti da mettere a concorso

“Il numero dei posti messi a concorso in sede regionale, rispettivamente per la scuola elementare e la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, è calcolato……..”

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Procedura per il calcolo dei posti da mettere a concorso

Sommare i posti vacanti nella regione “X” e disponibili per la nomina in ruolo alla data dell'indizione del concorso, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art. 25 ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso + i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età e la percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi (almeno il 10% dei posti occupati da titolari) + un'ulteriore percentuale del 25% +un ulteriore 10% (messi a concorso, ma non attribuiti alla fine)        

Regionalizzazione della procedura concorsuale

Proposta dell'A.N.P. Visto che le norme affermano in maniera esplicita che il corso è svolto in sede regionale e che il numero dei posti da mettere a concorso va calcolato ugualmente in sede regionale, è evidente che la procedura concorsuale ha, appunto, carattere strettamente regionale e ad essa deve poter accedere soltanto il personale docente ed educativo in servizio nella regione presso cui si svolge il corso. Eventuali deroghe a questo principio potrebbero essere previste, dopo attento studio dei requisiti e delle modalità per la loro concessione, unicamente per garantire l'effettiva riserva del 50% dei posti sull'intero territorio nazionale al personale avente diritto alla procedura concorsuale riservata. Ovvero, fatti salvi i diritti del personale residente in regione, si potrebbe prevedere che, qualora tale personale non sia sufficiente a coprire l'intera riserva del 50%, i posti eccedenti possano essere messi a disposizione di personale con gli stessi diritti, che non abbia la possibilità di accedere, per carenza di posti, al concorso che si svolge nella propria regione di residenza. Per poter correttamente impostare uno studio del problema, l'ANP sta acquisendo, attraverso i referenti regionali dei presidi incaricati, componenti dell' apposita Consulta Nazionale, una mappa precisa delle diverse situazioni regionali, alla luce delle quali andranno poi studiate nel dettaglio e proposte in concreto le eventuali soluzioni.        

Comma 3 dell'art. 28 bis del D. Lgs. N°29 / 1993
(come novellato dall'art. 1 del D. Lgs. N°29/1998)

“Il Corso concorso si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione ed in un esame finale.”

1^ fase: Selezione per titoli

PROCEDURA “ORDINARIA”  PROCEDURA “RISERVATA”
“Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso…..”  “…e, limitatamente al primo corso-concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato”
 
Proposta dell'A.N.P. I presidi incaricati, i collaboratori vicari, i docenti coordinatori di gruppi di lavoro (figure di sistema, funzioni-obiettivo, …) sono, nell'ordine, i principali portatori delle esperienze preliminari più significative. La selezione per titoli prevista per l'accesso al concorso di ammissione dovrà tenerne conto nella giusta misura. Proposta dell'A.N.P. Nessuna (le norme già prevedono, per coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato, un accesso di diritto al concorso di ammissione- non esiste, quindi, la necessità di perorare ulteriormente la causa dei presidi incaricati “più anziani”).

2^ fase: Concorso di ammissione
PROCEDURA “ORDINARIA” PROCEDURA “RISERVATA”
“Il Corso-concorso si articola in ………, in un concorso di ammissione,………….” “Nel primo corso-concorso bandito per il numero dei posti determinato ai sensi del comma 2, ……….. il 50% dei posti è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato, previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato.

Proposta dell'A.N.P. In occasione della prima tornata concorsuale, accederanno a questo percorso gli incaricati che non hanno potuto beneficiare della riserva e gli altri aspiranti. Data la natura pubblica di questa fase, le prove e la valutazione dei titoli debbono essere comuni: ma, almeno per la prima volta, va sancito che la prova scritta non deve avere carattere eliminatorio rispetto al colloquio. Per gli incaricati sarebbe così possibile realizzare una compensazione fra i diversi momenti dell'esame e la valutazione dei titoli e dei crediti professionali in loro possesso. Proposta dell'A.N.P. Il concorso di ammissione riservato ai presidi incaricati da almeno un triennio deve consistere in un esame orale, volto ad accertare i saperi giuridici ed organizzativi e le conoscenze nell'ambito delle strategie d'intervento didattico, che costituiscono i prerequisiti necessari per l'esercizio del ruolo. Questo segmento della procedura concorsuale deve essere espletato per primo, per evitare che gli aventi titolo concorrano parallelamente anche alla selezione ordinaria, con inutile dilatazione dei tempi e duplicazione dei costi.

Accesso alla 3^ fase (ovvero al periodo di formazione)
PROCEDURA “ORDINARIA” PROCEDURA “RISERVATA”
“Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso, a norma del comma 2, rispettivamente per la scuola elementare e la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento…” “………Ai fini dell'accesso al corso di formazione il personale avente diritto alla procedura concorsuale riservata viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quali presidi incaricati”

Proposta dell'A.N.P. Nessuna proposta particolare Proposta dell'A.N.P. Nella formulazione della graduatoria per l'accesso al corso di formazione del personale avente diritto alla procedura concorsuale riservata si deve innanzitutto tener conto dell'anzianità di servizio (nella misura del 70%); il rimanente 30% va riservato ad eventuali altre esperienze da ritenere “significative”, quali attività di formazione e valorizzazione delle risorse umane, attuazione di modelli organizzativi di sperimentazione dell'autonomia scolastica, realizzazione di convenzioni e accordi di rete, gestione di corsi post-diploma e progetti in partenariato. All'interno di questo 30%, peraltro, potrebbe essere inserita anche la valutazione di un accertamento psico-attitudinale, che misuri, attraverso un colloquio, l'idoneità psicologica degli aspiranti a ricoprire l'incarico: tale accertamento, però, dovrà essere affidato a figure professionali o ad agenzie qualificate e, soprattutto, non dovrà avere un carattere eliminatorio, ma essere volto unicamente ad attribuire un punteggio aggiuntivo.

3^ fase : periodo di formazione

PROCEDURA “UNIFICATA”
Proposta dell'A.N.P.
Andrà mantenuto, con le opportune correzioni, il modello di base adottato per i corsi di formazione per dirigenti scolastici attualmente in fase di svolgimento. In particolare, appare opportuno confermare la scelta della committenza ad agenzie esterne. L'articolazione interna, invece, andrà rivista, in quanto si rivolgerà anche a concorrenti che non hanno mai ricoperto la funzione e che non possono sviluppare un progetto in situazione, in quanto non incardinati nella direzione di una scuola. Per ovviare a tale limite, una parte consistente del corso dovrà essere occupata da attività di tirocinio presso istituzioni scolastiche autonome, il cui dirigente svolgerà il ruolo di tutor e potrà anche delegare, a fine di valutazione, alcune delle sue funzioni. Per i presidi incaricati, peraltro, dovrebbe essere previsto che tale attività di tirocinio venga svolta presso la sede della cui direzione sono appunto incaricati e che sia, pertanto, il “tutor” a recarsi presso la scuola da loro diretta, per valutare la realizzazione dei “progetti in situazione”. L'esperienza di tirocinio dovrà essere valutata su protocolli messi a punto di concerto con l'agenzia responsabile della formazione.        

4^ fase : esame finale

PROCEDURA “UNIFICATA”
Proposta dell'A.N.P.
Dovrà essere, come prevede la norma, selettivo, ma non dovrà costituire un doppione delle fasi precedenti. Il suo fine dovrebbe essere quello di accertare non tanto le conoscenze teoriche (accertamento da fare prima della frequenza del corso) quanto le competenze operative, il saper fare, con conseguente superamento della tradizionale prova scritta ed orale. Si potrebbe pensare ad un modello già sperimentato altrove, che preveda l'analisi, in un tempo dato, di documentazione relativa a casi professionali, seguita dall'esposizione sintetica della soluzione proposta o delle considerazioni tratte. L'esame potrebbe anche fondarsi su più di una prova di questo tipo, ciascuna mirata ad accertare aspetti diversi della professionalità richiesta. Le situazioni proposte, peraltro, dovranno avere concreto riferimento agli argomenti affrontati nel corso di formazione e, soprattutto, alla realtà operativa di ogni giorno, in modo che non si corra il rischio di sottoporre al candidato quesiti astrusi o, comunque, puramente teorici.        

Composizione della Commissione esaminatrice

Proposta dell'A.N.P.
Ferma restando la necessità che della commissione esaminatrice facciano parte i docenti del corso di formazione, appare utile che, qualora non sia già stato inserito all'interno del corpo docente, sia chiamato a far parte di essa anche personale qualificato dell'amministrazione scolastica (per. es. ispettori, dirigenti scolastici etc.), operante nella regione in cui si tengono i corsi. Queste figure professionali, infatti, possono sicuramente fornire un importante contributo aggiuntivo di competenze e professionalità, “esterno” alle Agenzie, ma “interno” al mondo della scuola.

Formulazione della graduatoria finale

Proposta dell'A.N.P.
Le fasi intermedie del corso-concorso sono eliminatorie; ma, solo per coloro che superano la selezione finale, la graduatoria dovrebbe recuperare - mediante opportuna ponderazione - tutti gli elementi di valutazione precedenti, dalla valutazione dei crediti professionali all'accertamento delle conoscenze teoriche, dall'accertamento psico-attitudinale ai risultati del tirocinio. Per questa via, soprattutto se le diverse fasi avranno avuto fisionomia ed orientamento diversificati, si potrà costruire una graduatoria altamente significativa della professionalità complessiva degli aspiranti.

Valorizzazione degli idonei

Proposta dell'A.N.P.
La norma attuale prevede che i concorrenti riconosciuti idonei, ma non collocati in posizione immediatamente utile per l'assegnazione di un incarico dirigenziale, ritornino ad insegnare fino a quando si liberi una sede. Sarebbe preferibile che fosse prevista per loro la possibilità di affiancare, in qualità di vicario, il dirigente scolastico di una istituzione particolarmente dimensionata o complessa. Questa possibilità - che richiede una modifica normativa - permetterebbe loro di affinare la propria professionalità, anziché mortificarla nell'attesa e costituirebbe una risorsa di sicuro valore aggiunto per la scuola di destinazione.